COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 05/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO del Procuratore Federale a carico della soc. A.C. SEGRATE, del sig. Renato BARBOGLIO Presidente della A.C. SEGRATE e del sig. Angelo BRIOSCHI, tecnico della soc. A.C. SEGRATE per rispondere gli ultimi di DUE della violazione dell’art. 1 comma 1 del CGS, in relazione all’art.39 comma 2 del Regolamento della LND per aver chiesto e percepito dai genitori CASILE Leo e DI TOMA Luca Ottavio, le somme rispettivamente di Euro 500,00 ed Euro 1500,00 e la prima della violazione dell’art.2 commi 3 e 4, del CGS, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per i comportamenti tenuti dai sigg. BARBOGLIO e BRISOCHI

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 05/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO del Procuratore Federale a carico della soc. A.C. SEGRATE, del sig. Renato BARBOGLIO Presidente della A.C. SEGRATE e del sig. Angelo BRIOSCHI, tecnico della soc. A.C. SEGRATE per rispondere gli ultimi di DUE della violazione dell’art. 1 comma 1 del CGS, in relazione all’art.39 comma 2 del Regolamento della LND per aver chiesto e percepito dai genitori CASILE Leo e DI TOMA Luca Ottavio, le somme rispettivamente di Euro 500,00 ed Euro 1500,00 e la prima della violazione dell’art.2 commi 3 e 4, del CGS, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per i comportamenti tenuti dai sigg. BARBOGLIO e BRISOCHI. La Commissione Disciplinare, esperiti gli incombenti previsti dall’art.2 comma 2 del CGS, sentiti la società deferita e i sigg. BARBOGLIO e BRIOSCHI, sentita la requisitoria del rappresentate della Procura Federale il quale ha chiesto di dichiarare le responsabilità dei deferiti per le violazioni oggetto del deferimento e di comminare al sig. BRIOSCHI l’inibizione di 3 mesi e al sig. BARBOGLIO l’inibizione di 4 mesi, nonché all’AC SEGRATE l’ammenda di Euro 500,00 per responsabilità diretta ed oggettiva, sentita la difesa dei deferiti i quali hanno richiesto di mandare assolto il sig. BRIOSCHI per totale mancanza di responsabilità e di comminare al sig. BARBOGLIO e alla soc. A.C. SEGRATE il minimo della sanzione OSSERVA dalle dichiarazioni rilasciate dai deferiti all’ufficio indagini e dalla documentazione acquisita agli atti emerge che il sig. BARBOGLIO ha effettivamente percepito dai genitori CASILE e DI TOMA le somme rispettivamente di Euro 500,00 e di Euro 1500,00 per svincolare i suddetti calciatori. Emerge altresì che il tecnico dell’A.C. SEGRATE Angelo BRIOSCHI ha favorito tale svincolo. Alla luce di tali circostanze, il BRIOSCHI, il BARBOGLIO e l’A.C. SEGRATE devono ritenersi responsabili delle violazioni loro ascritte. Considerato che il tecnico sig. BRIOSCHI ha solamente agevolato lo svincolo dei calciatori la responsabilità dello stesso merita di essere sanzionata con minor rigore rispetto a quelle del sig. BARBOGLIO. Tanto premesso e ritenuto la Commissione Disciplinare DICHIARA la responsabilità dei sigg. Angelo BRIOSCHI e Renato BARBOGLIO per violazione dell’art.1 comma 1 del CGS, in relazione all’art.39 comma 2 del Regolamento della LND per aver posto in essere i fatti loro ascritti, nonché la responsabilità della A.C, SEGRATE per la violazione dell’art.2 commi 3 e 4, del CGS, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per i comportamenti ascritti al proprio Presidente e al tecnico. COMMINA al sig. Renato BARBOGLIO Presidente della A.C. SEGRATE l’inibizione di 4 mesi; al sig. Angelo BRIOSCHI tecnico della A.C. SEGRATE l’inibizione di 2 mesi; alla società A.C. SEGRATE l’ammenda di Euro 500,00. Manda alla segreteria del CRL di comunicare direttamente ai deferiti la presente delibera.
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