COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 98 del 10/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO A CARICO DELLA SOCIETA’ ATLETICO VESCOVIO PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI EMANATE DAL C.R. LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 1°.7.2006 PER MANCATA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI JUNIORES O, ALTERNATIVAMENTE, AL CAMPIONATO GIOVANILE ALLIEVI O GIOVANISSIMI INDETTO DAL SETTORE PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 98 del 10/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO A CARICO DELLA SOCIETA’ ATLETICO VESCOVIO PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI EMANATE DAL C.R. LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 1°.7.2006 PER MANCATA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI JUNIORES O, ALTERNATIVAMENTE, AL CAMPIONATO GIOVANILE ALLIEVI O GIOVANISSIMI INDETTO DAL SETTORE PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA Con atto del 17.11.2006 il Presidente del Comitato Regionale Lazio ha deferito alla Commissione Disciplinare la Società ATLETICO VESCOVIO, per aver omesso la partecipazione obbligatoria al Campionato Juniores o, alternativamente, al Campionato Giovanile Allievi o Giovanissimi indetto dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica così come previsto dal Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Lazio n. 1 dell’1.7.2006. La Società deferita ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni, ed è stata ascoltata dalla Commissione come richiesto. La Società ribadendo quanto già segnalato nella passata stagione sportiva, lamenta difficoltà logistiche ed organizzative dovute alla Sua recente costituzione (settembre 2003), in particolare non ha un proprio campo di giuoco ed è costretta a spostarsi dalla zona Trieste – Salario alla zona di Monteverde, sostenendo costi elevatissimi per l’affitto del campo. In sede di audizione, il Vice Presidente della Società, nel confermare quanto già scritto in precedenza, ha però confidato che a breve potrebbe avere i mezzi per poter allestire una squadra giovanile per adempiere all’obbligo normativo. La Commissione ritiene che le giustificazioni non valgono, pur nella loro obiettività, ad eliminare la responsabilità della Società la quale è tenuta per obbligo normativo, ad allestire una squadra partecipante ad un campionato giovanile, tenuto altresì conto che la Società opera nella città di Roma. Tuttavia questa Commissione, nel determinare la graduazione della sanzione, ha tenuto presente dell’iniziativa che sta prendendo la Società, di allestire per la prossima stagione sportiva, una squadra per partecipare ai Campionato giovanili. Nel determinare la misura della sanzione, la Commissione non può tener conto delle giustificazioni addotte dalla Società che è già incorsa nella medesima violazione nella stagione 2005/2006 e che opera nella città di Roma. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA Di comminare alla Società ATLETICO VESCOVIO l’ammenda di € 1.000.
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