LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 319 DEL 19 aprile 2007 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. INTERNAZIONALE – Soc. ROMA
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 319 DEL 19 aprile 2007
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
SERIE A TIM
Gara Soc. INTERNAZIONALE – Soc. ROMA
Il Giudice Sportivo,
ricevuta da parte del Procuratore Federale rituale e tempestiva (a mezzo fax delle ore
10.39 odierne) segnalazione ex art. 31 a3) CGS circa la condotta tenuta, al 5° del
secondo tempo, dal calciatore Ribeiro Adriano Leite (Soc. Internazionale), in
occasione della concessione del calcio di rigore in favore della Società di appartenenza;
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e
documentale;
osserva:
le immagini televisive documentano che, nelle circostanze in causa, nel corso di
un’azione di attacco dell’Internazionale, l’Adriano, in prossimità del vertice sinistro
dell’area di porta, raccoglieva un passaggio del compagno Ibrahimovic, controllando il
pallone con il piede destro, mentre il portiere avversario si gettava al suolo, protendendo
le braccia in avanti, onde contrastargli l’azione. L’attaccante proseguiva di slancio,
deviando verso sinistra, parallelamente alla linea di porta e al corpo del portiere e, quindi,
rotolava al suolo rimanendo seduto sul terreno di giuoco, mentre l’Arbitro decretava la
concessione del calcio di rigore.
La caduta al suolo del calciatore interista non è stata preceduta da alcun significativo
contatto con il corpo del portiere avversario, soltanto lievemente toccato negli attimi
conclusivi dell’azione, per cui deve escludersi inequivocabilmente che l’Adriano abbia
subito una condotta fallosa e, di conseguenza, deve ritenersi non motivata la concessione
del calcio di rigore.
E questo Giudice ritiene che l’errore in cui è incorso il Direttore di gara sia stato
determinato dal consapevole comportamento dell’Adriano che, come le immagini
documentano, aveva “preordinato” la simulazione trascinando innaturalmente sul manto
erboso il piede sinistro, alla ricerca di un contatto con il corpo del portiere, in concreto
non ottenuto.
Ricorrono pertanto le condizioni di cui all’art. 31 a3) n. 1 CGS e la condotta gravemente
antisportiva del calciatore va congruamente sanzionata nella misura indicata nel
dispositivo.
P.Q.M.
delibera di infliggere al calciatore Ribeiro Adriano Leite (Soc. Internazionale) la
squalifica per due giornate effettive di gara, a seguito della segnalazione del Procuratore
Federale,