LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 298 DEL 6 aprile 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Giovanni SARTORI – tesserato Soc. Chievo Verona: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 298 DEL 6 aprile 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Giovanni SARTORI – tesserato Soc. Chievo Verona: violazione art. 1 comma 1 C.G.S. Il procedimento Con provvedimento del 26 gennaio 2007, il Procuratore federale deferiva a questa Commissione Giovanni Sartori, Direttore Sportivo della Soc. Chievo Verona per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., per avere sottoscritto due contratti che, per l’identico periodo (1 luglio 2006 – 30 giugno 2011) lo vincolerebbero quale Direttore Sportivo per due diverse società (Soc. Chievo Verona e Soc. Torino). Nei termini assegnati nell’atto di contestazione degli addebiti il Sartori non faceva pervenire memorie difensive. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità dell’incolpato, e l’applicazione della sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività in ambito federale per mesi sei. È comparso altresì il sig. Giovanni Sartori il quale ha reso spontanee dichiarazioni, ribadendo l’assoluta buona fede nelle trattative con il Presidente del Torino e la propria inconsapevolezza circa i seguiti contrattuali, esclusivamente dovuti, a suo dire, all’iniziativa pretestuosa di quest’ultimo. E’ comparso infine il difensore del deferito il quale, pur evidenziando in linea di principio, la “doverosità” di prestare osservanza alle formalità dell’ordinamento sportivo onde evitare il “caos contrattuale”, rileva la correttezza del comportamento posto in essere dal Sartori. Conclude chiedendo l’applicazione di una sanzione mite se non simbolica. La Commissione, esaminati gli atti, sentite le parti, disponeva come da dispositivo pubblicato, riservandosi il deposito della motivazione. I motivi della decisione Dagli approfonditi accertamenti svolti dall’Ufficio Indagini [audizione di tutti i protagonisti della vicenda ed acquisizione degli atti (documenti, contratti, corrispondenza), relativi al duplice tesseramento] emerge incontrovertibilmente che: a) il 15 luglio 2005 il Signor Sartori, stipulava con la Soc. Chievo Verona, in persona del Presidente Campedelli, un contratto mediante sottoscrizione di apposito modulo Lega Calcio per il Campionato 2005/2006 depositato presso gli uffici della Lega in data 12.04.2006, in forza del quale, con decorrenza 1 luglio 2006 e scadenza 2011, gli veniva conferito l’incarico di Direttore Sportivo; b) il Sartori in data 23.02.2006 stipulava con la Soc. Torino in persona il Presidente Cairo, un contratto mediante sottoscrizione della medesima modulistica, predisposta in tal caso per la stagione 2006/2007, depositato presso la Lega Calcio il 21 aprile 2006, valido dal 1 luglio 2006 al 30 giugno 2011, e avente ad oggetto il conferimento dell’incarico di Direttore Sportivo della Soc. Torino; c) il Presidente della Soc. Torino Cairo, riferiva che il Sartori aveva assicurato di essere libero da impegni con altra società, ivi compreso il Chievo Verona, e che soltanto dopo circa due mesi dalla data di sottoscrizione del contratto, nell’aprile 2006, aveva comunicato al Presidente del Torino di essere impossibilitato a rispettare il contratto, in assenza del necessario consenso dei propri collaboratori ad un loro passaggio alla Soc. Torino, passaggio considerato dal Sartori condizione imprescindibile al proprio trasferimento; c) il Presidente della Soc. Torino, in merito alla versione dei fatti fornita dal Sartori, precisava che “se il Sartori avesse veramente subordinato la presenza dei suoi collaboratori alla stipula ed efficacia del contratto, poteva nel contratto porre questa condizione. Ma risulta il contrario tant’è che ho firmato un contratto per i collaboratori che Sartori ha ritirato con l’impegno di ritrasmetterlo con le firme dei contraenti”. Da tale ricostruzione dei fatti risulta per tabulas che il signor Sartori, in pendenza di contratto valido ed efficace con la Società Chievo Verona, ha assunto analogo impegno con la Società Torino, avente lo stesso oggetto e la stessa durata, nelle forme previste dai vigenti regolamenti della Lega Calcio, mediante sottoscrizione della relativa modulistica, da quest’ultima società depositata presso gli uffici della L.N.P. In particolare, dalla documentazione acquisita risulta, per un verso, che il contratto stipulato con il Torino non fosse subordinato ad alcuna condizione sospensiva (o risolutiva) e, segnatamente, alla facoltà per il Sartori di avvalersi di propri collaboratori, per altro verso, che tale contratto ha avuto persino un principio di esecuzione proprio con la consegna al Sartori dei due contratti già sottoscritti dal Presidente Cairo con i signori Balestro e Vinti, collaboratori appunto del Sartori. Se pertanto pacifica deve ritenersi la validità ed efficacia del contratto sottoscritto dal Sartori con la Soc. Torino, altrettanto pacifica deve ritenersi la scorrettezza del tesserato che, consapevole degli obblighi formali già assunti, ha dapprima intrapreso trattative con altra controparte tacendo l’esistenza di tali obblighi, e poi perfezionato l’accordo senza risolvere il precedente. E in ogni caso, senza neppur comunicare e formalizzare agli uffici della L.N.P., una volta avuta notizia del deposito del secondo contratto, l’effettiva situazione contrattuale e le sue reali volontà. L’obbligo di correttezza e buona fede nello svolgimento delle trattative e nell’iter di formazione del contratto, infatti, deve essere inteso in senso oggettivo, non essendo necessaria, a giudizio della Commissione, l’intenzione di arrecare pregiudizio all’altro dei contraenti. La violazione di tali obblighi configura la responsabilità disciplinare ex art. 1, comma 1, C.G.S., cui consegue l’applicazione della sanzione nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo all’apprezzabile comportamento processuale del deferito. Il dispositivo La Commissione dichiara il sig. Giovanni Sartori, responsabile della violazione ascrittagli e applica allo stesso la sanzione di mesi due di inibizione e ammenda € 10.000,00.
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