COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 117 del 23/5/2007 Decisione della Commissione Disciplinare 6.1 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEI SIGG. BARDI PIERVITO, AULETTA NICOLA, MARINO RAFFAELLO, FACIONI EGIDIO E D’AVINO FRANCESCO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 21 COMMI 1 E 3 DELLE N.O.I.F. (PROC. N. R.G. Disc. 66/06-07). Seduta del 19.05.2007

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 117 del 23/5/2007 Decisione della Commissione Disciplinare 6.1 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEI SIGG. BARDI PIERVITO, AULETTA NICOLA, MARINO RAFFAELLO, FACIONI EGIDIO E D’AVINO FRANCESCO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 21 COMMI 1 E 3 DELLE N.O.I.F. (PROC. N. R.G. Disc. 66/06-07). Seduta del 19.05.2007 Con nota trasmessa in data 20.3.2007 (prot. N. 1302/95pf/SP/ma) ricevuta in data 26 marzo 2007, il Procuratore Federale deferiva dinnanzi a questa Commissione Disciplinare i sigg. Bardi Piervito, Auletta Nicola, Marino Raffaello, Falcioni Egidio e D’Avino Francesco, perché i predetti hanno ricoperto, nel biennio precedente la dichiarazione di fallimento, cariche sociali nella soc. F.C. Potenza s.r.l., rispettivamente Bardi Piervito presidente del c.d.a., e Auletta Nicola, Marino Raffaello, Falcioni Egidio e D’Avino Francesco consiglieri d’amministrazione del F.C. Potenza s.r.l. Contestati ritualmente gli addebiti veniva fissata l’udienza dibattimentale del 19.05.2007. Preso atto che, benché ritualmente notificato avviso di comparizione con invito ad inoltrare richiesta di audizione e/o depositare memorie difensive, i deferiti non comparivano senza addurre nessun legittimo impedimento e senza altresì produrre documenti e/o scritti difensivi. Ascoltate le richieste formulate dal Sostituto Procuratore Federale il quale, ritenuta sussistente e provata la responsabilità dei deferiti in ordine ai fatti ascritti, concludeva chiedendo la punizione degli incolpati ai sensi dell’art. 21 N.O.I.F. con la inibizione per anni 5 e con proposta di preclusione dai ranghi federali al Presidente Federale. Preliminarmente si osserva che, secondo quanto stabilito dalla C.A.F. (C.U. n. 50/C del 4.05.2007 – App. Commissione Disciplinare serie C), le modifiche regolamentari che hanno inciso sulla portata dell’art. 21 N.O.I.F. non consentono di rilevare significative innovazioni nel senso di un passaggio di “automatismo delle sanzioni” ad un regime di “necessaria cognizione piena” delle condotte attribuibili agli ex amministratori di società fallite con onere della prova a carico della Procura. Sia la vecchia che la nuova formulazione dell’art. 21 N.O.I.F. non importano un automatismo tra carica di amministratore della soc. fallita nel biennio precedente alla dichiarazione e la sanzione, ma impongono al giudicante un accertamento sulla effettiva incidenza sulla gestione societaria della carica rivestita e, dunque la verifica se il deferito si trovi in una posizione fattuale tale da poter aver determinato o aver potuto impedire il dissesto. Nel caso che ci occupa, dagli atti depositati dall’Ufficio Indagini, emerge che con sentenza del Tribunale di Potenza n. 47/04 del 14.10.2004, pubblicata il 21.10.2004, veniva dichiarato il fallimento della società F.C. Potenza s.r.l. e che il Consiglio d’amministrazione di detta società dal 27.06.2002 risultava composto da Bardi Piervito in qualità di Presidente del c.d.a. e da Auletta Nicola, Marino Raffaello, Falcioni Egidio e D’Avino Francesco quali componenti del C.d.a. Preso atto che dalla documentazione in atti emerge che tutti i deferiti, ad eccezione di D’Avino Francesco che con comunicazione del 5.03.2003 comunicava le dimissioni dalla carica di amministratore delegato, hanno fatto parte del consiglio di amministrazione della società F.C. Potenza s.r.l., partecipando alle riunioni dello stesso approvando i documenti contabili e provvedendo alla ordinaria gestione societaria. Tutti detti membri del c.d.a. avevano la possibilità di poter visionare e verificare i bilanci della società. Considerato che nell’irrogazione delle misure afflittive, e comunque nella concreta determinazione delle sanzioni, il predetto art. 21 non lascia poi particolari margini di valutazione discrezionale all’organo giudicante e alla luce del rigoroso dettato normativo non sembra possibile graduare l’applicazione della misura preclusiva sulla base della posizione concretamente rivestita dai singoli amministratori, bastando che gli stessi siano in carica al momento della pronunzia giurisdizionale dichiarativa del fallimento (C.A.F. C.U. n. 7/C del 14.09.2001) P.Q.M. La Commissione Disciplinare del C.R. Basilicata DELIBERA - di infliggere a BARDI Piervito, Auletta Nicola, Marino Raffaello, Falcioni Egidio e D’Avino Francesco la inibizione di anni 5 (Cinque). Il presente provvedimento va comunicato, a cura della Segreteria del C.R. Basilicata, alle parti interessate a noma dell’art. 31 C.G.S.
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