LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 281 DEL 26 marzo 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Gabriele ORIALI – tesserato Soc. Internazionale: violazione art. 1, comma 1, C.G.S. e art. 91, NOIF; Soc. INTERNAZIONALE: violazione art. 2, comma 2, C.G.S. per responsabilità diretta; Sig. Simone BRUNELLI– tesserato Soc. Internazionale: violazione art. 27 dello Statuto FIGC, art. 1, C.G.S. e art. 95 e ss. NOIF; dott. Rodolfo TAVANA e dott. Massimiliano SALA – tesserati Soc. Milan: violazione art. 44 NOIF; Soc. MILAN: violazione art. 2, comma 4, C.G.S. per responsabilità oggettiva.

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 281 DEL 26 marzo 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Gabriele ORIALI – tesserato Soc. Internazionale: violazione art. 1, comma 1, C.G.S. e art. 91, NOIF; Soc. INTERNAZIONALE: violazione art. 2, comma 2, C.G.S. per responsabilità diretta; Sig. Simone BRUNELLI– tesserato Soc. Internazionale: violazione art. 27 dello Statuto FIGC, art. 1, C.G.S. e art. 95 e ss. NOIF; dott. Rodolfo TAVANA e dott. Massimiliano SALA – tesserati Soc. Milan: violazione art. 44 NOIF; Soc. MILAN: violazione art. 2, comma 4, C.G.S. per responsabilità oggettiva. Il procedimento. Con provvedimento del 23 gennaio 2007, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione: il Sig. Gabriele Oriali, all’epoca dei fatti Direttore Tecnico con poteri di rappresentanza legale della Soc. Internazionale, per aver posto in essere comportamenti in violazione dell’ art.1, comma 1, C.G.S., con riferimento agli obblighi previsti dall’art. 91, N.O.I.F. “non avendo … la società Internazionale assicurato al proprio calciatore, tesserato professionista, lo svolgimento dell’attività sportiva per la categoria di appartenenza, in conformità al tipo di rapporto instaurato col contratto e con il tesseramento, che avrebbe imposto di riaggregare il calciatore Brunelli, una volta completata la fase riabilitatva, alla prima squadra della società”. Fatto ascrivibile al signor Oriali, all’epoca Direttore Tecnico con poteri di rappresentanza, relativamente al “periodo compreso tra il mese di gennaio 2004, in cui il Brunelli tornava ad essere a tutti gli effetti un calciatore dell’Inter, a seguito della risoluzione consensuale del contratto con la Pro Sesto ed il momento della successiva cessione, sempre in prestito gratuito alla Vis Pesaro” nonché al “periodo successivo al 30 giugno 2005 … e fino alla data del 2 aprile 2006”, “non avendo” la società Internazionale “garantito al Brunelli la possibilità di svolgere alcuna attività sportiva”; la Soc. Internazionale, per violazione dell’art. 2, comma 2, C.G.S., a titolo di responsabilità diretta, in considerazione del potere di legale rappresentanza conferito al sig. Oriali; il sig. Brunelli Simone, per la reiterata violazione della clausola compromissoria di cui all’art.27 dello Statuto Figc, essendosi rivolto in due distinte occasioni alla Direzione Provinciale del Lavoro di Milano e al Tribunale Civile di Milano – Sez. Lavoro – lamentando sia la mancanza di assistenza e tutela sanitaria, sia la mancata corresponsione degli emolumenti economici dovuti dalla società d’appartenenza, nonché per la violazione dell’art.1, comma 1, C.G.S., con riferimento all’art.95 e ss., N.O.I.F., avendo prestato la propria attività sportiva “sia con la consapevolezza del difetto di un titolo formalmente valido (presupposto necessario ex art. 95, N.O.I.F.) per la società della F.C. Internazionale, … per la Pro Sesto prima e per la Vis Pesaro successivamente, sia con riferimento all’aver ritenuto di non dover eccepire alcunché riguardo all’apocrifia delle proprie firme se non nel momento in cui a distanza di più di due anni i rapporti con la società di appartenenza si erano … irreversibilmente deteriorati”; i sigg. Rodolfo Tavana, medico sociale della Soc. Milan per la stagione calcistica 2002/2003 e Massimiliano Sala, medico sociale della stessa società per le stagioni calcistiche successive, per la violazione delle norme di cui all’art.44, N.O.I.F. e della normativa ivi richiamata, in relazione agli obblighi di sottoporre gli atleti agli accertamenti clinici diagnostici, al mancato aggiornamento della scheda sanitaria del calciatore Simone Brunelli, nonché all’omessa trasmissione della cartella medica al medico sociale della società di destinazione all’atto del trasferimento; la Soc. Milan, per responsabilità oggettiva, ex art. 2, comma 4, C.G.S., per le condotte rispettivamente ascritte ai propri medici sociali. Nei termini di rito i deferiti hanno fatto pervenire memorie difensive. La difesa Oriali sostiene che “nessuna violazione può ascriversi con riferimento al periodo gennaio 2004-marzo 2004 … in quanto solo nel marzo 2004 il calciatore ha potuto riprendere l’attività sportiva, come peraltro rilevato dallo stesso Ufficio Indagini”. Rileva che non avrebbe alcun senso distinguere tra “prima squadra” e “primavera” sotto il profilo contrattuale e normativo atteso che quasi tutti i giocatori militanti nelle squadre primavera sono titolari di regolare contratto da professionista, che le odierne competizioni rendono necessarie rose molto ampie e che la primavera si allena ad Appiano Gentile nello stesso centro della prima squadra. Deduce che il Brunelli non sarebbe mai stato inserito nella rosa della primavera né aggregato a tale squadra per cui non si comprenderebbe come l’Oriali possa avere violato l’art. 91, N.O.I.F. visto che il calciatore aveva, all’epoca dell’infortunio, sempre svolto un lavoro differenziato ai fini del suo pronto recupero presso il centro di Appiano Gentile, appunto riservato alla prima squadra. Con riferimento al secondo periodo in contestazione sempre la difesa sostiene che lo stesso Ufficio Indagine nella propria relazione rileverebbe che “occorrerà rapportare e soppesare la giusta pretesa del Brunelli di voler essere convocato, alla consapevolezza che già sul finire della stagione 2004/2005 il Brunelli stesso aveva affermato di essere … inidoneo alla pratica sportiva professionistica e che di tale inidoneità fu quindi informata la società Internazionale”. La difesa conclude chiedendo il proscioglimento da ogni addebito del deferito Oriali. La Soc. Internazionale rileva l’assoluta infondatezza degli addebiti contestati al Sig. Oriali e della contestazione a titolo di responsabilità diretta anziché oggettiva a carico della società. Secondo l’assunto difensivo, infatti, il dirigente non avrebbe avuto la rappresentanza legale del club ma al più i poteri di firma per sottoscrivere i contratti aventi ad oggetto la cessione dei calciatori in forza di procure speciali che certamente non consentono di ritenerlo rappresentante legale. Nella memoria difensiva del Brunelli si sottolinea l’insussistenza della violazione sia della clausola compromissoria sia degli obblighi di correttezza ex art.1, C.G.S. Con riferimento al primo addebito la difesa osserva che nell’ipotesi de qua la complessità della vicenda rendeva necessario il ricorso alla giustizia ordinaria in quanto la soluzione della diatriba nel mero contesto della giustizia sportiva “avrebbe reso concreto il rischio di avviare un procedimento monco o in ogni caso avrebbe impedito che l’istruzione del procedimento fosse allargata a soggetti non direttamente collegati con la Figc”. Ad ulteriore conferma delle proprie deduzioni la memoria rileva che nella specie non si sarebbero neanche integrati i presupposti sostanziali dell’illecito, in quanto il calciatore era tale solo da un punto di vista “formale”, nel senso che dall’agosto del 2004 non era più in attività e lo stesso atleta non si considerava più tale. Di conseguenza, secondo la difesa, il Brunelli quando si è rivolto all’A.G.O. lo avrebbe fatto come comune cittadino, dal momento che non svolgeva più alcuna attività sportiva. Con riferimento al secondo addebito, invece, nella memoria difensiva si evidenzia la superficialità con cui l’atleta avrebbe operato, da ricondursi alla giovane età dello stesso all’epoca dei fatti e alla mancanza di consapevolezza circa gli adempimenti specifici in materia contrattuale. Si evidenzia in particolare l’indubbia buona fede del Brunelli che non sarebbe stato a conoscenza della necessità di apporre la propria firma in originale ai contratti in questione, considerato che né i dirigenti del Milan e dell’Inter, né il suo procuratore, gli comunicarono alcunché al riguardo. La difesa del dott. Tavana, nella propria memoria difensiva, eccepisce il difetto di giurisdizione della giustizia sportiva in ordine ai comportamenti omissivi contestati, posto che, avendo rassegnato le dimissioni dall’incarico di responsabile sanitario del Milan al termine della stagione 2002/2003, non avrebbe più rivestito alcuno dei ruoli previsti dall’art.27, comma 1, dello Statuto della Figc. Nei termini assegnati, anche la difesa del dott. Sala ha fatto pervenire memoria difensiva con la quale contesta la ricostruzione accusatoria osservando che all’epoca dei fatti, per come si ricava dal censimento anno sportivo 2002/2003, non fosse tesserato per la società. Solo con istanza in data 3 luglio 2003, infatti, la Soc. Milan richiedeva il tesseramento del Sala quale medico sociale in sostituzione del dimissionario Tavana. Evidente risulterebbe pertanto l’estraneità del deferito ai fatti contestati. La Soc. Milan, infine, con ampia e articolata memoria, eccepisce in primo luogo l’intervenuta prescrizione delle infrazioni disciplinari ascritte alla società a titolo di responsabilità oggettiva. Individuato infatti il dies a quo ragionevolmente all’atto del trasferimento del professionista, momento in cui si esaurirebbero gli obblighi di aggiornamento e di consegna della scheda sanitaria incombenti sul responsabile sanitario, e collocato tale momento nella stagione 2002/2003 (19 o 27 giugno 2003) certamente, secondo l’assunto difensivo, sarebbe decorso il termine “della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è stato posto in essere l’ultimo atto diretto a commettere le infrazioni stesse”, previsto dall’art 18 co.2 C.G.S. Termine così già decorso alla data in cui è intervenuta l’indagine della Procura federale. Evidenzia inoltre la difesa la natura “unicamente formale” della condotta omissiva ascritta, respingendo con fermezza ogni contestazione di natura “sostanziale”. La società infatti avrebbe garantito la salute dell’atleta tenendo costantemente monitorata la situazione sanitaria nel proprio archivio informatico, avuto particolare riguardo al tipo di infortunio subito dal calciatore, come diffusamente illustrato nella memoria difensiva. Il mancato trasferimento su supporto cartaceo dei dati sanitari e la mancata consegna della scheda sanitaria al medico della squadra acquirente potrebbero, dunque, al più comportare una modesta sanzione pecuniaria. Alla riunione odierna è comparso il Procuratore federale, il quale, illustrati i motivi del deferimento, ha chiesto che tutti i deferiti siano dichiarati responsabili delle violazioni disciplinari loro ascritte e, per l’effetto, l’applicazione delle seguenti sanzioni: per il sig. Gabriele Oriali, mesi tre di inibizione, per la Soc. Internazionale, € 15.000,00 di ammenda; per il sig. Simone Brunelli, mesi sette di squalifica ed € 2.000,00 di ammenda; per il sig. Rodolfo Tavana e il sig. Massimiliano Sala, mesi tre di squalifica, per la Soc. Milan € 15.000,00 di ammenda. Sono comparsi i deferiti, ad eccezione del dott. Tavana: il sig. Brunelli ha reso spontanee dichiarazioni, ribadendo l’estraneità alle violazioni contestategli e al contempo la responsabilità dei dirigenti e dei sanitari dell’Internazionale per i fatti denunciati. Ha inoltre inteso esprimere sincera gratitudine al deferito Tavana, sia sotto il profilo professionale sia personale, per le cure e l’assistenza ricevuti. Sono comparsi altresì i difensori dei deferiti, i quali, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi esposti nelle memorie difensive, hanno chiesto il proscioglimento dei propri assistiti, riportandosi alle conclusioni rassegnate in memoria. I motivi della decisione La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti, sentite le parti, osserva. Deve necessariamente evidenziarsi in premessa che i fatti in contestazione si inseriscono nell’ambito di una più ampia e complessa vicenda, originata dall’iniziativa del tesserato Brunelli e dalle dichiarazioni successivamente da questi rese all’Ufficio Indagini, che - a seguito di provvedimenti di separazione in fase di indagine - si è sviluppata in autonomi e diversi procedimenti. Tale modus procedendi è certamente funzionale alla speditezza del procedimento sportivo, anche se a discapito di una più organica trattazione. Ciononostante, nell’analisi dei fatti e delle singole posizioni processuali, la Commissione ritiene di non poter prescindere, evidentemente, da una prospettiva unitaria di valutazione delle fonti di prova e del relativo grado di attendibilità. Per quanto concerne la posizione Oriali, dirigente tecnico dell’Inter, dotato dei relativi poteri di rappresentanza legale, sulla cui effettività e pienezza non è lecito dubitare, si rileva che l’impianto accusatorio si fonda su elementi che, complessivamente valutati, non consentono di ritenere sufficientemente provata la responsabilità del deferito per le violazioni contestate. L’art.91 delle N.O.I.F. pone alle società, in relazione alla serie di appartenenza, l’obbligo di assicurare a ciascuno dei suoi tesserati lo svolgimento dell’attività sportiva “con l’osservanza dei limiti e dei criteri previsti dalle norme federali per la categoria di appartenenza in conformità al tipo di rapporto instaurato col contratto o col tesseramento”. Orbene, è evidente che tale previsione normativa tutela il diritto del tesserato a svolgere le prestazioni sportive in adempimento degli obblighi contrattuali assunti per la categoria d’appartenenza. Occorre allora verificare l’estensione di tale diritto (del tesserato) e del corrispondente obbligo (della società) onde valutarne la rilevanza nel caso in esame. Ritiene la Commissione che il richiamo alla “serie di appartenenza” non vada inteso nel senso evocato nell’atto di deferimento, quale obbligo incondizionato e assoluto di assicurare “lo svolgimento dell’attività sportiva per la categoria di appartenenza”, e come tale corrispondente alla pretesa del deferito Brunelli. Piuttosto, ad avviso della Commissione, la ratio sottesa alla disposizione federale pare potersi individuare nell’esigenza di dare attuazione ai reciproci impegni delle parti nell’ambito di un quadro normativo di riferimento, dettato appunto da e per la serie di appartenenza. L’attivazione di detto obbligo in capo alla società non può dunque che valutarsi in concreto. Considerate nel caso di specie le diverse patologie contrattuali, inerenti lo stato di inidoneità fisica da un lato e le pretese economiche dall’altro, considerata inoltre la scarsa rilevanza sotto il profilo regolamentare della distinzione tra “prima squadra” e “primavera”, atteso che peraltro entrambe condividevano le medesime strutture sanitarie e sedi di allenamento, in assenza di ulteriori e specifici elementi, non può dirsi raggiunta la prova della discriminazione in danno del tesserato Brunelli. La cui legittima aspettativa di “aggregazione alla prima squadra”, anche da quanto emerso in sede dibattimentale, non appare pregiudicata per il sol fatto di svolgere allenamenti e fase riabilitava separatamente. A ciò si aggiunga che l’eventuale estensione del diritto alla prestazione sportiva nella serie di appartenenza oltre i limiti sopra definiti andrebbe inevitabilmente a invadere quella sfera di autonomia organizzativa nel settore tecnico sportivo, sottratta al sindacato degli organi disciplinari. Deve pertanto ritenersi l’insussistenza delle violazioni contestate a Gabriele Oriali e conseguentemente alla società Internazionale. Quanto alla posizione Brunelli, risulta incontrovertibilmente agli atti di causa che il predetto si sia rivolto in più di un’occasione all’Autorità Giudiziaria Ordinaria, al fine di ottenere il riconoscimento delle proprie pretese nei confronti della società di appartenenza Internazionale, e ciò in assenza della prescritta autorizzazione degli organi federali. Tale comportamento integra all’evidenza la violazione dell’art.27 dello Statuto, trattandosi di vertenze tecniche ed economiche riservate in modo esclusivo alla competenza degli organi di Giustizia Sportiva, in forza del vincolo assunto dal Brunelli con la costituzione del rapporto associativo ed in ragione della sua appartenenza all’ordinamento sportivo. Prive di fondamento devono pertanto ritenersi le doglianze difensive, posta la natura formale del “tesseramento” che conferisce al soggetto appartenente all’ordinamento sportivo un particolare “status giuridico” che lo obbliga al rispetto delle norme federali, in primis del vincolo di giustizia, indipendentemente dalle circostanze concrete connesse all’effettivo svolgimento della pratica sportiva. In ordine alla ulteriore violazione contestata al Brunelli, ritiene la Commissione altrettanto provata la responsabilità del deferito. Invero, dalle risultanze istruttorie emerge chiara la consapevolezza ab initio, in capo al Brunelli, della falsità della sottoscrizione apposta su: i contratti di prestazione sportiva per le società Milan e Inter; la variazione di tesseramento per l’Inter; l’accordo di partecipazione tra le citate società. Emerge inoltre che tali attività falsificatorie sono state denunciate dall’interessato solo in fase di contenzioso con la società, a distanza di anni dalla formazione dell’atto falso, dei cui effetti, quantomeno economici, fino a quel momento l’interessato beneficiava. Ne deriva che le prestazioni sportive sono state scientemente rese in assenza di valido titolo ex art. 95, N.O.I.F. A giudizio della Commissione, le condotte oggetto di contestazione infrangono il dettato normativo dell’art.1, comma 1, C.G.S, a nulla rilevando le deduzioni difensive volte a ricondurre a superficialità e inesperienza l’agire del deferito. Quanto alla posizione del sig. Rodolfo Tavana deve preliminarmente affermarsi la giurisdizione degli organi di Giustizia sportiva. All’epoca dei fatti contestati il dottor Tavana ricopriva l’incarico di medico sociale della società Milan e dunque era tesserato per detta società. Il venir meno di tale status “prima” dell’instaurazione del procedimento disciplinare nei suoi confronti, non determina la carenza d’interesse dell’ordinamento sportivo di assoggettare alle norme federali coloro che in forza del vincolo assunto a norma dell’art.27, comma 2, Statuto federale, al tempo dell’ipotizzata violazione disciplinare, restano sottoposti alla relativa giurisdizione, secondo il noto principio della perpetuatio jurisdictionis. Solo lo scioglimento del rapporto associativo “dopo” l’instaurazione del procedimento disciplinare, com’è noto, comporta in modo definitivo il divieto di far parte dell’ordinamento sportivo in ogni sua articolazione previsto dall’art.36, comma 7, N.O.I.F. e dall’art.25 dei Principi fondamentali degli Statuti delle federazioni sportive nazionali e conseguentemente decade l’interesse alla giurisdizione. Deve pertanto rigettarsi l’eccezione difensiva in tal senso formulata. Nel merito, per quanto concerne i fatti ascritti ai sigg. Tavana e Sala, entrambi responsabili sanitari per la Soc. Milan, rispettivamente nella stagione 2002/2003 e nelle successive, rileva la Commissione, ai fini della sussumibilità del caso concreto nella fattispecie regolamentare contestata, che il dettato normativo, tipizzando gli obblighi sanitari del medico sociale secondo precise e specifiche modalità, restringe ogni spazio interpretativo. Cosicché resta provata la responsabilità ogni qual volta risultino verificati i requisiti richiesti anche nel loro contenuto minimo, cioè necessari e sufficienti per l’esistenza della violazione. Che secondo la previsione dell’art.44 delle N.O.I.F., si esaurisce nel mancato compimento delle azioni normativamente indicate: l’aggiornamento della scheda sanitaria del calciatore e la trasmissione della stessa in originale in caso di trasferimento ad altra società, completa dell’ultimo aggiornamento risalente a non più di otto giorni dal trasferimento. Trattasi dunque di fattispecie disciplinare di mera condotta, insensibile alle conseguenze dell’azione od omissione e all’eventuale pregiudizio del bene tutelato, la salute dell’atleta. Considerato che, sia con riguardo all’omesso aggiornamento della scheda sanitaria, sia con riguardo all’omessa trasmissione di tale scheda alla società di destinazione, risulta accertata la violazione delle prescrizioni contenute nella disposizione in argomento, pur tenendo conto, ai soli fini del trattamento sanzionatorio, della natura, del periodo temporale e delle circostanze della condotta. Quanto alla Soc. Milan, dall’accertata responsabilità dei suoi responsabili sanitari, consegue ex art.2, comma 4, C.G.S., la responsabilità oggettiva. Posto che con riferimento alle violazioni contestate risulta tuttavia decorso il termine prescrizionale “della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è stato posto in essere l’ultimo atto diretto a commettere le infrazioni stesse”, previsto dall’art 18, comma 2, C.G.S, la Commissione ne rileva l’intervenuta estinzione. Non può infatti condividersi la tesi accusatoria dell’imprescrittibilità di tali violazioni a carico della società, sulla base della ritenuta natura permanente delle fattispecie contestate ai suoi tesserati. E ciò in quanto la condotta loro ascritta, per come descritta nella norma, determina una situazione che si compie e si realizza definitivamente, come detto con riferimento alle posizioni dei singoli, con l’azione od omissione antidoverosa, e il cui protrarsi nel tempo non dipende da una concreta e continua volontà dell’agente e dal suo impulso intenzionale. Il dispositivo Per questi motivi, la Commissione dichiara: sig. Simone Brunelli, responsabile delle violazioni ascrittegli e applica allo stesso la sanzione di mesi due di squalifica; dott. Rodolfo Tavana, responsabile delle violazioni ascrittegli e applica allo stesso la sanzione di mesi uno di squalifica; dott. Massimiliano Sala, responsabile delle violazioni ascrittegli e applica allo stesso la sanzione di mesi uno di squalifica; di prosciogliere il sig. Gabriele Oriali e la Soc. Internazionale dalle violazioni loro ascritte. La Commissione delibera non doversi procedere nei confronti della Soc. Milan per intervenuta prescrizione.
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