COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 26/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO A CARICO DELLA SOCIETA’ PALIDORO PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI EMANATE DAL C.R. LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 1°.7.2006 PER MANCATA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI JUNIORES O, ALTERNATIVAMENTE, AL CAMPIONATO GIOVANILE ALLIEVI O GIOVANISSIMI INDETTO DAL SETTORE PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 26/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO A CARICO DELLA SOCIETA’ PALIDORO PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI EMANATE DAL C.R. LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 1°.7.2006 PER MANCATA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI JUNIORES O, ALTERNATIVAMENTE, AL CAMPIONATO GIOVANILE ALLIEVI O GIOVANISSIMI INDETTO DAL SETTORE PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA Con atto del 17.11.2006 il Presidente del Comitato Regionale Lazio ha deferito alla Commissione Disciplinare la Società PALIDORO, per aver omesso la partecipazione obbligatoria al Campionato Juniores o, alternativamente, al Campionato Giovanile Allievi o Giovanissimi indetto dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica così come previsto dal Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Lazio n. 1 dell’1.7.2006. La Società deferita ha fatto pervenire proprie controdeduzioni, adducendo a motivo della mancata iscrizione a Campionati giovanili il fatto che Palidoro ha una popolazione di circa 800 abitanti tra donne, anziani e bambini. Palidoro, tra l’altro, è la Società tra le più giovani e nel giro di pochi chilometri esistono Società con un palmares nettamente superiore. La disposizione richiamata, la cui ratio è palesemente quella di incrementare i vivai e l’autosufficienza tecnica delle affiliate, non consente deroghe. In considerazione di quanto espresso dalla Società PALIDORO, questa Commissione Disciplinare ritiene che la pena da comminare possa essere graduata e pertanto, tenendo conto che la Società è già incorsa nella stessa violazione delle stagioni 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, DELIBERA Di comminare alla Società PALIDORO l’ammenda di € 1.000.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it