LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 307 DEL 12 aprile 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Nicola LE GROTTAGLIE: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 92 comma 1 delle NOIF.

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 307 DEL 12 aprile 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Nicola LE GROTTAGLIE: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 92 comma 1 delle NOIF. Il procedimento Con provvedimento del 23/2/2007, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione il calciatore Nicola Le Grottaglie, tesserato per la Soc. Juventus, per violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 92, comma 1, delle NOIF, per non aver dato esecuzione a quanto disposto dal lodo arbitrale n. 18 s/s 2005/2006. Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, l’incolpato ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale si rileva che, in un primo momento, si è dichiarato disponibile a raggiungere un accordo con la controparte e, poi, non avendo avuto seguito la proposta transattiva, ha provveduto a versare quanto dovuto. Di conseguenza, si chiede il proscioglimento dall’addebito contestato e, in subordine, l’applicazione della sanzione minima. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità del Le Grottaglie e la condanna alla sanzione dell’ammenda di € 15.000,00. È comparso altresì il difensore dell’incolpato il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, ha insistito nelle conclusioni già formulate, chiedendo altresì (in subordine) una sanzione minima. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti, rileva che il comportamento del Le Grottaglie è censurabile. Dagli atti ufficiali risulta che il Le Grottaglie ha provveduto a dare esecuzione al lodo arbitrale n. 18 s/s 2005/2006 in ritardo, a seguito di diffida ad adempiere, come risulta dalla documentazione prodotta dallo stesso e acquisita agli atti. Tale comportamento integra comunque - a prescindere dal problema della applicabilità del Regolamento per l’esercizio dell’attività di agenti di calciatori abrogato in data 27/12/2006 e dell’art. 92, comma 1, delle NOIF - la violazione dell’art. 1 del CGS secondo il quale coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono attenersi ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva. Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Le Grottaglie. Sanzione equa appare quella di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 a Nicola Le Grottaglie.
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