LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 375 DEL 31 maggio 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. AREZZO avverso l’ammenda di € 15.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Arezzo-Cesena dell’1/5/07 – C.U. 341 del 2/5/07).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 375 DEL 31 maggio 2007
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. AREZZO avverso l’ammenda di € 15.000,00 inflitta dal Giudice
Sportivo (gara Arezzo-Cesena dell’1/5/07 – C.U. 341 del 2/5/07).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto alla Soc. Arezzo la
sanzione della ammenda di € 15.000,00, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori
durante la gara Arezzo-Cesena dell’1/5/07, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo
l’annullamento della sanzione.
A sostegno del gravame, si osserva, innanzitutto, che il comportamento sanzionato si
sarebbe concretizzato in un grido di brevissima durata, non offensivo, né tantomeno
espressione di discriminazione razziale; in secondo luogo, che comunque esso sarebbe stato
posto in essere da una esigua frangia di tifosi; in terzo luogo, che la Società ha sempre
condannato ogni forma di discriminazione razziale, attivandosi concretamente per evitare il
verificarsi di simili manifestazioni.
I motivi della decisione
La Commissione rileva che, secondo quanto risulta dagli atti ufficiali, i sostenitori aretini
hanno intonato ripetutamente cori espressione di discriminazione razziale nei confronti di
un calciatore della squadra avversaria.
Tali comportamenti sono stati correttamente valutati dal Giudice Sportivo in conformità con
l’orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi.
Le argomentazioni difensive addotte dalla reclamante sono in contrasto con le affermazioni
riportate negli atti ufficiali, che risultano esaurienti e dettagliate nella descrizione dei fatti.
Ne deriva che il provvedimento del Giudice Sportivo appare immune da censure, essendosi
fondato su atto che fa piena prova, e, in particolare, che la sanzione irrogata appare equa,
essendo stata quantificata nella misura minima stabilita dall’art. 9 bis, n. 3, del CGS.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento
della tassa.
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