LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 370 DEL 24 maggio 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. RIMINI avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo all’allenatore Leonardo ACORI (gara Rimini-Bari del 12/05/07 – C.U. 361 del 14/5/07).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 370 DEL 24 maggio 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. RIMINI avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo all’allenatore Leonardo ACORI (gara Rimini-Bari del 12/05/07 – C.U. 361 del 14/5/07). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto all’allenatore Leonardo Acori, tesserato per la Soc. Rimini, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara “per avere, al termine della gara rivolto un epiteto ingiurioso ad un Assistente, afferrandolo per un braccio”, ha proposto reclamo la Società di appartenenza chiedendo la riduzione della sanzione ad una giornata di squalifica. A sostegno del gravame la reclamante evidenzia il difetto del presupposto soggettivo della violazione contestata in quanto la contestazione sarebbe scaturita da un’errata valutazione del comportamento tenuto dall’allenatore al termine dell’incontro Rimini-Bari. La reclamante, infatti, assume che nell’atteggiamento dell’Acori difettava ogni intenzione lesiva, anche in considerazione del breve lasso di tempo che avrebbe coperto l’episodio contestato, ovvero 2/3 secondi in tutto. In particolare la difesa osserva come “la frase ingiuriosa proferita dall’allenatore nei confronti dell’Assistente di gara è stata pronunciata al termine di una gara che ha visto il Rimini immeritatamente sconfitto proprio in conseguenza dei vistosi e grossolani errori […] riconosciuti dallo stesso presidente dell’AIA”. E’ ovvio – prosegue la difesa – che tale circostanza non può di per sé giustificare il comportamento comunque sbagliato dell’allenatore ma aiuta a comprendere il “malumore” di un tesserato che si è sempre comportato correttamente, tanto da non avere precedenti disciplinari. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti, ritiene che i motivi di gravame esposti dalla Società non siano fondati e che pertanto il reclamato provvedimento debba essere confermato. Nessun dubbio può sussistere sia circa il contenuto offensivo della frase rivolta all’assistente di gara (tra l’altro neanche negata in sede di reclamo) sia circa la condotta aggressiva dell’Acori, che pertanto come tali vanno censurati. Dal referto, infatti, atto ufficiale e fonte privilegiata di prova, risulta che il tesserato, a fine gara, poneva in essere un comportamento antiregolamentare, rivolgendo all’assistente una frase ingiuriosa nonché trattenendolo per un braccio, per circa 2 secondi. Si tratta di una condotta dettagliatamente descritta dall’assistente e correttamente qualificata e valutata dal Giudice sportivo e sanzionata con la squalifica per due giornate effettive di gara, in conformità con la previsione dal CGS e con l’orientamento degli organi di giustizia sportiva in casi analoghi. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.
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