COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 117 del 23/5/2007 Decisione della Commissione Disciplinare 6.2 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ AVIGLIANO CALCIO E DELL’ALLENATORE SIGNOR DE STEFANO GIUSEPPE PER DICHIARAZIONI LESIVE DELLA CLASSE ARBITRALE ED, IN PARTICOLARE, DELL’ARBITRO LAPADULA D.G. DELLA PARTITA HORATIANA VENOSA-AVIGLIANO DEL 17.12.2006. (PROC.REG. DISC. 69/06-07). Seduta del 21.05.2007

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 117 del 23/5/2007 Decisione della Commissione Disciplinare 6.2 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ AVIGLIANO CALCIO E DELL’ALLENATORE SIGNOR DE STEFANO GIUSEPPE PER DICHIARAZIONI LESIVE DELLA CLASSE ARBITRALE ED, IN PARTICOLARE, DELL’ARBITRO LAPADULA D.G. DELLA PARTITA HORATIANA VENOSA-AVIGLIANO DEL 17.12.2006. (PROC.REG. DISC. 69/06-07). Seduta del 21.05.2007 Con nota trasmessa in data 23.03.2007, prot. 1335/371pf/SP/ma, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione la società AVIGLIANO CALCIO e l’allenatore Signor DE STEFANO GIUSEPPE, perché quest’ultimo rilasciava, in data 17.12.2006, ai quotidiani “La Nuova del Sud” ed “Il Quotidiano”, pubblicati in data 18.12.2006, dichiarazioni lesive nei confronti dell’intera classe arbitrale ed, in particolare, dell’arbitro Lapadula di Moliterno, direttore della gara Horatiana Venosa-Avigliano Calcio del 17.12.2006. Contestati ritualmente gli addebiti, fissata l’udienza dibattimentale, nella seduta del 12.05.2007, in assenza di note difensive di sorta, venivano ascoltati l’allenatore De Stefano Giuseppe ed il dirigente dell’Avigliano Calcio signor Mecca Nicola. Nel corso dell’audizione, il tesserato evidenziava la sua completa buona fede, rimarcando di aver rilasciato le dichiarazioni in oggetto “a caldo”, subito dopo la fine della gara e che non aveva la ben che minima intenzione di offendere la reputazione dell’intera classe arbitrale. Ascoltate le richieste del sostituto Procuratore Federale, il quale chiedeva che, dichiarata la responsabilità dei deferiti in ordine ai fatti ascritti, fosse inflitta all’allenatore De Stefano Giuseppe la squalifica di mesi 5(cinque) ed alla società Avigliano Calcio l’ammenda di euro 500.00 per responsabilità oggettiva. Considerato che le dichiarazioni oggetto dell’odierno deferimento sono gravi e rappresentano una violazione dell’art. 3 del C.G.S. che stabilisce il divieto ai soggetti dell’ordinamento federale di esprimere pubblicamente giudizi lesivi della reputazione di altre persone o di organismi operanti in ambito federale e, che le stesse dichiarazioni, sono state riportate dai giornalisti virgolettate e, quindi, riferite testualmente dal signor De Stefano Giuseppe. Considerato, inoltre, come ammesso dagli stessi incolpati, che non è stata fatta nessuna rettifica e/o smentita ai quotidiani nei giorni successivi alla pubblicazione dell’articolo. Ritenuto, a norma dell’art. 3 del C.G.S., sussistente la responsabilità oggettiva della società Avigliano Calcio per le dichiarazioni rese dal proprio tesserato. P.Q.M. La Commissione Disciplinare del C.R. Basilicata DELIBERA - di infliggere alla società AVIGLIANO CALCIO l’ammenda di euro 500.00(cinquecento); - di squalificare il signor De Stefano Giuseppe per mesi 3(tre). Il presente provvedimento va comunicato, a cura della Segreteria del C.R. Basilicata, alle parti interessate a noma dell’art. 31 C.G.S.
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