LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 387 DEL 20 giugno 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE La Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l’incameramento della tassa. Reclamo della Soc. LAZIO avverso l’ammenda di € 25.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Roma-Lazio del 29/4/07 – C.U. 337 del 30/4/07).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 387 DEL 20 giugno 2007
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
La Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.
Reclamo della Soc. LAZIO avverso l’ammenda di € 25.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo
(gara Roma-Lazio del 29/4/07 – C.U. 337 del 30/4/07).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo infliggeva alla Soc. Lazio, a titolo
di responsabilità oggettiva, la sanzione dell’ammenda di € 25.000,00 per il comportamento
tenuto dai propri sostenitori durante la gara Roma-Lazio del 29/4/2007, ha proposto reclamo
la stessa Società, chiedendo la revoca della sanzione o, in via subordinata, la sua riduzione.
A sostegno del gravame, la Società reclamante rileva, in primo luogo, che non si sarebbe
trattato di cori espressione di discriminazione razziale, quanto di “semplici segnali di
contestazione e disapprovazione” indirizzati ad un calciatore, non in quanto di colore ma in
quanto pericoloso attaccante della squadra avversaria.
A riprova di tale assunto difensivo, la reclamante rileva come i presunti cori di contenuto
razziale sarebbero stati intonati da tutti i settori occupati dai tifosi laziali, quando in realtà
tali sostenitori erano confinati in una sola parte dello stadio limitata e ben individuabile (la
curva nord). Tale ricostruzione configura, a detta della reclamante, un vero e proprio errore
di fatto nella decisione del Giudice sportivo.
In via istruttoria, la reclamante chiede che venga disposta la visione dei filmati della gara.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e valutate le argomentazioni
difensive, ritiene che il reclamo non possa trovare accoglimento.
In via istruttoria, questa Commissione ritiene di non accogliere le istanze istruttorie, essendo
gli atti ufficiali (rapporto dell’Ufficio Indagini) chiari, dettagliati ed univoci nel loro
contenuto e non rientrando la prova televisiva fra i mezzi di prova ammissibili per condotte
quali quelle oggetto del presente procedimento.
Dagli atti ufficiali, risulta che durante tutta la gara i tifosi della Lazio hanno intonato
reiterati cori di discriminazione razziale (bu, bu) all’indirizzo di un calciatore di colore della
squadra avversaria.
Si è trattato di una condotta particolarmente grave, per la sua intensità e durata e per il suo
contenuto di discriminazione razziale.
Irrilevante è l’assunto secondo il quale i cori sarebbero stati diretti ad un calciatore
avversario non in quanto di colore ma come espressione di contestazione e disapprovazione.
Gli atti ufficiali (fonte privilegiata di prova) e le espressioni utilizzate (bu, bu) indicano,
infatti, in modo inequivocabile la natura razzista dei cori rivolti al calciatore Mancini.
Allo stesso modo, irrilevante è altresì la circostanza, peraltro smentita dal referto del
collaboratore dell’Ufficio Indagini, che la refertazione conterrebbe un errore di fatto: tale
rapporto infatti riporta chiaramente che tali cori sarebbe stati intonati “da tutti i settori
occupati dai medesimi” tifosi laziali.
Per quanto attiene al trattamento sanzionatorio, la Commissione ritiene che la responsabilità
della Società per il comportamento dei propri sostenitori, in conformità ad un indirizzo
costantemente adottato, sia stata correttamente valutata dal Giudice sportivo – prossima al
minimo edittale di cui all’art. 9 bis CGS e tenuto conto altresì della recidiva - per cui, in
rigetto del reclamo, equa appare la sanzione di cui al dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo; dispone l’incameramento
della tassa.
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