LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 379 DELL’11 giugno 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Enrico PREZIOSI – legale rappresentante Soc. Genoa: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.; Sig. Aleardo Luciano Guido DALL’OGLIO – già presidente Soc. Como : violazione art. 1 comma 1 C.G.S.; Sig. Massimo D’ALMA – già amministratore unico Soc. Como: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.; Soc. GENOA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità diretta, con riferimento alla condotta ascritta al sig. Preziosi. Il deferimento Con provvedimento del 24 novembre 2006, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione: il Sig. Enrico PREZIOSI, legale rappresentante della Soc. Genoa ed attuale socio di riferimento della Soc. Genoa; il Sig. Aleardo Luciano Guido DALL’OGLIO, già presidente del Consiglio di Amministrazione della Soc. Como; il Sig. Massimo D’ALMA, già Amministratore della Soc. Como;

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 379 DELL’11 giugno 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Enrico PREZIOSI – legale rappresentante Soc. Genoa: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.; Sig. Aleardo Luciano Guido DALL’OGLIO - già presidente Soc. Como : violazione art. 1 comma 1 C.G.S.; Sig. Massimo D’ALMA – già amministratore unico Soc. Como: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.; Soc. GENOA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità diretta, con riferimento alla condotta ascritta al sig. Preziosi. Il deferimento Con provvedimento del 24 novembre 2006, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione: il Sig. Enrico PREZIOSI, legale rappresentante della Soc. Genoa ed attuale socio di riferimento della Soc. Genoa; il Sig. Aleardo Luciano Guido DALL’OGLIO, già presidente del Consiglio di Amministrazione della Soc. Como; il Sig. Massimo D’ALMA, già Amministratore della Soc. Como; la Soc. GENOA, per rispondere, i primi tre, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS per avere realizzato più condotte di distrazione, descritte alla lettera ii) della parte motiva, la Soc. Genoa di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del CGS con riferimento alla condotta ascritta al Sig. Preziosi. I fatti posti a base del deferimento sono stati analiticamente descritti nell’atto di deferimento e possono essere così sinteticamente riassunti: 􀂃 il G.I.P. presso il Tribunale di Como disponeva il giudizio immediato del Sig. Enrico Preziosi, ascrivendogli episodi di distrazione, realizzati – tra il luglio del 2003 e l’agosto del 2004 – attraverso operazioni di compravendita di calciatori, ai danni del Calcio Como S.p.A. e a beneficio del Genoa Cricket and Football Club S.p.A.; 􀂃 in particolar modo, nel decreto con cui si dispone il giudizio immediato si ascriveva al Sig. Preziosi, tra l’altro, il compimento delle seguenti attività di distrazione: a) “avendo ceduto al Genoa Cricket and Football Club S.p.A. in data 29.08.2003 il giocatore Sasa Bjelanovic, con accordo di partecipazione al 50%, al prezzo complessivo di € 2.000.000,00, ed avendo conseguentemente incassato € 1.000.000,00, cedeva al Genoa in data 23.06.2004, la quota residua di partecipazione pari al 50%, al minor prezzo di € 150.000,00, essendo il valore della quota residua riscattata pari a € 1.000.000,00, distraendo in tal modo, in favore del Genoa, la somma di € 850.000,00”; b) “avendo risolto i contratti di partecipazione in data 11.07.2003 tra Calcio Como e la società Juventus F.C. S.p.A. relativi ai giocatori Felice Piccolo e Alex Pederzoli, sulla base dei quali il Como era creditore della somma complessiva di € 1.600.000,00 e sostituendoli con altri in data 22.06.2004, che valutavano la partecipazione dei medesimi giocatori in € 10.000,00 ciascuno, distraeva la somma di € 1.580.000,00 in favore del Genoa, stipulando altro contratto di vendita dei giocatori Francesco Massimiliano Volpe e Domenico Crescito dal Genoa alla Juventus con accordo di partecipazione al 50% in data 29.06.2004, con il quale ne sopravvalutava il valore in misura corrispondente”; c) in concorso con il Sig. Aleardo Luciano Guido Dall’Oglio “stipulava […] contratto di acquisto dal Genoa in favore del Como Calcio in data 12.01.2004 del giocatore Alessandro Colasante, al prezzo di € 750.000,00, essendo il valore di mercato del medesimo giocatore alla data di cessione pari ed € 0 (zero) (così valutato il giocatore nell’agosto 2003 e nei precedenti trasferimenti), distraendo in tal modo in favore del Genoa, la somma di € 750.000,00”; d) in concorso con il Sig. Aleardo Luciano Guido Dall’Oglio, “distraeva […] la somma di € 750.000,00 corrispondente al corrispettivo pattuito per il riacquisto dal Genoa del calciatore Daniele Gregori (ceduto gratuitamente dal Como Calcio alla società Genoa in data 31.07.2003) avvenuto in data 08.01.2004”; e) in concorso con il Sig. Massimo D’Alma, “distraeva […] in favore del Genoa la somma di € 500.000,00 corrispondente all’effettivo valore di mercato alla data di cessione, del calciatore Carlo Gervasoni, giocatore ceduto dal Como Calcio a titolo gratuito in data 16.08.2004 alla società Genoa e da quest’ultima società rivenduto alla società Hellas Verona F.C. S.p.A. in data 17.08.2004 al prezzo di € 500.000,00”; 􀂃 taluni dei predetti episodi - in particolare, sub c) e d) - venivano ascritti anche al Sig. Aleardo Luciano Guido Dall’Oglio, il quale ha formulato richiesta di applicazione della pena, cui ha fatto seguito la pronuncia di sentenza ex art. 444 c.p.p., con condanna alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione (e concessione della sospensione condizionale) per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione; 􀂃 per il titolo di responsabilità sopra dedotto sub e), è stato disposto il giudizio a carico del Sig. Massimo D’Alma ex art. 429 c.p.p.; 􀂃 all’epoca dei fatti (e, nella specie, a decorrere dal 12 novembre 2003), il Sig. Enrico Preziosi, oltre ad esserne socio di riferimento, era Presidente del Consiglio di Amministrazione del Genoa, carica ad oggi rivestita, per come risulta dalle visure allegate all’atto di deferimento e relative a) al Genoa Cricket and Football Club S.p.A.; b) al socio di essa – titolare della quasi totalità del capitale sociale –, la “Enrico Preziosi S.r.l.”, nonché c) ai trasferimenti delle quote della “Enrico Preziosi S.r.l.”, quote nella titolarità della persona fisica Enrico Preziosi dal 4 marzo 2004 all’11 maggio 2004, allorché sono state cedute alla “Moeblerry S.A.”, società di diritto lussemburghese; 􀂃 in quel medesimo periodo di tempo, i Sig.ri Aleardo Luciano Guido Dall’Oglio e Massimo D’Alma erano Presidente del Consiglio d’Amministrazione del Como Calcio S.p.A. e Amministratore unico della predetta società, come risultante dagli allegati fogli di censimento per la stagione 2003-04. Le memorie difensive Nei termini assegnati nell’atto di contestazione degli addebiti, soltanto il Signor Preziosi, la Soc. Genoa ed il Signor Dall’Oglio hanno fatto pervenire proprie memorie difensive. In sintesi: - il Signor Enrico Preziosi e la Soc. Genoa hanno chiesto in via preliminare la restituzione degli atti all’Ufficio Indagini, per lo svolgimento dei necessari approfondimenti e per acquisire, presso il Tribunale di Como, “copia dell’intero fascicolo dibattimentale aperto a seguito del decreto emesso dal GIP, in data 14/2/06 che ha disposto il giudizio immediato del Signor Enrico Preziosi (R.G.N.R. 8159/04)”, nonché la sospensione del procedimento disciplinare, essendo il dibattimento in sede ordinaria fissato per l’1 ottobre 2007; nel merito, il rigetto di tutti gli addebiti mossi dalla Procura Federale e, per l’effetto, il proscioglimento delle incolpazioni; in via istruttoria, hanno prodotto documentazione tra la quale la consulenza redatta dal Prof. Andrea Perini e relativi allegati. In particolare, nel merito, i deferiti hanno evidenziato la lacunosità dell’attività inquirente, la quale si sarebbe svolta con un sistema di scatole cinesi, grazie al quale si passerebbe dalla relazione dell’Ufficio Indagini, all’ordinanza di custodia cautelare del GIP, alla richiesta di applicazione di misure cautelari del PM, alla consulenza peritale svolta dal Dott. Maurizio Grassano; l’infondatezza del deferimento, laddove le cessioni dei calciatori indicate non costituirebbero atti di distrazione dal patrimonio sociale del Como Calcio e tantomeno rappresenterebbero una lesione dei canoni di lealtà, correttezza e probità che si assumerebbero violati; l’inutilizzabilità della consulenza del Dott. Grassano, in un contesto di assoluta carenza di elementi gravi, precisi e concordanti “in direzione del principio di colpevolezza su cui si fonda il deferimento”, stante fra l’altro la circostanza che il Dott. Maurizio Grassano sarebbe indagato, ancorché nell’ambito di un diverso procedimento, dalla Procura presso il Tribunale di Milano per truffa ai danni dello Stato; il difetto di rilevanza disciplinare delle singole cessioni contestate relativamente ai calciatori Bjelanovic, Piccolo, Pederzoli, Volpe, Criscito, Colasante, Gregori, Gervasoni, le quali comunque andrebbero considerate in modo unitario, unitamente alla circostanza dell’accollo da parte della società acquirente degli ingaggi riconosciuti ai calciatori oggetto di cessione, determinante una indubbia riduzione dell’indebitamento da parte della società cedente; la mancanza quantomeno dell’elemento soggettivo dell’illecito contestato al Preziosi, stante l’assoluta buona fede e del convincimento di operare in una situazione di costante riequilibrio delle partite correnti tra Como e Genoa; nonché l’insussistenza di responsabilità diretta in capo alla Soc. Genoa, dal momento che “se un comportamento antigiuridico fosse, in ipotesi, individuato in capo al Signor Preziosi, appare evidente che questo sia stato posto in essere non a causa o durante lo svolgimento di attività amministrativa del Genoa, bensì del Calcio Como”; - il Signor Dall’Oglio ha chiesto il proscioglimento dagli addebiti contestati, producendo documentazione in via istruttoria. Nel merito, il Dall’Oglio ha dedotto a) la carenza di effettivi poteri decisionali, a fronte dei poteri decisionali esercitati da altri soggetti, in primis il Signor Carmine Gentile, “tutti esponenti della precedente proprietà, diretto riferimento del Signor Enrico Preziosi (…) i quali hanno continuato a rispondere del proprio operato esclusivamente a quest’ultimo”, nonché la disconoscenza di quale fosse “il reale stato delle finanze del Como Calcio S.p.A.”; b) il ruolo di amministratore di fatto ricoperto dal Signor Preziosi, sia durante il periodo di presidenza dello stesso Dall’Oglio, sia successivamente; c) il ruolo totalmente preponderante del Signor Preziosi, definito “unico proprietario del Como”, il quale, come tale ha sempre disposto dei giocatori di detta compagine a suo esclusivo piacimento ed in ossequio a sue proprie strategie, spesso divergenti dalle esigenze della squadra lariana, e ciò con particolare riferimento alla cessione dei calciatori Alessandro Colasante e Daniele Gregori, uniche due operazioni di mercato che lo vedrebbero coinvolto; d) l’irrilevanza della sentenza di patteggiamento, ai fini di una sua eventuale ammissione di responsabilità nell’ambito del procedimento disciplinare; - il Signor D’Alma non ha inviato alcuna memoria difensiva. Il dibattimento All’udienza del 22 marzo 2007, sono comparsi dinanzi alla Commissione Disciplinare: - il Procuratore Federale; - il deferito Aleardo Dall’Oglio, assistito dal proprio difensore; - il difensore del Signor Enrico Preziosi e della Soc. Genoa, mentre nessuno compariva per il deferito D’Alma, regolarmente avvisato. Preliminarmente, la Commissione ha esaminato le istanze rivolte dalla difesa Preziosi e Genoa dirette ad ottenere in via principale l’acquisizione da parte dell’Ufficio Indagini degli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero e depositati nell’ambito del procedimento penale n. 8159/04 R.G.N.R., pendente in fase dibattimentale dinanzi al Tribunale di Como; ed in via subordinata un termine per poter produrre tale documentazione, della quale sarebbe stata in corso l’estrazione di copie, sulle quali ha provveduto con l’ordinanza n. 1, di seguito integralmente riprodotta: “La Commissione, sulle richieste preliminari delle difese PREZIOSI e GENOA, sentite le altre parti, rilevata l’opportunità di acquisire copia degli atti delle indagini preliminari depositati nell’ambito del procedimento penale pendente avanti il Tribunale di Como (n. 8159/04 R.G.N.R.), ritenuti rilevanti dalla difesa, concede all’istante termine sino al 10 aprile 2007 per la produzione documentale richiesta e rinvia il procedimento al 20 aprile 2007 alle ore 14:00, senza ulteriori avvisi”. All’udienza del 20 aprile 2007, sono comparsi dinanzi alla Commissione Disciplinare: - il Procuratore Federale; - il deferito Aleardo Dall’Oglio, assistito dal proprio difensore; - il difensore del Signor Enrico Preziosi e della Soc. Genoa, mentre nessuno compariva per il deferito D’Alma, regolarmente avvisato. Preliminarmente la Commissione ha dato atto della diversa composizione del Collegio giudicante e, nulla opponendo le parti, ha proceduto alla rinnovazione, mediante lettura, degli atti fino ad oggi compiuti e dei provvedimenti assunti, integralmente confermati. La difesa Preziosi ha reiterato l’istanza di rinvio dell’udienza per l’acquisizione di copia degli atti del procedimento penale n. 8159/04 R.G.N.R., producendo documentazione relativa alla richiesta di tale copia presso la cancelleria del Tribunale di Como. Su tale istanza la Commissione ha provveduto con l’ordinanza n. 2, di seguito integralmente riprodotta: “La Commissione, - sull’istanza della difesa PREZIOSI e Soc. GENOA di ulteriore rinvio del procedimento per asserita impossibilità materiale ad ottenere il rilascio di copia di atti del procedimento penale n. 8159/04 R.G.N.R. ritenuti dalla stessa difesa rilevanti, come da documentazione; - sentita l’opposizione della Procura Federale sia all’acquisizione della consulenza tecnico-contabile di parte redatta dal Prof. Andrea PERINI, sia alla richiesta di rinvio, in quanto trattasi di documenti di cui la difesa avrebbe dovuto già avere il possesso, stante la pendenza del procedimento penale dinanzi al Tribunale di Como; - rilevato che con ordinanza del 22.3.2007 concedeva alla difesa termine sino al 10.4.2007 per la produzione degli atti delle indagini preliminari ritenuti dalla stessa difesa rilevanti; - preso atto peraltro che la richiesta di copia degli atti è stata depositata presso il Tribunale di Como solo in data 5.4.2007 e senza espressa richiesta di evasione della stessa con urgenza; - rilevato che trattasi di atti processuale che devono ritenersi già nella disponibilità del PREZIOSI, imputato nel procedimento penale di cui sopra, pendente nella fase dibattimentale a seguito di decreto di giudizio immediato disposto in data 14.2.2006 su richiesta dello stesso PREZIOSI del 7.2.2006, che presuppone – evidentemente – il deposito degli atti del procedimento con facoltà per l’imputato di prenderne visione ed estrarne copia; P.Q.M. rigetta l’istanza di rinvio avanzata dalla difesa, dispone l’acquisizione della consulenza redatta dal Prof. PERINI depositata dalla difesa in data 5.4.2007 e ordina procedersi oltre”. Pertanto, è stato ascoltato il deferito Dall’Oglio, il quale oltre a riportarsi integralmente al contenuto della memoria difensiva, ha riconosciuto gli errori fatti nella gestione della Soc. Como, prendendo le distanze dal Preziosi, dal quale pur avendo formalmente acquistato il 100% del capitale sociale del Como Calcio S.p.A. ne avrebbe pagato solo il 20%, dal momento che il rimanente 80% sarebbe rimasto controllato dal Preziosi. Ha evidenziato altresì il Dall’Oglio la consapevolezza di avere avuto un socio occulto dominante, anche perché ha versato solo 2 milioni di Euro, stante l’impegno del Preziosi a versare la parte residua pari all’80% del capitale sociale; la consapevolezza di avere consentito al Preziosi di controllare contemporaneamente sia la Soc. Como, sia la Soc. Genoa, specificando tuttavia di non aver partecipato alla cessione a parametro zero dei calciatori del Como al Genoa. Le richieste della Procura Federale e dei deferiti Al termine della discussione, la Procura Federale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - per Enrico Preziosi, anni tre di inibizione; - per Aleardo Dall’Oglio, anni uno di inibizione; - per Massimo D’Alma, anni tre di inibizione; - per la Soc. Genoa, tre punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato in corso ed € 50.000,00 di ammenda. Le difese dei deferiti hanno chiesto il proscioglimento dagli addebiti contestati. Al termine, la Commissione si è riunita in camera di consiglio per deliberare. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti, sentite le parti, osserva. Deve, anzitutto, affermarsi la piena utilizzabilità degli atti del procedimento penale n. 8159/04 R.G.N.R. acquisiti dall’Ufficio Indagini presso l’Autorità Giudiziaria di Como, in conformità alla disciplina vigente e nel rispetto delle norme poste a salvaguardia della segretezza processuale. Proprio l’imputato Preziosi ha infatti richiesto il giudizio immediato - avvalendosi della facoltà di cui all’art. 419, comma 5, c.p.p. - a seguito del deposito della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero e dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare “con l’avvertimento della facoltà di prendere visione degli atti e delle cose trasmessi a norma dell’art. 416, comma 2” (art. 419, comma 2 c.p.p.). In tale momento processuale si realizza, pertanto, come noto, la conoscibilità per le parti dell’intero materiale raccolto nel corso delle indagini preliminari, non più soggetto ad alcuna restrizione. Se per un verso, dunque, non è dubbia l’utilizzabilità né la pubblicabilità di tali atti, per altro verso, è appena il caso di evidenziare che esula dai poteri di quest’organo disciplinare ogni valutazione sulla sussistenza degli ipotizzati reati, rimessa esclusivamente alla cognizione del giudice penale. Va pertanto disattesa ogni questione sulla inutilizzabilità, incompletezza, insufficienza degli atti acquisiti, pregiudizialità penale e sospensione del procedimento. Nel merito, ritiene la Commissione raggiunta la prova della responsabilità disciplinare dei deferiti in ordine alle contestazioni rispettivamente loro ascritte. Precisandosi subito che decisiva valenza probatoria assumono le dichiarazioni rese dal deferito Dall’Oglio - sia in sede penale, sia in questa sede disciplinare - con riferimento ai rapporti intercorsi con il Preziosi, in occasione della cessione delle quote della società Como, in particolare agli accordi sottostanti le formali pattuizioni, e al ruolo dallo stesso Preziosi svolto nella gestione di tale società. Il Dall’Oglio sin dall’inizio del procedimento penale ha collaborato con l’Autorità Giudiziaria riferendo fatti e circostanze utili alle indagini e ammettendo le proprie responsabilità. Lo stesso ha poi definito la propria posizione processuale mediante il rito alternativo dell’applicazione della pena su richiesta, ex art. 444, c.p.p. In questa sede disciplinare, all’udienza dibattimentale del 20 aprile 2007, il Dall’Oglio ha reso circostanziate dichiarazioni anche sulle responsabilità del deferito Preziosi, coimputato nel medesimo procedimento penale, tuttora pendente a suo carico avanti il Tribunale penale di Como, per plurimi fatti di bancarotta fraudolenta per distrazione e false comunicazioni sociali, commessi in danno della società Calcio Como S.p.A. Da tali inequivoche dichiarazioni emerge che: a) nel settembre del 2003, in ragione della contemporanea presenza nella medesima serie di due squadre, il Como e il Genoa, entrambe riconducibili al Preziosi e della situazione di conseguente incompatibilità, il Dall’Oglio si determinava a rivolgersi a quest’ultimo proponendogli di rilevare la sua partecipazione nella Soc. Como; b) le trattative tra le parti venivano formalizzate nel mese di ottobre del 2003 con la cessione delle azioni del Calcio Como S.p.A. detenute dalla società Fingiochi S.p.A., amministrata dal Preziosi, in favore della società Lo.Da. s.r.l., di cui il Dall’Oglio era legale rappresentante; c) gli accordi intervenuti tra le parti prevedevano la formale cessione dell’intera partecipazione della Fingiochi verso il pagamento del solo 20% del corrispettivo totale, mentre la restante parte avrebbe dovuto essere ceduta ad un terzo soggetto da individuarsi, previo gradimento del Preziosi; d) nel maggio del 2004 effettivamente il Dall’Oglio trasferiva il 75% delle azioni del Como calcio a tale D’Alma dopo aver acquisito il consenso del Preziosi; e) nel periodo dall’ottobre 2003 al maggio 2004, il Dall’Oglio si occupava solo dell’ordinaria amministrazione mentre ogni atto di straordinaria amministrazione era preventivamente concertato con il Preziosi; f) il Preziosi era solito partecipare alle riunioni che il Dall’Oglio e il D’Alma tenevano con i consulenti della società nel periodo immediatamente antecedente il fallimento e, in particolare, partecipò alle riunioni in cui si discusse delle iniziative da adottare per evitare il fallimento della società. La narrazione dei fatti appena riportata risulta, a giudizio della Commissione, priva di contraddizioni, anzi coerente e costante e come tale dotata di intrinseca attendibilità. Invero, per ciò che rileva in questa sede, le dichiarazioni del deferito Dall’Oglio devono anche ritenersi complete, precise spontanee sol che si consideri il momento in cui sono state rese e il contributo offerto al magistrato penale per la ricostruzione della complessa vicenda e delle relative responsabilità. Siffatte dichiarazioni, contra se ed erga alios, oltre ad essere intrinsecamente attendibili trovano puntuale riscontro negli ulteriori elementi di prova acquisiti. Ed infatti. In ordine alla cessione della partecipazione nel Como Calcio S.p.A., dal contratto preliminare del 7.10.2003 risulta che, nonostante l’impegno a cedere la quasi totalità delle azioni, Fingiochi S.p.A. si era obbligata a garantire “l’autosufficienza finanziaria della Società nella stagione/esercizio 2003-2004”, garanzia - prosegue la clausola - “limitata all’eventuale effettivo fabbisogno di cassa mensile e in tal caso Fingiochi coprirà l’eventuale fabbisogno attraverso versamenti a fondo perduto a favore della stessa Società” (cfr. all. 5, par. 4.3 - memoria Dall’Oglio). Dagli atti relativi al procedimento penale acquisiti risulta ancora che nella scrittura privata tra Fingiochi S.p.A. e Lo.Da. S.r.l. in data 7.10.2003 era espressamente prevista in favore della società cedente “di riacquistare l’80% del pacchetto al prezzo di “Euro 1” oltre al “diritto di percepire l’eventuale corrispettivo del prezzo di cessione del pacchetto azionario nella misura del 60% e di concordare preventivamente con Lo.Da. la cessione delle azioni qualora la percentuale negoziata fosse superiore al 49% del medesimo pacchetto azionario” (cfr. ordinanza di custodia cautelare, pag. 16, nonché 102 e segg., all. relazione Ufficio Indagini del 20.12.2006). Gli accordi effettivamente intercorsi tra il Preziosi e il Dall’Oglio all’atto del trasferimento, per come riferiti dal Dall’Oglio stesso, risultano ulteriormente confermati dalle dichiarazioni delle persone informate sui fatti assunte dall’Autorità Giudiziaria (cfr. in particolare, Sironi Marco, Ciccone Michele, Lori Fabio; ordinanza di custodia cautelare cit., pag. 16 e segg., pagg. 21 e segg., pagg. 29-30). Da ultimo, merita menzione quanto riferito dal deferito D’Alma (cfr. ordinanza di custodia cautelare cit., pagg. 18 e segg.) circa il ruolo del Preziosi nella cessione della partecipazione azionaria in proprio favore, nonché del suo interesse nelle vicende societarie del Como anche in epoca successiva alla dismissione delle azioni. Deve peraltro evidenziarsi che il Preziosi mai ha disconosciuto in atti ufficiali la contestata qualità di amministratore di fatto della Soc. Como, sostenendo piuttosto la regolarità delle operazioni oggetto di imputazione (cfr. memoria difensiva del 19.3.2007). Alla luce delle emergenze richiamate, deve concludersi che le dichiarazioni del deferito Dall’Oglio risultano sorrette da plurimi e circostanziati elementi di riscontro, sì da assumere piena idoneità dimostrativa in relazione ai fatti di violazione disciplinare attribuiti ai deferiti e segnatamente al perdurante controllo esercitato dal Preziosi sul Calcio Como S.p.A., nonostante l’intervenuta formale cessione della società ad un soggetto apparentemente terzo e al ruolo di fatto svolto nella gestione della società. Ne consegue che deve ritenersi accertata la responsabilità di tutti i deferiti per violazione dell’art. 1 C.G.S. Evidente è infatti il disvalore disciplinare delle condotte come sopra ricostruite, che si pongono in contrasto con i principi fondanti l’ordinamento sportivo e consacrati nella norma citata, prima ancora che con le specifiche disposizioni in esso previste. Le riscontrate finalità di elusione e di aggiramento delle regole in tema di controllo e partecipazione azionaria di squadre di calcio che militano nella medesima categoria, acquisto e cessione di calciatori e relative appostazioni a bilancio e, più in generale, atti di amministrazione e gestione a vantaggio di una società e in danno dell’altra; le modalità operative e gli strumenti contrattuali e societari utilizzati per attuare tali illecite finalità, integrano perfettamente, a giudizio della Commissione, di per sé, gli estremi della violazione contestata, tanto da far ritenere assorbite le specifiche contestazioni (di distrazione) desunte dalle imputazioni penali (sulle quali evidentemente è inibito ogni sindacato da parte di quest’organo di disciplina, anche incidentale, se non, giova ribadirlo, per i connessi rilievi disciplinari). Il deferimento per violazione dell’art. 1 C.G.S., proprio in ragione della natura sussidiaria di tale disposizione, rende dunque superfluo l’esame nel merito delle specifiche contestazioni tratte dai capi d’imputazione enunciati nel decreto di giudizio immediato emesso dal Giudice per le indagini preliminari di Como e richiamato nell’atto di deferimento. La disinvoltura - innegabile sulla scorta di quanto emerso dagli elementi di prova acquisiti - mostrata dal Preziosi nel concordare con il Dall’Oglio prima e il D’Alma poi, una precisa e articolata gestione “occulta” delle proprie attività in ambito sportivo, così come l’indifferenza alle regole dell’ordinamento sportivo, a prescindere dall’effettiva sussumibilità nelle fattispecie tipiche previste dalla legge penale, costituiscono infatti l’offesa più grave arrecata agli interessi protetti dall’art. 1 C.G.S , che assorbe tutte le altre. Ritiene la Commissione che ai fini del trattamento sanzionatorio vadano distinte le posizioni dei deferiti in ragione dei diversi ruoli rivestiti nella vicenda e del comportamento processuale dagli stessi assunto. Se infatti il Dall’Oglio, che pure ha prestato un contributo rilevante al raggiungimento degli scopi illeciti, ha palesato ravvedimento collaborando con l’autorità giudiziaria (anche nei riguardi della curatela fallimentare) e offrendo un utile contributo di verità in questa sede - e pertanto appare meritevole di una sanzione contenuta - il Preziosi si è limitato a contestare gli addebiti, mentre il D’Alma ha rinunciato a difendersi nel presente procedimento. Ed invero, il quadro che si ricava dalle condotte poste in essere dal deferito Preziosi, lascia presumere che siano quelle le uniche modalità con le quali questi ha ritenuto di poter gestire la sua attività d’impresa sportiva. Modalità che denotano una spiccata “pericolosità sportiva”, tale da renderne incompatibile la permanenza nell’ambito dell’ordinamento sportivo e richiedere la sanzione più grave tra quelle previste dal Codice di Giustizia Sportiva. All’affermata responsabilità del Preziosi, segue quella diretta della società di appartenenza e per l’effetto l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Quanto al deferito D’Alma, di particolare spregiudicatezza risulta connotato il ruolo da questi assunto di “gestore fiduciario” del 75% di Como Calcio S.p.A., come dallo stesso riconosciuto, e di amministratore unico della predetta società a far tempo dal giugno 2004, stante la consapevolezza - fin dal momento dell’acquisizione a titolo gratuito della partecipazione societaria – dell’attività di fatto svolta dal Preziosi nella gestione e in particolare nelle operazioni oggetto di contestazione, e delle gravi conseguenze di tali comportamenti quantomeno sotto un profilo disciplinare. Il dispositivo La Commissione delibera di applicare: - a Enrico Preziosi la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla Figc, e ricoprire cariche federali e a rappresentare la Società nell’ambito federale per un periodo di anni cinque, con proposta al Presidente Federale perché venga dichiarata nei confronti del dirigente la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria Figc; - a Massimo D’Alma la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla Figc, e ricoprire cariche federali e a rappresentare la società nell’ambito federale per un periodo di anni tre; - a Aleardo Luciano Guido Dall’Oglio la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla Figc, e ricoprire cariche federali e a rappresentare la Società nell’ambito federale per un periodo di mesi sei; - alla Soc. Genoa la sanzione dell’ammenda di € 150.000,00.
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