LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 281 DEL 26 marzo 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE dott. Franco COMBI – tesserato Soc. Internazionale: violazione art. 43 NOIF. Soc. INTERNAZIONALE: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità oggettiva.

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 281 DEL 26 marzo 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE dott. Franco COMBI – tesserato Soc. Internazionale: violazione art. 43 NOIF. Soc. INTERNAZIONALE: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità oggettiva. Il procedimento Con provvedimento del 29 gennaio 2007, il Commissario Straordinario della Figc ha deferito a questa Commissione il dott. Franco Combi, medico sociale della Soc. Internazionale, per rispondere della violazione degli obblighi e adempimenti sanitari di cui agli artt. 43 e ss. delle N.O.I.F., e la Soc. Internazionale, per responsabilità oggettiva, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.2 comma 4, C.G.S., rilevando ed evidenziando che: a) la Soc. Internazionale acquistava il calciatore Brunelli dal Milan alla fine del mese di giugno 2003 per poi cederlo in prestito gratuito alla Soc. Pro Sesto nel luglio 2003, dove nel corso di una seduta di allenamento subiva un infortunio; b) il Brunelli decideva di affidarsi, sia per l’esecuzione dell’intervento avvenuto nell’ottobre del 2003 che per la successiva riabilitazione a medici di propria fiducia informandone la società di appartenenza; c) nel gennaio del 2004 l’Internazionale e la Pro Sesto risolvevano consensualmente il contratto di cessione temporanea a titolo di prestito del calciatore che tornava ad essere a tutti gli effetti un tesserato – professionista – dell’Internazionale, presso cui, terminata la fase di riabilitazione nel marzo del 2004, il Brunelli riprendeva gli allenamenti con la squadra della Primavera; d) nell’agosto del 2004 il calciatore veniva nuovamente ceduto in prestito gratuito alla Soc. Vis Pesaro società presso la quale subiva un nuovo infortunio, sempre al medesimo arto, cui seguiva nel novembre del 2004 un altro intervento chirurgico, eseguito dai medici di fiducia del calciatore; e) a causa degli infortuni e degli interventi subiti, in periodi in cui l’atleta, formalmente di proprietà dell’Internazionale, militava nelle file della Pro Sesto, anno 2003, e poi della Vis Pesaro, anno 2004, si riscontrava l’inidoneità dello stesso a svolgere l’attività agonistica (cfr. doc. medica dott. Tavana in data 26/4/2005, dott. Castagna in data 20/5/2005, dott. Combi e prof. Benazzo in data 2/4/2006); f) mentre con riferimento al primo dei due infortuni l’Internazionale ha correttamente assistito il tesserato garantendogli le cure del proprio medico sociale, diversamente, con riferimento al secondo infortunio dell’agosto 2004, per tutto l’anno 2005 e fino all’aprile del 2006 non ha sottoposto il Brunelli alle previste visite di idoneità agonistica contravvenendo alle disposizioni di cui agli artt.43 e ss. delle N.O.I.F.; g) pertanto, almeno con riferimento al periodo luglio 2005/aprile 2006 l’inosservanza di tali obblighi appare meritevole di rilievo disciplinare. Nei termini di rito, i deferiti hanno fatto pervenire memorie difensive nelle quali si rileva l’infondatezza degli addebiti contestati. Nella memoria difensiva depositata nell’interesse del dott. Combi si osserva che nei suoi confronti non si possa muovere alcun addebito in quanto la responsabilità sanitaria all’epoca dei fatti ricadeva sul medico sociale della società Vis Pesaro. Tant’è che la documentazione rilasciata dall’Università di Urbino sulla inidoneità fisica dell’atleta era pervenuta a tale società. La difesa ricorda poi che allo staff medico dell'Internazionale non sarebbe stato possibile sottoporre a visita il calciatore fino all’aprile del 2006, epoca in cui il dott. Combi poté finalmente visionare la documentazione sanitaria dell’atleta, in precedenza dallo stesso negata, in violazione dei propri doveri di correttezza. La Soc. Internazionale rileva a sua volta che “con effetto dal 1 luglio 2004 e fino al 30 giugno 2005, titolare del rapporto contrattuale del Brunelli e dei connessi obblighi e diritti sarebbe stata la Soc. Vis Pesaro” in forza di regolare cessione di contratto a titolo gratuito. Infondata pertanto risulterebbe la contestazione a carico della società e del suo tesserato Combi per non aver garantito assistenza sanitaria al proprio calciatore. Per quanto concerne invece la stagione 2005/2006 la difesa ricorda che la società avrebbe “reiteratamente richiesto – inutilmente - al sig. Brunelli di poter disporre delle cartelle cliniche e della documentazione sanitaria relativa all’intervento ed alle conseguenti terapie, anche riabilitative (…) al fine di poter valutare le condizioni sanitarie del calciatore e sottoporlo a visita da parte del medico sociale. La società non si è quindi - secondo la difesa - in alcun modo disinteressata delle sorti del calciatore, ma è piuttosto questi che si è sottratto ai suoi doveri”. Per queste ragioni chiede il proscioglimento da ogni addebito. All’udienza è comparso il dott. Combi, che ha ribadito la propria versione di fatti, ed il difensore, che ha richiamato i motivi e le conclusioni formulate nella memoria difensiva. E’ comparso altresì il difensore della società deferita, il quale ha ulteriormente illustrato le argomentazioni difensive svolte nella memoria, riportandosi alle conclusioni ivi rassegnate. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti, sentite le parti, valutati i motivi dedotti in difesa dei deferiti, osserva preliminarmente che con riferimento alla stagione sportiva 2003/2004 e, in particolare, al primo infortunio occorso al calciatore Brunelli, tesserato per la società Internazionale (ceduto in prestito gratuito alla società Pro Sesto e poi alla Vis Pesaro) nessun rilievo disciplinare sia ascrivibile al responsabile sanitario dott. Combi e conseguentemente alla Soc. Internazionale. Dallo stesso atto di deferimento, infatti, risulta che siano stati adempiuti gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di assistenza sanitaria a garanzia della salute degli atleti. Altrettanto non può dirsi, ad avviso della Commissione, per la stagione successiva, segnata, sfortunatamente, da un secondo grave infortunio che il Brunelli subiva nell’agosto dell’anno 2004, durante una seduta di allenamento con la Vis Pesaro, a seguito del quale veniva sottoposto a nuovo intervento chirurgico (allo stesso arto interessato dal primo intervento) nel novembre dello stesso anno. Infatti è pacifico in atti, e non contestato, che alla scadenza del contratto di cessione temporanea a titolo gratuito in favore della Soc. Vis Pesaro, 30 giugno 2005, il Brunelli “rientrava” nella piena ed esclusiva disponibilità della Soc. Internazionale titolare del rapporto contrattuale. Anche se le prestazioni sportive dell’atleta risultavano evidentemente compromesse, proprio da quei postumi operatori che costituiscono tuttora la principale causa di conflittualità con la società, fino a sfociare in un complesso contenzioso sia davanti l’Autorità giudiziaria ordinaria, sia in sede sportiva. Sede da cui peraltro origina il presente procedimento. Anzi, dalla documentazione acquisita emerge persino la certificata inidoneità del calciatore alla ripresa dell’attività sportiva (cfr. doc. medica) asseritamene attribuita alla incongruità delle terapie riabilitative cui era stato sottoposto in precedenza costui. Se dunque è certamente vero che il tesserato oppose la sua inidoneità fisica alla ripresa dell’attività sportiva omettendo di trasmettere alla società le relative cartelle cliniche e certificazioni e ricorrendo al giudice del lavoro per la tutela dei propri diritti, resta pure vero che per la prima volta, e solo a seguito di formale diffida legale in tal senso, il tesserato dell’Internazionale veniva sottoposto a visite mediche nel mese di aprile del 2006, come peraltro ammesso dalla difesa dell’Inter nella propria memoria (cfr. memoria dr. Ghelfi, pag. 6). Tale condotta omissiva si pone all’evidenza in contrasto con gli obblighi previsti dall’ordinamento sportivo, laddove agli artt.43 e ss. delle N.O.I.F., in attuazione della legge n.91/1981, prevedono che il medico sociale assuma la responsabilità della tutela della salute degli atleti assicurando l’effettivo e puntuale assolvimento degli adempimenti sanitari previsti e curi l’effettuazione periodica degli accertamenti clinico-diagnostici, verificando costantemente lo stato di salute dell’atleta. E all’art. 44, comma 2 prescrive al responsabile sanitario di disporre l’effettuazione di accertamenti sanitari, anche avvalendosi di strutture di propria fiducia, quando si verifichi “un rilevante mutamento delle condizioni di salute del professionista”. Ritiene pertanto la Commissione che il comportamento posto in essere dal calciatore, per quanto conflittuale, non valga a esimere dagli obblighi appena richiamati i soggetti preposti. Soggetti che, giova precisarlo, assumono formale posizione di garanzia a tutela del bene primario della salute degli atleti in ragione del ruolo ricoperto e delle funzioni esercitate e sui quali, pertanto, incombeva l’onere di provare di aver adottato ogni possibile idonea iniziativa rivolta in concreto all’osservanza della disciplina vigente. Dall’accertata responsabilità disciplinare del dott. Franco Combi consegue la responsabilità della Soc. Internazionale, ex art. 2, comma 4, C.G.S. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Commissione, tenuto conto delle modalità e del periodo di riferimento della condotta antidoverosa, stima eque le sanzioni di cui al dispositivo. Il dispositivo Per questi motivi, la Commissione dichiara il dott. Franco Combi e la Soc. Internazionale responsabili delle violazioni loro ascritte e applica rispettivamente al predetto Franco Combi la sanzione di mesi due di squalifica e alla Soc. Internazionale l’ammenda di € 10.000,00.
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