LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 299 DEL 7 aprile 2007 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM Gara Soc. SPEZIA – Soc. GENOA

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 299 DEL 7 aprile 2007 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM Gara Soc. SPEZIA – Soc. GENOA Il Giudice Sportivo, ricevuta da parte del Procuratore Federale rituale e tempestiva (ore 10.05 del 7 aprile 2007) segnalazione ex art. 31 a3) CGS circa la condotta tenuta al 4° del primo tempo dal calciatore Gennaro Scarlato (Soc. Spezia) nei confronti del calciatore Mirko Gasparetto (Soc. Genoa); acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale; osserva: le immagini televisive documentano che, nelle circostanze in causa, in occasione di un calcio d’angolo a favore della squadra ospite, il calciatore Scarlato ed il calciatore Gasparetto si trovavano a stretto contatto, il primo alle spalle del secondo, in corrispondenza della linea che delinea l’area di porta, in un’area di rigore affollata da una decina di calciatori. Mentre il pallone, colpito di testa da un calciatore genoano, fuoriusciva dalla linea di fondo, il Gasparetto, sempre a contatto dell’avversario, ruotava il corpo all’indietro verso sinistra, per poi cadere al suolo, con atteggiamento sofferente. La ripresa televisiva consente di cogliere un contestuale brusco movimento in avanti della spalla sinistra del calciatore spezzino ma, nel contempo, la sagoma del Gasparetto impedisce di visualizzare con precisione il movimento del braccio ed il suo impatto con il corpo dell’avversario. Dall’esame di tali immagini, deve ritenersi del tutto probabile che effettivamente il Scarlato abbia, con il braccio sinistro, attinto l’addome dell’avversario, con un gesto del tutto avulso dall’azione di giuoco, già esauritasi, e sicuramente “non visto” dal Direttore di gara, che stava dirigendosi verso la zona centrale del campo, ma questo Giudice ritiene che, per i riscontrati limiti della ripresa televisiva su una circostanza essenziale per la valutazione dell’episodio, non sussista una prova certa né dell’effettiva natura del contatto (pugno? manata? spinta con l’avambraccio?) né, soprattutto, di quella potenzialità lesiva del gesto, che deve necessariamente connotare la “condotta violenta”, sanzionabile ex art. 31 CGS. P.Q.M. delibera, di non adottare provvedimenti disciplinari nei confronti del calciatore Gennaro Scarlato (Soc. Spezia) a seguito della segnalazione del Procuratore Federale,
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it