COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 107 del 31/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE DE ANGELIS VALENTINO (TESS. BASILICA SAN LORENZO) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2010 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 91 DEL 26.4.2007 ( GARA: MONTEPORZIO – BASILICA SAN LORENZO DEL 22.4.2007 – Campionato II Categoria )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 107 del 31/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE DE ANGELIS VALENTINO (TESS. BASILICA SAN LORENZO) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2010 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 91 DEL 26.4.2007 ( GARA: MONTEPORZIO - BASILICA SAN LORENZO DEL 22.4.2007 - Campionato II Categoria ) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; udito, in sede di supplemento di referto, l'arbitro, osserva: Il reclamante riconosce di aver rivolto all'Arbitro espressioni poco corrette ed ammette inoltre di aver fatto il gesto di dare un calcetto sui glutei di quest'ultimo, ma esclude nella maniera più assoluta di averlo poi colpito, arrecandogli danno o dolore fisico. Ascoltato in sede di supplemento, l'Arbitro ha riferito che al termine dell'incontro, mentre rientrava verso gli spogliatoi, il calciatore De Angelis gli si era posto davanti, ostacolandone la marcia, e lo aveva poi afferrato per la maglietta, rivolgendogli insulti; successivamente, dopo che l'Arbitro si era voltato per allontanarsi, il De Angelis gli aveva sferrato un calcio sui glutei, provocandogli forte dolore. Alla luce delle dichiarazioni rese dal Direttore di gara – fonte di prova privilegiata e degna di fede – risulta quindi confermata la sussistenza del gesto di violenza compiuto dal calciatore, gesto al quale, peraltro, si accompagna anche un significato di disprezzo nei confronti della persona. La sanzione può tuttavia essere solo lievemente ridimensionata, per adeguarla ad analoghe fattispecie sanzionatorie. Tutto ciò premesso e ritenuto, DELIBERA di ridurre la squalifica del calciatore DE ANGELIS VALENTINO dal 31 dicembre 2010 al 30.9.2010. La tassa di reclamo va restituita.
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