LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 333 DEL 26 aprile 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Rino FOSCHI – dirigente Soc. Palermo violazione artt. 3 comma 1 e 4 commi 1, 2 e 3 CGS; Soc. PALERMO violazione artt. 2 comma 4 e 3 comma 2 CGS (dichiarazioni alla stampa del 25/9/06).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 333 DEL 26 aprile 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Rino FOSCHI – dirigente Soc. Palermo violazione artt. 3 comma 1 e 4 commi 1, 2 e 3 CGS; Soc. PALERMO violazione artt. 2 comma 4 e 3 comma 2 CGS (dichiarazioni alla stampa del 25/9/06). Il procedimento Con provvedimento del 2/2/2007, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione Rino Foschi, Direttore sportivo e legale rappresentante della Soc. Palermo, per violazione dell'art. dell'art. 3, comma 1, e dell’art. 4, comma 1, 2 e 3, del CGS, per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione di soggetti e organismi operanti nell’ambito federale, nonché la Soc. Palermo per violazione dell'art. 2, comma 4, e 3, comma 2, del CGS, per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Direttore sportivo e legale rappresentante. Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale si rileva l’assoluta insussistenza delle violazioni ascritte, in quanto le dichiarazioni del Foschi, innanzitutto, sarebbero state del tutto generiche, prive di contenuto offensivo e di intenti lesivi; in secondo luogo, comunque, esse sarebbero state espressione del diritto di critica; in terzo luogo, che alcune affermazioni sarebbero state mal interpretate, poiché il Foschi non avrebbe avuto alcuna intenzione di esprimere giudizi lesivi nei confronti di alcuno. Inoltre, si segnala che non troverebbero applicazione l’ipotesi di cui all’art. 4, comma 2, del CGS e che non vi sarebbe alcun precedente in materia con riferimento al Foschi. In conseguenza, si chiede il proscioglimento da ogni addebito e, in subordine, l’applicazione della sanzione minima. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alle sanzioni dell’inibizione per tre mesi e dell’ammenda di € 15.000,00 per il Foschi e a quella dell’ammenda di € 15.000,00 per la Soc. Palermo. È comparso altresì il difensore degli incolpati il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, ha insistito nelle conclusioni già formulate. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che le dichiarazioni del Foschi rilasciate nel corso di un intervento alla trasmissione televisiva “Il processo di Biscardi” in onda sull’emittente “7 Gold” del 25 settembre 2006 sono censurabili. Le affermazioni fatte dall’incolpato (tra le altre, “per quale motivo Agnolin occupi questo posto e tutti state zitti”, “le pentole i coperchi li apro io e vi dirò tutta la verità di questo sistema come il calcio e ci divertiremo”, “non ci sono più persone serie, è tutto un discorso di poltrone”) travalicano il lecito diritto di critica, perché tendono a insinuare dubbi sulla correttezza dell’operato di soggetti e organismi operanti nell’ambito federale e, quindi, indirettamente, sulla loro imparzialtà. In particolare, considerato il loro tenore complessivo, le affermazioni sono allusive e tendenziose, perché prospettano, senza suffragarle con alcun elemento di prova, la conoscenza di fatti o situazioni gravi riguardanti soggetti e organismi operanti nell’ambito federale. Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Foschi, alla quale segue quella oggettiva della Società di appartenenza, in quanto il deferito ricopre la carica di Direttore sportivo senza avere la rappresentanza legale della Società, non rilevando l’asserita mancanza di “volontà lesiva” del deferito. Sanzioni eque, esclusa l’aggravante della attribuzione di un fatto determinato di cui all’art. 4, comma 3, del CGS, e tenuto conto della qualità di dirigente del deferito, appaiono quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere le sanzioni dell’inibizione per giorni quindici e dell’ammenda di € 10.000,00 a Rino Foschi e quella dell’ammenda di € 10.000,00 alla Soc. Palermo.
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