LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 307 DEL 12 aprile 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINAREReclamo della Soc. CATANIA avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara ed ammenda € 5.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Davide BAIOCCO (gara Livorno-Catania dell’1/4/07 – C.U. 292 del 3/4/07).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 307 DEL 12 aprile 2007
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINAREReclamo della Soc. CATANIA avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara ed
ammenda € 5.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Davide BAIOCCO (gara
Livorno-Catania dell’1/4/07 – C.U. 292 del 3/4/07).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto la sanzione della
squalifica per tre giornate effettive di gara e quella dell’ammenda di € 5.000,00 al calciatore
Davide Baiocco, tesserato per la Soc. Catania, per il comportamento tenuto nel corso della
gara Livorno-Catania dell’1/4/2007, ha proposto reclamo la Soc. Catania, chiedendo la
riduzione della sanzione.
A sostegno del gravame, si rileva che il comportamento del Baiocco avrebbe avuto carattere
irrispettoso e, comunque, non sarebbe stato provocatorio.
Alla riunione odierna, sono comparsi il Baiocco, il quale ha chiesto scusa per il
comportamento tenuto, e il rappresentante della reclamante, il quale, dopo aver illustrato
ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito nelle conclusioni già formulate.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è
parzialmente fondato.
Dagli atti ufficiali risulta che il calciatore Baiocco, all’atto dell’espulsione per doppia
ammonizione (per proteste nei confronti degli ufficiali di gara e per comportamento
scorretto nei confronti di un avversario) ha rivolto al direttore di gara una frase ingiuriosa,
compiendo altresì dei gesti provocatori nei confronti del pubblico.
Si tratta di un comportamento che è stato correttamente valutato dal Giudice Sportivo e
sanzionato con la squalifica per tre giornate effettive di gara in conformità con il costante
orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi, tenuto conto che una
giornata è stata comminata per l’espulsione, mentre le altre due giornate (che, ai sensi
dell’art. 14, comma 2 bis, lett. a), del CGS, sono la sanzione minima) e l’ammenda sono
state comminate per il comportamento successivo, di carattere indubbiamente ingiurioso
verso il direttore di gara e provocatorio nei confronti del pubblico.
Le argomentazioni difensive addotte dalla reclamante non si rivelano fondate, perché in
contrasto con quanto riportato nel rapporto del direttore di gara.
Peraltro, tenuto conto della condotta processuale dell’incolpato, appare equa una riduzione
della sanzione nella misura di cui al dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo, confermando
la squalifica per tre giornate effettive di gara, con l’ammenda di € 2.000,00; dispone la
restituzione della tassa.
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