LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 333 DEL 26 aprile 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINAREReclamo della Soc. LIVORNO avverso la squalifica per una giornata effettiva di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Cristiano LUCARELLI (gara Chievo Verona- Livorno del 22/4/07 – C.U. n. 328 del 24/4/07). Procedura d’urgenza.
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 333 DEL 26 aprile 2007
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINAREReclamo della Soc. LIVORNO avverso la squalifica per una giornata effettiva di gara
inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Cristiano LUCARELLI (gara Chievo Verona-
Livorno del 22/4/07 - C.U. n. 328 del 24/4/07). Procedura d’urgenza.
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica per una
giornata effettiva di gara al calciatore Cristiano Lucarelli, tesserato per la Soc. Livorno, per
il comportamento tenuto durante la gara Chievo Verona-Livorno del 22/4/07 (per
comportamento scorretto nei confronti di un avversario, già diffidato quarta sanzione), ha
proposto reclamo con procedura d’urgenza la stessa Società ai sensi dell’art. 31, lett. a2),
CGS, chiedendo il proscioglimento del calciatore.
A sostegno del gravame, la Società reclamante rileva che il Lucarelli non avrebbe
commesso alcuna condotta antiregolamentare e che vi sarebbe stato uno scambio di persona,
in quanto tale condotta antiregolamentare sarebbe stata posta in essere da altri calciatori, tra
i quali, in particolare, Grandoni e Mantovani.
I motivi della decisione
La Commissione, letti gli atti e visionate le immagini televisive, ritiene che il reclamo non
sia fondato.
Dalla visione del filmato televisivo risulta evidente che il Direttore di gara ha adottato il
provvedimento disciplinare della ammonizione nei confronti dei calciatori Lucarelli e
Mandelli, in relazione ad un contatto, ritenuto antiregolamentare, verificatosi tra i due
calciatori.
Ne deriva che lo scambio di persona, presupposto di ammissibilità della prova televisiva
cosiddetta “a discolpa” del soggetto sanzionato ai sensi dell’art. 31, lett. a2), CGS, va
escluso, perché nell’episodio, a prescindere dalla correttezza o meno della valutazione
tecnica dell’arbitro, non risultano coinvolti altri calciatori.
Il dispositivo
La Commissione delibera di respingere il reclamo e di confermare la squalifica per una
giornata effettiva di gara del calciatore Cristiano Lucarelli; dispone l'incameramento della
tassa.
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