LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 388 DEL 21 giugno 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE a) DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Salvatore ARONICA – Tesserato Soc. Reggina: violazione art. 9 bis comma 1 C.G.S.; Soc. REGGINA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità oggettiva.
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 388 DEL 21 giugno 2007
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
a) DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE
a carico:
Sig. Salvatore ARONICA – Tesserato Soc. Reggina: violazione art. 9 bis comma 1 C.G.S.;
Soc. REGGINA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità oggettiva.
Il procedimento
Con provvedimento del 18/5/2007, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione
Salvatore Aronica, calciatore della Soc. Reggina, per violazione dell'art. 9 bis, comma 1, del
CGS, per avere proferito, nel corso della gara Reggina-Lazio del 12/3/2007, una frase di
contenuto razzistico nei confronti del calciatore Ayodele Stephen Makinwa, nonché la Soc.
Reggina per violazione dell'art. 2, comma 4, del CGS, per responsabilità oggettiva nella
violazione ascritta al proprio tesserato.
Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto
pervenire una memoria difensiva, nella quale si rileva, innanzitutto, che l’Aronica non
avrebbe proferito alcuna frase di contenuto razzistico nei confronti del Makinwa, ma si
sarebbe limitato a reagire con altra espressione ad uno scontro di gioco; in secondo luogo,
che la vicenda sarebbe priva di riscontri oggettivi, in quanto le versioni dell’Aronica e del
Makinwa sono contrastanti; in terzo luogo, mancherebbe qualsiasi supporto istruttorio e
probatorio, non essendoci atti con valore di prova privilegiata; che, in ogni caso, non
sussisterebbe responsabilità oggettiva a carico della Società.
Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha
chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione della
squalifica per cinque giornate effettive di gara per l’Aronica e a quella dell’ammenda di €
10.000,00 per la Soc. Reggina.
È comparso altresì il difensore degli incolpati il quale ha illustrato ulteriormente i motivi già
esposti in memoria, eccependo l’inammissibilità del deferimento in quanto il fatto è
avvenuto nel corso della gara e, quindi, avrebbe dovuto essere rilevato dagli ufficiali di
gara, con la conseguenza che la Procura federale avrebbe dovuto segnalarlo al Giudice
sportivo ai sensi dell’art. 31, a3), del CGS. Di conseguenza, ha chiesto la dichiarazione di
inammissibilità del deferimento e, in subordine, il proscioglimento da ogni addebito.
I motivi della decisione
In via preliminare, la Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, osserva che
l’eccezione di inammissibilità del deferimento non può essere accolta, in quanto l’obbligo di
segnalazione al Giudice sportivo di cui all’art. 31, a3), del CGS è previsto esclusivamente
per i casi di condotta violenta o gravemente antisportiva non visti dall’arbitro, questi ultimi
tassativamente elencati dalla norma stessa.
Nel merito, la Commissione rileva che dalla relazione dell’Ufficio indagini non risulta con
certezza il contenuto della frase che, a seguito di un contrasto di gioco, l’Aronica ha rivolto
al Makinwa. Infatti, mentre il Makinwa ha affermato che essa ha avuto contenuto razzistico,
l’Aronica ha sostenuto che essa ha avuto solo contenuto ingiurioso.
Si tratta di due posizioni contrastanti, che, in mancanza di qualsiasi altro riscontro
probatorio, non consentono alla Commissione di affermare che vi è stata una violazione
dell’art. 19 bis, comma 1, del CGS, secondo il quale costituisce discriminazione,
sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che, direttamente o indirettamente,
comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso,
nazionalità, origine territoriale o etnica.
La Commissione, però, rileva che il comportamento dell’Aronica, il quale ha ammesso di
aver rivolto una espressione offensiva nei confronti dell’avversario, risulta comunque
sanzionabile in quanto ingiurioso.
Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità dell’Aronica, alla quale segue quella
oggettiva della Società di appartenenza ai sensi dell’art. 2, comma 4, del CGS.
Sanzioni eque appaiono quelle di cui al dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammenda di €
1.000,00 sia a Salvatore Aronica, sia alla Soc. Reggina.
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