LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 304 DEL 10 aprile 2007 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO PRIMAVERA TIM – TROFEO GIACINTO FACCHETTI Gara Soc. PESCARA – Soc. MESSINA

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 304 DEL 10 aprile 2007 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO PRIMAVERA TIM - TROFEO GIACINTO FACCHETTI Gara Soc. PESCARA – Soc. MESSINA Il Giudice Sportivo, letto il rapporto degli Ufficiali di gara, considerato che: - al 49° del secondo tempo di gara, suoi sostenitori effettuavano reiterati lanci di monete all'indirizzo di un Assistente, che ne era attinto al capo ed alla schiena; - al termine della gara un suo sostenitore si portava arbitrariamente sul terreno di giuoco e colpiva proditoriamente un Assistente con un violento pugno all’orecchio sinistro ed alla testa, causando al medesimo forte, prolungato dolore ed ecchimosi alla zona, tanto da costringere l'Ufficiale di gara a ricorrere al medico sociale della Soc. Pescara, che peraltro gli suggeriva controllo ospedaliero; - al termine della gara l'Arbitro era circondato, sul terreno di giuoco, da dirigenti della Soc. Pescara, uno dei quali, indossando la casacca societaria, ma non identificato, afferrava con forza e strattonava il Direttore di gara, causandogli ecchimosi al petto ed al braccio sinistro. Rilevato che: - tale condotta particolarmente violenta dei dirigenti e dei sostenitori della Soc. Pescara ha causato danno grave all’incolumità fisica dell’Arbitro e di un Assistente, con lesioni ed ecchimosi al corpo ed alla testa; - i fatti descritti connotano episodi di grave, intollerabile rilevanza, anche e soprattutto per il coinvolgimento di dirigenti della Soc. Pescara; - le esposte considerazioni esigono l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 13, comma 1 lettera g) C.G.S.; P.Q.M. delibera di infliggere alla Soc. PESCARA la retrocessione all’ultimo posto in classifica del “Girone D” ed ammenda di € 1.000,00. Trasmette il presente comunicato alla Presidenza della Lega Nazionale Professionisti per i provvedimenti di sua competenza. Ritenuta la necessità di identificazione dei dirigenti della Soc. Pescara coinvolti nei fatti accaduti al termine della gara, invia gli atti all’Ufficio Indagini della Federazione Italiana Giuoco Calcio.
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