COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 13/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO della società AMOR SPORTIVA, Campionato 3^ Cat. ad opera del Commissario Federale il 28/02/2007 ha deferito a questa Commissione Disciplinare la società sopra indicata per violazione dell’art.43 n.5 delle NOIF, per aver omesso la tassativa comunicazione relativa alla idoneità del calciatore MONTI ANTONIO ANGELO.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 38 del 13/04/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO della società AMOR SPORTIVA, Campionato 3^ Cat. ad opera del Commissario Federale il 28/02/2007 ha deferito a questa Commissione Disciplinare la società sopra indicata per violazione dell’art.43 n.5 delle NOIF, per aver omesso la tassativa comunicazione relativa alla idoneità del calciatore MONTI ANTONIO ANGELO.
- che sono stati esperiti gli incombenti cui all’art.37 n.2 del CGS;
- che è comparsa avanti questa Commissione la società deferita la quale sostiene di aver comunicato agli organi Federali l’inidoneità del calciatore solo all’esito della decisione della Commissione Reg. d’Appello (12/12/2006), ammettendo pertanto che tale comunicazione non è avvenuta tempestivamente anche se il calciatore prudentemente non è stato impiegato.
La Commissione Disciplinare, preso atto dell’ammissione di responsabilità della società, accertato che il calciatore non è stato utilizzato
DICHIARA
la responsabilità della società AMOR SPORTIVA per aver violato l’art.43 n.5 delle NOIF
COMMINA
alla società AMOR SPORTIVA l’ammenda di Euro 200,00
Manda alla segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera.
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