COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 98 del 10/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO A CARICO DELLA SOCIETA’ LORETI CALCIO A 5 PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI EMANATE DAL C.R. LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 1°.7.2006 PER MANCATA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI JUNIORES DI CALCIO A 5 O, ALTERNATIVAMENTE, AL CAMPIONATO GIOVANILE ALLIEVI DI CALCIO A 5 INDETTO DAL SETTORE PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 98 del 10/05/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO A CARICO DELLA SOCIETA’ LORETI CALCIO A 5 PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI EMANATE DAL C.R. LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 1°.7.2006 PER MANCATA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI JUNIORES DI CALCIO A 5 O, ALTERNATIVAMENTE, AL CAMPIONATO GIOVANILE ALLIEVI DI CALCIO A 5 INDETTO DAL SETTORE PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA
Con atto del 17.11.2006 il Presidente del Comitato Regionale Lazio ha deferito alla Commissione Disciplinare la Società LORETI CALCIO A 5, per aver omesso la partecipazione obbligatoria al Campionato Juniores al Campionato Juniores di Calcio a 5 o, alternativamente, al Campionato Giovanile Allievi di Calcio a 5 indetto dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica così come previsto dal Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Lazio n. 1 dell’1.7.2006.
La Società deferita ha fatto pervenire proprie controdeduzioni adducendo a motivo della non partecipazione al Campionato Juniores, la disponibilità del campo di giuoco che il Comune di Ciampino ha concesso solo pochi giorni prima della scadenza dell’iscrizione al Campionato di Serie C1, non consentendo in tal modo di poter allestire una squadra per partecipare ad un Campionato giovanile.
La Commissione ritiene che le giustificazioni della deferita non valgono ad eliminare la responsabilità; la disposizione richiamata non consente deroghe ma solo una graduazione della pena, in quanto la ratio della norma è quella di incrementare i vivai.
Ciò premesso, questa Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di comminare alla Società LORETI CALCIO A 5 l’ammenda di € 500.
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