LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 393 DEL 28 giugno 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Jonathan ZEBINA – Tesserato Soc. Juventus: violazione art. 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 92 comma 1 NOIF.

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 393 DEL 28 giugno 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Jonathan ZEBINA – Tesserato Soc. Juventus: violazione art. 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 92 comma 1 NOIF. Il procedimento Con provvedimento del 14.6.2007, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione il calciatore Jonathan Zebina, tesserato per la Soc. Juventus, per violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 92, comma 1, delle NOIF, per non aver dato esecuzione a quanto disposto dal lodo arbitrale prot. n. 144 del 17.11.2006. Prima dell’odierna udienza l’incolpato ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale si rileva preliminarmente che l’intervenuta abrogazione dell’art. 11 del Regolamento per le procedure arbitrali, allegato B al Regolamento per l’esercizio dell’attività di agente di calciatori renderebbe irrilevante, sotto il profilo disciplinare, il mancato adempimento spontaneo al lodo arbitrale nel termine ivi previsto. Tale condotta, ad avviso della difesa, non potrebbe inoltre sussumersi nella previsione di cui all’art. 92 delle NOIF, che non conterrebbe alcun riferimento ai lodi arbitrali, né in quella dell’art. 1 CGS, non potendosi riferire la controversia economica con l’agente all’attività sportiva. Nel merito, la difesa del deferito rileva che tra il calciatore e l’agente sarebbe intervenuto un accordo transattivo in fase di esecuzione, di cui riserva la produzione, concludendo per il proscioglimento dall’addebito contestato. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto l’affermazione della responsabilità del deferito, con applicazione della sanzione di € 10.000,00 di ammenda. È comparso altresì il difensore dell’incolpato che, previa produzione di scrittura privata tra le parti a sola firma del calciatore ed avente ad oggetto la definizione bonaria della controversia, ha insistito per il proscioglimento del deferito e, in subordine, per il contenimento della sanzione nei minimi. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, ritiene che il comportamento del deferito sia censurabile. Dagli atti allegati al deferimento risulta che lo Zebina non ha provveduto a dare esecuzione al lodo emesso all’esito del giudizio arbitrale, nonostante la rituale comunicazione della decisione in data 24.11.2006 presso il procuratore costituito. Ciò, quantomeno, al 12.3.2007, data nella quale il Presidente del collegio arbitrale, rilevava il mancato pagamento dei “compensi dovuti dal sig. Zebina”. Tale condotta integra la violazione dell’art. 1 del CGS, per cui coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono attenersi ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva. L’intervenuta abrogazione del Regolamento per l’esercizio dell’attività di agenti di calciatori, infatti, se per un verso non consente la sussumibilità nella fattispecie tipica non più prevista dall’ordinamento sportivo, per altro verso non esclude la riconducibilità alla norma sussidiaria dell’art. 1 CGS. E ciò a prescindere dall’applicabilità al caso di specie dell’art. 92, comma 1, delle NOIF. Deve dunque affermarsi la responsabilità dello Zebina per la violazione allo stesso ascritta. Sanzione equa appare quella di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 a Jonathan Zebina.
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