LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 317 DEL 18 aprile 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. PESCARA avverso la retrocessione all’ultimo posto in classifica del “Girone D” inflitta dal Giudice Sportivo aggiunto (gara Pescara-Messina del 7/4/07 – C.U. 304 del 10/4/07).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 317 DEL 18 aprile 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. PESCARA avverso la retrocessione all’ultimo posto in classifica del “Girone D” inflitta dal Giudice Sportivo aggiunto (gara Pescara-Messina del 7/4/07 – C.U. 304 del 10/4/07). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Pescara la sanzione della retrocessione all'ultimo posto in classifica del girone D e ammenda di € 1.000,00, per la condotta violenta posta in essere dai dirigenti e dai sostenitori di detta società in occasione della gara Pescara-Messina del 7/4/07, che causava danno grave all'incolumità fisica dell'Arbitro e di un Assistente, con lesioni ed ecchimosi al corpo ed alla testa, ha proposto reclamo d'urgenza la Società di appartenenza. Nei termini assegnati la reclamante depositava memoria difensiva con istanza istruttoria di audizione di un teste e successivamente trasmetteva "motivazioni aggiuntive" rilevando l'eccessiva sproporzione della sanzione, considerata l"unicità dei fatti accaduti" in un ristretto periodo di tempo (solo 2-3 minuti) al termine della gara. Contesta inoltre la difesa che siano stati commessi atti violenti o aggressivi, evidenziando la correttezza del comportamento dei dirigenti "di totale assistenza e di completa protezione alla terna arbitrale". Pur ritenendo "deplorevoli e di estrema gravità" i fatti sanzionati, conclude la reclamante chiedendo l'annullamento della sanzione della retrocessione (prevista solo per l'illecito sportivo) e, in subordine, l'applicazione della sanzione dell’ammenda con diffida e/o della squalifica del campo. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Soc. Pescara che ha contestato il contenuto del rapporto del direttore di gara sostenendo in particolare che non sarebbe stata usata violenza nei confronti dell'arbitro ma solo "veemenza" al solo fine di "accompagnarlo verso l'uscita" per proteggerlo dal clima sugli spalti che si stava surriscaldando. Il termine “accerchiamento”, utilizzato dal direttore di gara nel proprio referto, andrebbe in realtà inteso come “accompagnamento”. E' comparso altresì il difensore della società il quale ha illustrato i motivi di reclamo insistendo nell' istanza istruttoria di audizione del teste indicato (di cui allega dichiarazione scritta) e chiedendo l'acquisizione agli atti, ex art. 31 CGS, di immagini riprodotte su supporto informatico. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti, sentita la parte ed il difensore, osserva. Preliminarmente deve essere dichiarata inammissibile la richiesta istruttoria di acquisizione di prova televisiva su supporto informatico perché fuori dai casi tassativamente previsti dall'art. 31, lett. a3). Parimenti, va rigettata l'istanza istruttoria di audizione del teste Caramelli Roderti, perché irrilevante ai fini del decidere. Nel merito, ritiene la Commissione che i fatti descritti negli atti ufficiali - fonte privilegiata di prova - risultano correttamente valutati e qualificati dal primo giudice, il cui provvedimento è immune da vizi logico-argomentativi e qui si condivide integralmente. Non è dubbio infatti che le condotte censurate siano connotate da straordinaria gravità attese le conseguenze lesive ed il concreto pericolo per l'incolumità individuale e l'integrità fisica in primis degli ufficiali di gara, diretti destinatari di quegli atti violenti. Tanto più se si pensi che si disputava una gara del campionato primavera, che vede impegnati giovani calciatori, con tutto ciò che ne deriva in termini di valori edificanti dello sport e dello sport giovanile in particolare. In tale allarmante contesto nessun rilievo assumono le doglianze difensive che, nel vano tentativo di ricondurre le condotte dei dirigenti alla sfera dei propri doveri di correttezza, enfatizzandone persino la "premurosità", appaiono sfornite del pur minimo fondamento. Se dunque pacifica deve ritenersi la responsabilità della Società reclamante per i fatti dei propri dirigenti e sostenitori, a giudizio della Commissione la sanzione deve essere rimodulata per quantità e qualità, come in dispositivo, in considerazione dell’articolato sistema sanzionatorio vigente. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00, della squalifica del campo per quattro giornate effettive di gara con obbligo di disputare le gare a porte chiuse e della penalizzazione di punti 10 in classifica; dispone la restituzione della tassa.
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