LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 388 DEL 21 giugno 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE a) DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Salvatore ARONICA – Tesserato Soc. Reggina: violazione art. 9 bis comma 1 C.G.S.; Soc. REGGINA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità oggettiva.

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 388 DEL 21 giugno 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE a) DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Salvatore ARONICA – Tesserato Soc. Reggina: violazione art. 9 bis comma 1 C.G.S.; Soc. REGGINA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità oggettiva. Il procedimento Con provvedimento del 18/5/2007, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione Salvatore Aronica, calciatore della Soc. Reggina, per violazione dell'art. 9 bis, comma 1, del CGS, per avere proferito, nel corso della gara Reggina-Lazio del 12/3/2007, una frase di contenuto razzistico nei confronti del calciatore Ayodele Stephen Makinwa, nonché la Soc. Reggina per violazione dell'art. 2, comma 4, del CGS, per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato. Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale si rileva, innanzitutto, che l’Aronica non avrebbe proferito alcuna frase di contenuto razzistico nei confronti del Makinwa, ma si sarebbe limitato a reagire con altra espressione ad uno scontro di gioco; in secondo luogo, che la vicenda sarebbe priva di riscontri oggettivi, in quanto le versioni dell’Aronica e del Makinwa sono contrastanti; in terzo luogo, mancherebbe qualsiasi supporto istruttorio e probatorio, non essendoci atti con valore di prova privilegiata; che, in ogni caso, non sussisterebbe responsabilità oggettiva a carico della Società. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione della squalifica per cinque giornate effettive di gara per l’Aronica e a quella dell’ammenda di € 10.000,00 per la Soc. Reggina. È comparso altresì il difensore degli incolpati il quale ha illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, eccependo l’inammissibilità del deferimento in quanto il fatto è avvenuto nel corso della gara e, quindi, avrebbe dovuto essere rilevato dagli ufficiali di gara, con la conseguenza che la Procura federale avrebbe dovuto segnalarlo al Giudice sportivo ai sensi dell’art. 31, a3), del CGS. Di conseguenza, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del deferimento e, in subordine, il proscioglimento da ogni addebito. I motivi della decisione In via preliminare, la Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, osserva che l’eccezione di inammissibilità del deferimento non può essere accolta, in quanto l’obbligo di segnalazione al Giudice sportivo di cui all’art. 31, a3), del CGS è previsto esclusivamente per i casi di condotta violenta o gravemente antisportiva non visti dall’arbitro, questi ultimi tassativamente elencati dalla norma stessa. Nel merito, la Commissione rileva che dalla relazione dell’Ufficio indagini non risulta con certezza il contenuto della frase che, a seguito di un contrasto di gioco, l’Aronica ha rivolto al Makinwa. Infatti, mentre il Makinwa ha affermato che essa ha avuto contenuto razzistico, l’Aronica ha sostenuto che essa ha avuto solo contenuto ingiurioso. Si tratta di due posizioni contrastanti, che, in mancanza di qualsiasi altro riscontro probatorio, non consentono alla Commissione di affermare che vi è stata una violazione dell’art. 19 bis, comma 1, del CGS, secondo il quale costituisce discriminazione, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine territoriale o etnica. La Commissione, però, rileva che il comportamento dell’Aronica, il quale ha ammesso di aver rivolto una espressione offensiva nei confronti dell’avversario, risulta comunque sanzionabile in quanto ingiurioso. Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità dell’Aronica, alla quale segue quella oggettiva della Società di appartenenza ai sensi dell’art. 2, comma 4, del CGS. Sanzioni eque appaiono quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 sia a Salvatore Aronica, sia alla Soc. Reggina.
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