LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 333 DEL 26 aprile 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Maurizio ZAMPARINI – presidente Soc. Palermo violazione artt. 3 comma 1 e 4 commi 1, 2, 3 e 4 CGS; Soc. PALERMO violazione artt. 2 comma 4 e 3 comma 2 CGS (gara Palermo-Milan del 28/2/07).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 333 DEL 26 aprile 2007
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE
a carico:
Sig. Maurizio ZAMPARINI – presidente Soc. Palermo violazione artt. 3 comma 1 e 4
commi 1, 2, 3 e 4 CGS;
Soc. PALERMO violazione artt. 2 comma 4 e 3 comma 2 CGS (gara Palermo-Milan del
28/2/07).
Il procedimento
Con provvedimento del 2/3/2007, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione
Maurizio Zamparini, Presidente della Soc. Palermo, per violazione dell'art. dell'art. 3,
comma 1, e dell’art. 4, comma 1, 2, 3 e 4, del CGS, per avere espresso, nel corso di
dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione di soggetti ed
organismi operanti nell’ambito federale, nonché la Soc. Palermo per violazione dell'art. 2,
comma 4, e 3, comma 2, del CGS, per responsabilità diretta nella violazione ascritta al
proprio Presidente.
Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati non hanno fatto
pervenire alcuna memoria difensiva.
Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha
chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alle sanzioni
dell’inibizione per sei mesi e dell’ammenda di € 10.000,00 per Zamparini e a quella
dell’ammenda di € 10.000,00 per la Soc. Palermo.
È comparso altresì il deferito il quale, dopo aver illustrato le proprie argomentazioni (in
particolare, evidenziando che le dichiarazioni sarebbero state fatte in replica ad affermazioni
del Presidente dell’AIA, da lui stesso ritenute provocatorie e offensive, e chiarendo che esse
andrebbero valutate nel più ampio contesto relativo alla attuale situazione dell’ordinamento
calcistico), ha chiesto il proscioglimento dagli addebiti contestati.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che le dichiarazioni dello
Zamparini rilasciate nel corso di un intervento televisivo sull’emittente Telelombardia e
riportate sui quotidiani Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport e La Stampa del
1/3/2007, sono censurabili.
Le affermazioni fatte dall’incolpato (tra le altre, il Presidente dell’AIA e designatore
arbitrale “è fatto d’acqua, non lo ritengo di classe”, “ha la coda di paglia”, “ma cos’è, Dio
o il Papa, visto che non possiamo dire nulla sulle designazioni?”, “Lui e gli altri ce l’hanno
con me perché vado in tv e dico la verità”, “se loro potessero castigare Zamparini che va in
tv a dire la verità, lo farebbero prendendolo a frustate” e “quando possono, se ci riescono,
tentano di fare una vendetta”) travalicano il lecito diritto di critica, perché tendono a
insinuare dubbi sulla correttezza dell’operato del designatore e dei suoi collaboratori e,
quindi, indirettamente, sulla loro imparzialità. In particolare, esse si traducono in attacchi
gratuiti alla persona, non suffragate da alcun elemento di prova.
Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Zamparini, alla quale segue quella
diretta della Società di appartenenza.
Sanzioni eque, tenuto conto della portata delle espressioni e dell’apprezzabile
comportamento processuale del deferito, appaiono quelle di cui al dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere le sanzioni dell’inibizione di mesi tre
e dell’ammenda di € 10.000,00 a Maurizio Zamparini e quella dell’ammenda di € 10.000,00
alla Soc. Palermo.
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