COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 57 dell’11 gennaio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FIN SALVATORE, CALCIATORE TESSERATO ALBA DURAZZANO S.AGATA; SOCIETÀ GRICIGNANO CALCIO; SIG. ICOLARI ANTONIO, PRESIDENTE ALBA DURAZZANO S.AGATA; SOCIETÀ ALBA DURAZZANO S.AGATA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 57 dell’11 gennaio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FIN SALVATORE, CALCIATORE TESSERATO ALBA DURAZZANO S.AGATA; SOCIETÀ GRICIGNANO CALCIO; SIG. ICOLARI ANTONIO, PRESIDENTE ALBA DURAZZANO S.AGATA; SOCIETÀ ALBA DURAZZANO S.AGATA La C.D. visti gli atti ufficiali, letto il deferimento, sentiti i deferiti, ad eccezione del sig. Fin Salvatore, assente alla convocazione, rileva che esso è fondato limitatamente al deferimento della società Lions Football (già Gricignano Calcio), in quanto effettivamente il calciatore Fin Salvatore, tesserato con la società Gricignano Calcio, oggi Lions Football, ha partecipato ad una solo gara in data 13.11.2005 ed era in prestito alla società Alba Durazzano S.Agata. Sulla base della verifica effettuata da questa Commissione Disciplinare, il Fin non ha mai preso parte ad alcuna altra gara. Pertanto, la condotta del Fin non può essere addebitata alla società Lions Football. Di conseguenza, non può essere accolta la richiesta della Procura Federale, nella persona dell’avv. Leonardo Cotugno, che aveva chiesto, a carico della società medesima, l’ammenda di euro 200,00. Devono essere accolte, viceversa, le richieste del Sostituto Procuratore Federale, in relazione a tutti gli altri deferiti. Per Fin Salvatore appare, invero, congrua la squalifica di mesi due, essendosi egli reso responsabile dell’omessa presentazione ad una convocazione dell’Ufficio Indagini. Per il sig. Icolari Antonio, nella qualità di Presidente della società Alba Durazzano S.Agata, la cui responsabilità è stata accertata a seguito dall’indagine, attentamente curata dall’Ufficio Indagini, risulta dagli atti d’ufficio che i calciatori Murante Raffaele, Izzo Giuseppe, Tauro Francesco ed Amoroso Vincenzo hanno tutti, concordemente, riferito che il sig. Ciaramella Andrea ha svolto, di fatto, l’attività di allenatore in favore dell’Alba Durazzano S.Agata, sebbene dimissionario dalla società Rinascita Falchi Rossoblu, a favore della quale aveva svolto, nel medesimo anno sportivo, l’attività di allenatore. Quanto riferito dal delegato del Presidente, sig. Amoriello Nicola, è rimasto smentito dagli atti d‘indagine. Pertanto, appare equo e congruo, in considerazione del periodo di durata della violazione, infliggere al sig. Icolari Antonio, Presidente della società Alba Durazzano S.Agata, l’inibizione per mesi sei ed, a carico della stessa società Alba Durazzano S.Agata, l’ammenda di euro 200,00(duecento). P.Q.M. DELIBERA di squalificare per mesi due il calciatore Fin Salvatore; di inibire il sig. Icolari Antonio, Presidente della società Alba Durazzano S.Agata, per mesi sei; di sanzionare con l’ammenda di euro 200,00 la società Alba Durazzano S.Agata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it