COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 05/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento ad opera del Procuratore Federale a carico di Martinazzi Amedeo presidente della A.C.Chiari Calcio 1912, Calvetti Giacomo dirigente della A.C. Chiari Calcio 1912 e della Società A.C. CHIARI CALCIO 1912,

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 05/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento ad opera del Procuratore Federale a carico di Martinazzi Amedeo presidente della A.C.Chiari Calcio 1912, Calvetti Giacomo dirigente della A.C. Chiari Calcio 1912 e della Società A.C. CHIARI CALCIO 1912, per rispondere: il primo della violazione di cui all’art.1 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva, perché, pur essendo stato ritualmente convocato, non si è presentato dinnanzi al Collaboratore dell’Ufficio Indagini; il secondo della violazione di cui all’art.1 comma 1 del CGS, per aver tenuto un atteggiamento minaccioso e violento nei confronti dell’arbitro, per giunta, presentandosi come presidente della Società; la Società A.C. CHIARI CALCIO 1912, per rispondere della violazione di cui all’art.2 comma 4 del CGS, per responsabilità diretta ed oggettiva, in ordine a quanto ascritto al suo presidente e al suo dirigente. La esauriente attività istruttoria condotta dagli incaricati dell’Ufficio Indagini della FIGC, risultante dalla relazione conclusiva, consente una sicura ricostruzione dei fatti e dei comportamenti oggetto del presente giudizio. Sostanzialmente vi è convergenza, nei loro contenuti, tra tutte le dichiarazioni rese dalle persone sentite dai Collaboratori dell’Ufficio Indagini. Quanto avvenuto può essere così riassunto: • a seguito di un acceso diverbio sorto tra i calciatori Saloni Stefano (del Vallecamonica) e Paderno Luca (del Chiari) ne corso della gara CHIARI/VALLECAMONICA disputata il 28/10/2006 (Campionato Juniores Regionale della Lombardia), si formò un capannello di persone composto da appartenenti ad entrambe le società. A questo punto (21° minuto del secondo tempo) l’arbitro ritenne di dover sospendere la gara; • tale decisione non fu condivisa dai partecipanti di entrambe le squadre, i quali insistettero con il direttore di gara, per altro senza esito, per la prosecuzione della partita, non ravvisando sul terreno di gioco una situazione tale da non consentire di portarla a termine; • il provvedimento assunto dal direttore di gara, ritenuto del tutto ingiustificato, provocò tensione sia nei calciatori che nei dirigenti: in particolare il Signor Calvetti Giacomo (del Chiari) insistette richiedendo con animosità spiegazioni all’arbitro nei pressi della porta del suo spogliatoio, poiché il direttore di gara non sapeva fornire motivazioni della sua decisione, il Calvetti, irritato, inveiva proferendo nei confronti dello stesso frasi scurrili. All’udienza tenutasi avanti a questa Commissione il giorno22/03/2007 presenziava il deferito Calvetti Giacomo, unitamente agli Avvocati Aldo Ghirardi e Raffaele Tonetto, il primo in assistenza del Calvetti, il secondo per la Società deferita. Il Calvetti confermava quanto dichiarato in sede di indagini e, prima degli interventi conclusivi dei difensori, il rappresentante della Procura Federale concludeva come da verbale di udienza. Per facilitare una lettura ed una conseguente valutazione di quanto accaduto, appare essenziale tenere conto di quanto riferito in sede di indagini dal sig. Massimo Formicola, presente sul campo ed ai fatti nel suo ruolo di Osservatore Arbitrale, e, inoltre, fare riferimento al contenuto della relazione redatta dallo stesso in occasione della gara, documento acquisito agli atti. L’Osservatore Arbitrale scrive testualmente: “In una gara normale il collega mostra di non riuscire ad interpretarla in modo giusto, l’approccio sbagliato ha fatto si che i giocatori mostrassero un nervosismo crescente, ... commette gravi errori di valutazione determinanti al fine del proseguimento, l’errore determinante è avvenuto al 23 del ST in occasione di una doppia espulsione, l’arbitro perde il controllo della situazione e senza che siano sopraggiunte reali motivazioni ne decreta la fine”. Senza ulteriormente soffermarsi sulla valutazione relativa alla congruità tecnica rispetto alla conduzione della gara ed alla decisione di sospenderla, certamente il comportamento dell’arbitro ha influito in modo determinante sullo stato d’animo e sulle reazioni dei presenti. Passando alle singole posizioni dei deferiti si osserva: • in relazione alla posizione del Presidente della Società A.C. Chiari Calcio 1912 Martinazzi Amedeo, si ritiene che debba andare assolto dall’addebito ascrittogli. Infatti il deferito non si è presentato personalmente avanti il Collaboratore dell’Ufficio Indagini, ma ha delegato il sig. Calvetti Giacomo, ciò in quanto il Presidente non era presente alla partita incriminata e, quindi nulla avrebbe potuto riferire. Al contrario, la persona delegata non solo era a conoscenza dei fatti, ma ne era stato protagonista. Pertanto, non è stato posto in essere un comportamento di ostacolo alla azione della giustizia sportiva, anzi se ne è accelerato il corso; in questo caso non si è leso il bene giuridico protetto dalla norma; • in relazione alla posizione del sig. Calvetti Giacomo, senza dubbio è provata la sua responsabilità in ordine all’addebito mossogli, responsabilità per altro ammessa dallo stesso anche nel corso delle dichiarazioni rese avanti a questa Commissione. Il comportamento del Calvetti non trova alcuna giustificazione, anche se, nella commisurazione della pena, deve essere considerato il contesto generale nel quale è stato posto in essere; • in relazione alla posizione della Società A.C. CHIARI CALCIO 1912, la stessa deve essere ritenuta colpevole a titolo di responsabilità oggettiva in ordine a quanto ascritto al suo tesserato. Per i motivi sopra esposti questa Commissione Disciplinare DICHIARA Calvetti Giacomo responsabile della violazione di cui all’art.1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e, pertanto, commina allo stesso l’inibizione a tutto il 30/09/2007; la società A.C. CHIARI CALCIO 1912 responsabile della violazione ascrittale, limitatamente a titolo di responsabilità oggettiva e, pertanto, commina alla stessa l’ammenda si Euro 200,00; ASSOLVE Martinazzi Amedeo dalla violazione di cui all’art.1 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva. Manda alla Segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it