COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 107 del 3/5/2007 Decisione della Commissione Disciplinare 6.1 DEFERIMENTO: PROCEDIMENTO A CARICO DELLA SOC. C.S. PISTICCI PER VIOLAZIONE DI QUANTO DISPOSTO CON LODO DEL COLLEGIO ARBITRALE PUBBLICATO SUL C.U. N. 6 BIS DEL 1.04.2006 E NOTIFICATO ALLE PARTI IN DATA 1.06.2006 E RELATIVO ALLA VERTENZA TRA L’ALLENATORE PASSARELLA GERARDO E LA SOC. C.S. PISTICCI – Sedute del 28.04.2007/ 30.04.2007 – ORDINANZA

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 107 del 3/5/2007 Decisione della Commissione Disciplinare 6.1 DEFERIMENTO: PROCEDIMENTO A CARICO DELLA SOC. C.S. PISTICCI PER VIOLAZIONE DI QUANTO DISPOSTO CON LODO DEL COLLEGIO ARBITRALE PUBBLICATO SUL C.U. N. 6 BIS DEL 1.04.2006 E NOTIFICATO ALLE PARTI IN DATA 1.06.2006 E RELATIVO ALLA VERTENZA TRA L’ALLENATORE PASSARELLA GERARDO E LA SOC. C.S. PISTICCI - Sedute del 28.04.2007/ 30.04.2007 - ORDINANZA VISTO il deferimento della Soc. C.S. Pol. Pisticci da parte del Presidente del C.R. Basilicata trasmesso con nota del 6.03.2007 (prot. 2022) e ricevuto il 16.03.2007, in riferimento alla vertenza tra l’allenatore Passarella Gerardo e la stessa società di cui al lodo arbitrale del Collegio Arbitrale presso la LND pubblicato sul C.U. n. 6 bis del 1 aprile 2006 notificato alle parti in data 1.06.2006; CONTESTATI ritualmente gli addebiti e fissata l’udienza dibattimentale per il giorno 28.04.2007; LETTA la memoria difensiva della Soc. C.S. Pol. Pisticci e ascoltata la stessa società nella seduta del 28.04.2007; ESAMINATA la documentazione posta a corredo del deferimento, nonché la ulteriore documentazione prodotta dalla società incolpata; CONSIDERATO che agli atti del procedimento non è stata acquisita l’integrale documentazione inerente la fideiussione rilasciata in data 15.09.2006 dalla Banca Popolare del Materano a garanzia del debito della società C.S. Pisticci ed, in particolare, tutti gli atti successivi e susseguenti alla presentazione della fideiussione, nonché quelli posti in essere per l’escussione della stessa; RITENUTO necessario, in merito alla vertenza in oggetto, disporre un supplemento di indagine ai sensi dell’art. 37 n. 10 C.G.S. P.Q.M. - Sospende il giudizio in corso; - Manda al Presidente del C.R. Basilicata con richiesta di voler depositare presso la Segreteria di questa Commissione, entro il termine di gg. 7 dalla pubblicazione, tutta la documentazione inerente la mancata escussione della fideiussione bancaria rilasciata dalla Banca Popolare del Materano non depositata all’atto del deferimento e copia dell’organigramma societario, con relative cariche sociali e/o variazioni, della C.S. Pisticci nella stagione 2004-2005; - Manda all’Ufficio indagini della F.I.G.C. con richiesta urgente di un supplemento d’indagine in merito ai motivi della mancata escussione della fideiussione rilasciata dalla Banca Popolare del Materano in data 15.09.2006 a garanzia del debito della Soc. C.S. Pisticci; - Riserva all’esito ogni altro provvedimento.
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