COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 98 del 10/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO A CARICO DELLA SOCIETA’ PROGINF C5 PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI EMANATE DAL C.R. LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 1°.7.2006 PER MANCATA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI JUNIORES DI CALCIO A 5 O, ALTERNATIVAMENTE, AL CAMPIONATO GIOVANILE ALLIEVI DI CALCIO A 5 INDETTO DAL SETTORE PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 98 del 10/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO A CARICO DELLA SOCIETA’ PROGINF C5 PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI EMANATE DAL C.R. LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 1°.7.2006 PER MANCATA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI JUNIORES DI CALCIO A 5 O, ALTERNATIVAMENTE, AL CAMPIONATO GIOVANILE ALLIEVI DI CALCIO A 5 INDETTO DAL SETTORE PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA Con atto del 17.11.2006 il Presidente del Comitato Regionale Lazio ha deferito alla Commissione Disciplinare la Società PROGINF C5, per aver omesso la partecipazione obbligatoria al Campionato Juniores al Campionato Juniores di Calcio a 5 o, alternativamente, al Campionato Giovanile Allievi di Calcio a 5 indetto dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica così come previsto dal Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Lazio n. 1 dell’1.7.2006. La Società deferita ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni mettendo in risalto le stesse motivazioni che ha già presentato nella passata stagione sportiva. Ha giustificato la mancata partecipazione al campionato Juniores per difficoltà economiche. Questa Commissione ha rilevato invece che la Società ha allestito una squadra Under 21 partecipando ad un Campionato Nazionale con sforzi organizzativi ed economici intuibili piuttosto che destinare risorse per adempiere al dettato regolamentare ed è incorsa nella medesima violazione nelle stagioni 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare, non ritenendo assumibili le argomentazioni poste in essere dalla Società deferita DELIBERA Di comminare alla Società PROGINF C5 l’ammenda di € 1.000.
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