COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 31/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI 80 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL PRESIDENTE DEL C.R.E.R. A CARICO A.S.RONTA F.C.ARPAX – campionato di Promozione Con nota 21.12.2006 il Presidente del C.R.E.R. ha deferito, ex art.25 del C.G.S., l’A.S.RONTA F.C.ARPAX

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 31/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI 80 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL PRESIDENTE DEL C.R.E.R. A CARICO A.S.RONTA F.C.ARPAX – campionato di Promozione Con nota 21.12.2006 il Presidente del C.R.E.R. ha deferito, ex art.25 del C.G.S., l’A.S.RONTA F.C.ARPAX perché risponda della violazione di cui all’art.1 comma 1 del C.G.S., in ordine al tesseramento, a decorrere dalla stagione sportiva 2003/2004, del calc.ALITOVIC JASIN, nato il 31.5.1986, come cittadino italiano, condizione poi risultata non veritiera in quanto il calciatore è cittadino bosniaco. Regolarmente notificato l’atto di contestazione, l’A.S.RONTA F.C.ARPAX ha fatto pervenire memoria difensiva in cui mette in evidenza che la richiesta di tesseramento del calc.ALITOVIC “è stata effettuata dalla Soc.Pol.Martorano, come cittadino italiano nella stagione 2002/2003. Nella stagione 2003/2204 il calc.ALITOVIC veniva trasferito a titolo definitivo dalla Pol.Martorano all’A.S.RONTA F.C., conservando le credenziali già riconosciute dal precedente tesseramento (il giocatore viene identificato con il codice 03 come giovane dilettante e non già con il codice 07 come dilettante straniero). Anche nelle liste di vincolo e svincolo per le stagioni sportive 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007 emesse dalla FIGC – LND il giocatore appariva con il codice 03. Ritenendo per quanto sopra esposto che la A.S.RONTA F.C. sia stata tratta in errore e, quindi, in totale buona fede, sia stata vittima e non già autore della violazione, ci sentiamo esenti da ogni colpa”. La Commissione, - letto il deferimento; - avuto presente quanto dichiarato dall’A.S.RONTA F.C.ARPAX, anche a mezzo del proprio rappresentante, presente a questo dibattimento; - considerata la corresponsabilità dell’A.S.RONTA F.C.ARPAX in ordine a quanto contestatole, pur riconoscendo che l’instaurazione della originaria irregolarità di tesseramento debbasi far risalire alla Pol.Martorano, nei confronti della quale non sono adottabili provvedimenti per intervenuta prescrizione dell’infrazione, ai sensi dell’ art.18 comma 2 del C.G.S., ; - visto l'art. 13 del succitato C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere all’A.S.RONTA F.C.ARPAX una ammenda di € 200. Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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