COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 13/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO della società POL. SACRO CUORE, Campionato 3^ Cat. ad opera del Commissario Federale il 28/02/2007 ha deferito a questa Commissione Disciplinare la società sopra indicata per violazione dell’art.43 n.5 delle NOIF, per aver omesso la tassativa comunicazione relativa alla idoneità del calciatore BERNARDI NICOLO’ MARCO.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 13/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO della società POL. SACRO CUORE, Campionato 3^ Cat. ad opera del Commissario Federale il 28/02/2007 ha deferito a questa Commissione Disciplinare la società sopra indicata per violazione dell’art.43 n.5 delle NOIF, per aver omesso la tassativa comunicazione relativa alla idoneità del calciatore BERNARDI NICOLO’ MARCO. - che sono stati esperiti gli incombenti cui all’art.37 n.2 del CGS; - che non è comparsa avanti questa Commissione la società deferita la quale sostiene che la deferita non ha contestato i fatti per i quali è stata deferita adducendo la propria buona fede. La Commissione Disciplinare, preso atto dell’ammissione di responsabilità della società, accertato che il calciatore non è stato utilizzato DICHIARA la responsabilità della società POL. SACRO CUORE per aver violato l’art.43 n.5 delle NOIF COMMINA alla società POL. SACRO CUORE l’ammenda di Euro 200,00 Manda alla segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera.
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