COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 98 del 10/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO A CARICO DELLA SOCIETA’ ALBATROS R.I. PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI EMANATE DAL C.R. LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 1°.7.2006 PER MANCATA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI JUNIORES O, ALTERNATIVAMENTE, AL CAMPIONATO GIOVANILE ALLIEVI O GIOVANISSIMI INDETTO DAL SETTORE PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 98 del 10/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO A CARICO DELLA SOCIETA’ ALBATROS R.I. PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI EMANATE DAL C.R. LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 1°.7.2006 PER MANCATA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI JUNIORES O, ALTERNATIVAMENTE, AL CAMPIONATO GIOVANILE ALLIEVI O GIOVANISSIMI INDETTO DAL SETTORE PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA Con atto del 17.11.2006 il Presidente del Comitato Regionale Lazio ha deferito alla Commissione Disciplinare la Società ALBATROS R.I., per aver omesso la partecipazione obbligatoria al Campionato Juniores o, alternativamente, al Campionato Giovanile Allievi o Giovanissimi indetto dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica così come previsto dal Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Lazio n. 1 dell’1.7.2006. La Società deferita ha presentato le proprie controdeduzioni. Pone in evidenza la Società ALBATROS che solo in prossimità della chiusura delle iscrizioni, l’ex Presidente TIBURZI comunicava di non iscrivere la squadra al Campionato di competenza. Quindi l’attuale Presidente in pochi giorni è riuscito, con l’aiuto di alcuni calciatori, a costituire un nuovo Consiglio Direttivo e l’immediata iscrizione al Campionato di I Categoria, con notevoli difficoltà per reperire un campo di gioco idoneo per lo svolgimento delle gare. Ovviamente tutto ciò non ha consentito la possibilità di costituire una squadra giovanile, ripromettendosi per il prossimo anno di ovviare a tale idanempienza. Questa Commissione non può non far presente che la richiamata disposizione non consente deroghe, ma solo una graduazione della pena, laddove esistono motivi validi da poter essere presi in considerazione. Nel determinare la misura della sanzione, la Commissione non può tener conto delle giustificazioni addotte dalla Società che è già incorsa nella medesima violazione nelle stagioni 2004/2005 e 2005/2006 e che opera nella città di Roma. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA Di comminare alla Società ALBATROS R.I. l’ammenda di € 1.000.
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