LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 291 DEL 30 marzo 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo del sig. Delio ROSSI, allenatore della Soc. Lazio avverso la squalifica per una giornata effettiva di gara e ammenda € 4.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Lazio- Empoli del 18/3/07 – C.U. 282 del 27/3/07).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 291 DEL 30 marzo 2007
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo del sig. Delio ROSSI, allenatore della Soc. Lazio avverso la squalifica per una
giornata effettiva di gara e ammenda € 4.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Lazio-
Empoli del 18/3/07 – C.U. 282 del 27/3/07).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo gli ha inflitto la sanzione della
squalifica per una giornata effettiva di gara e dell’ammenda di € 4.000,00, per il
comportamento tenuto nel corso della gara Lazio-Empoli del 18/3/2007, ha proposto
reclamo il sig. Delio Rossi, allenatore tesserato per la Soc. Lazio, chiedendo la revoca della
sanzione o, in via subordinata, la sua riduzione.
Il reclamo è stato proposto, in via principale, con procedura d’urgenza “non ritenendo
applicabile l’inammissibilità di cui all’art. 32 comma 9 C.S. sotto un duplice motivo: il
ricorrente è allenatore e non calciatore e la sanzione irrogata, nella sua globalità
cumulativa, supera il limite di cui alla norma sopra richiamata” e, subordinatamente, in via
ordinaria.
A sostegno del gravame, si rileva che le frasi rivolte al direttore di gara e al quarto ufficiale
non avrebbero alcun contenuto irriguardoso o lesivo della dignità degli ufficiali di gara né
tantomeno volgare o ingiurioso.
Si sarebbe trattato, a detta del reclamante, di una manifestazione del proprio dissenso,
espressa in termini civili, rispetto ad una decisione assunta dal direttore di gara all’ultimo
minuto di gioco dell’incontro.
Il reclamante esclude inoltre di aver rivolto le espressioni refertate al quarto ufficiale di
gara, essendosi in realtà lamentato del comportamento della propria squadra a causa di
un’errata disposizione della barriera in occasione di una punizione battuta dagli avversari.
Tale comportamento, ancorché non rivolto all’ufficiale di gara, secondo l’assunto difensivo,
non può comunque essere avvenuto un minuto dopo il fischio finale (come riferito nel
rapporto del quarto ufficiale), essendosi il reclamante recato, immediatamente dopo la
conclusione della gara, negli spogliatoi.
In via istruttoria, il reclamante chiede la visione della ripresa televisiva relativa all’ultimo
episodio.
Alla riunione odierna, è comparso il difensore del reclamante, il quale ha illustrato
ulteriormente le argomentazioni difensive, richiamando le conclusioni ivi formulate.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e sentite le parti, osserva.
Preliminarmente, ritiene la Commissione che difettino i presupposti di ammissibilità per la
proposizione del reclamo in via d’urgenza ex art. 32, comma 8, C.G.S., stante la perentorietà
di tutti i termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva (art. 34, comma 6, C.G.S.) e
dispone pertanto procedersi in via ordinaria.
Quanto alla richiesta istruttoria di acquisizione delle immagini televisive, è appena il caso di
evidenziare che i rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi
eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione
dello svolgimento delle gare (art. 31, lett. a1) salva la facoltà di utilizzare, quale mezzo di
prova, riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, è
riconosciuta nei casi tassativamente previsti: qualora risulti che i documenti ufficiali
indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall’autore dell’infrazione
(art. 31, lett. a2); nei casi di condotta violenta o gravemente antisportiva (art. 31, lett. a3).
L’istanza istruttoria proposta deve, pertanto, essere rigettata.
Nel merito, ritiene la Commissione che il provvedimento impugnato sia corretto e
congruamente motivato in ordine alla qualificazione delle condotte poste in essere dal Rossi
nel caso di specie, peraltro non contestate nella loro materialità.
Nondimeno, a giudizio della Commissione, la portata irriguardosa e ingiuriosa delle
espressioni refertate se per un verso non può essere esclusa, data l’inequivocità del
contenuto letterale delle stesse, per altro verso ben può essere ridimensionata in
considerazione del tenore complessivo, del contesto nel quale sono state pronunciate e della
non chiara diretta riferibilità al quarto ufficiale di gara della volgare imprecazione rilevata.
E, pertanto, la Commissione ritiene equo rideterminare la sanzione irrogata nella misura di
cui al dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione in parziale accoglimento del reclamo ridetermina la
sanzione nella squalifica per una giornata effettiva di gara ed ammenda di € 2.000,00.
Dispone la restituzione della tassa.
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