COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 05/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO ad opera del Procuratore Federale a carico di Spada Claudio della U.S. MAGHERNO,

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 05/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO ad opera del Procuratore Federale a carico di Spada Claudio della U.S. MAGHERNO, per rispondere: della violazione di cui all’art.27 comma 2 dello Statuto Federale, nonché della violazione di cui all’art.1 comma 1 del Codice di GIustizia, per aver agito il deferito in violazione della clausola compromissoria, non avendo richiesto la necessaria autorizzazione ad adire le vie legali nei confronti del sig. Mariano Moroni, anch’esso tesserato della FGIC. Dal risultato dell’attività istruttoria condotta dall’incaricato dell’Ufficio Indagini della FIGC e dalla sua relazione conclusiva, risultano del tutto provati gli addebiti mossi al deferito. D’altronde nel corso dell’udienza tenutasi avanti questa Commissione, come può rilevarsi dal relativo verbale ha ammesso i comportamenti contestati, anche se ha sostenuto che nel caso in esame non era necessaria l’autorizzazione delle AUtorità Federali per adire le vie legali nei confronti del tesserato Mariano Moroni. Riassumendo, i fatti possono così essere ricostruiti: • in data 26/06/2006 il tesserato Spada Claudio ha depositato presso la Procura della Repubblica di Pavia atto di denuncia-querela nei confronti del tesserato Moroni Mariano per il reato di lesioni volontarie • Nella denuncia-querela Spada Claudio assumeva che durante la partita svoltasi in data 02/04/2006 tra l’Atletica del Po e l’U.S. Magherno – presso il campo comunale di Santa Cristina a Bissone (PV) – veniva colpito al volto da un calciatore avversario, Moroni Mariano, senza alcun motivo, perché fuori da alcuna occasione agonistica e lontano dall’azione di gioco. Specificava il querelante che il Moroni aveva sferrato una gomitata alla sua guancia destra procurandogli una lesione alla lingua oltre che un contusione all’emivolto destro. • Poiché non risultava che lo Spada avesse richiesto alcuna preventiva autorizzazione ad adire le vie legali, venivano compiuti i relativi accertamenti dall’Ufficio Indagini della FIGC. Nel corso degli stessi veniva sentito Spada Claudio, il quale si giustificava affermando che al momento della presentazione della denuncia-querela non era a conoscenza dell’obbligo previsto dall’art.27 dello Statuto federale. Soltanto, in seguito, informata la sua Società della avvenuta presentazione della querela, veniva a conoscenza di tale obbligo e, pertanto, inviava una lettera in Federazione, comunicando di aver proceduto nei confronti del Moroni. A seguito del deferimento ad opera del Procuratore Federale, Spada Claudio si presentava avanti a questa Commissione, sostenendo, per la prima volta, che l’autorizzazione nel caso in esame non doveva essere richiesta in quanto l’azione del Moroni era stata compiuta in un contesto del tutto estraneo alla competizione in atto. Aggiungeva, anche questo per la prima volta e senza alcun riscontro probatorio, che il comportamento violento del Moroni era conseguente a precedenti pessimi rapporti tra le famiglie dei due calciatori. Non può essere accolta la tesi difensiva del deferito, ciò a prescindere dalla mutazione dell’argomento difensivo, prima rappresentato dall’ignoranza della norma e, tardivamente, dalla non applicabilità nel caso in esame dell’obbligo imposto dall’art.27 dello Statuto Federale. Non vi è dubbio che l’unico elemento obbiettivo è costituito dal fatto che l’azione violenta di Moroni Mariano, nei confronti di Spada Claudio, è stata posta in essere durante una gara ufficiale valevole per il campionato di seconda categoria girone S. Pertanto ricorre chiaramente la violazione dell’art.27 dello Statuto Federale, che in considerazione della clausola compromissoria, prevede la preventiva autorizzazione affinché un tesserato possa adire le vie legali nei confronti di altro tesserato. Ritenuto, pertanto, che è stata raggiunta la piena prova del fatto addebitato al deferito e che, conseguentemente, si sono realizzare le violazioni contestate. DICHIARA Spada Claudio responsabile della violazione di cui all’art.27 comma 2 dello Statuto della Federazione Italiana Gioco Calcio, nonché della violazione di cui all’art.1 comma 1 del CGS; In relazione alla rilevanza degli addebiti mossi, COMMINA a Spada Claudio la squalifica per un periodo di mesi sei. Manda alla Segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati.
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