LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 299 DEL 7 aprile 2007 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM Gara Soc. SPEZIA – Soc. GENOA
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 299 DEL 7 aprile 2007
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
SERIE B TIM
Gara Soc. SPEZIA – Soc. GENOA
Il Giudice Sportivo,
ricevuta da parte del Procuratore Federale rituale e tempestiva (ore 10.05 del 7 aprile
2007) segnalazione ex art. 31 a3) CGS circa la condotta tenuta al 4° del primo tempo dal
calciatore Gennaro Scarlato (Soc. Spezia) nei confronti del calciatore Mirko
Gasparetto (Soc. Genoa);
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e
documentale;
osserva:
le immagini televisive documentano che, nelle circostanze in causa, in occasione di un
calcio d’angolo a favore della squadra ospite, il calciatore Scarlato ed il calciatore
Gasparetto si trovavano a stretto contatto, il primo alle spalle del secondo, in
corrispondenza della linea che delinea l’area di porta, in un’area di rigore affollata da una
decina di calciatori.
Mentre il pallone, colpito di testa da un calciatore genoano, fuoriusciva dalla linea di
fondo, il Gasparetto, sempre a contatto dell’avversario, ruotava il corpo all’indietro verso
sinistra, per poi cadere al suolo, con atteggiamento sofferente.
La ripresa televisiva consente di cogliere un contestuale brusco movimento in avanti
della spalla sinistra del calciatore spezzino ma, nel contempo, la sagoma del Gasparetto
impedisce di visualizzare con precisione il movimento del braccio ed il suo impatto con
il corpo dell’avversario.
Dall’esame di tali immagini, deve ritenersi del tutto probabile che effettivamente il
Scarlato abbia, con il braccio sinistro, attinto l’addome dell’avversario, con un gesto del
tutto avulso dall’azione di giuoco, già esauritasi, e sicuramente “non visto” dal Direttore
di gara, che stava dirigendosi verso la zona centrale del campo, ma questo Giudice ritiene
che, per i riscontrati limiti della ripresa televisiva su una circostanza essenziale per la
valutazione dell’episodio, non sussista una prova certa né dell’effettiva natura del
contatto (pugno? manata? spinta con l’avambraccio?) né, soprattutto, di quella
potenzialità lesiva del gesto, che deve necessariamente connotare la “condotta violenta”,
sanzionabile ex art. 31 CGS.
P.Q.M.
delibera, di non adottare provvedimenti disciplinari nei confronti del calciatore Gennaro
Scarlato (Soc. Spezia) a seguito della segnalazione del Procuratore Federale,