COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 23/05/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 197 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SIGNOR PRESIDENTE DEL C.R.E.R. a carico ASSOCIAZIONE CALCETTO CASALGRANDE – Calcio a cinque Serie C 2

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 23/05/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 197 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SIGNOR PRESIDENTE DEL C.R.E.R. a carico ASSOCIAZIONE CALCETTO CASALGRANDE – Calcio a cinque Serie C 2 Con nota 7.5.2007 il Sig.Presidente del C.R.E.R. ha deferito a questa C.D., ex art.25 del C.G.S., l’ASSOCIAZIONE CALCETTO CASALGRANDE perché risponda della violazione di cui all'art.1 comma 1 del C.G.S., per avere utilizzato, nelle gare di campionato CASALGRANDE-FABBRICO del 23.9.2006, LAMA 80 – CASALGRANDE del 30.9.2006, CASALGRANDE-COTIGNOLA del 7.10.2006, OZZANESE-CASALGRANDE del 21.10.2006, CASALGRANDE-REAL IMOLA del 28.10.2006, FAVENTIA-CASALGRANDE del 4.11.2006, CASALGRANDEFORLIMPOPOLI del’11.11.2006, MONTANARI-CASALGRANDE del 18.11.2006, CASALGRANDE-REGGIUM 99 del 25.11.2006, MONTECOLOMBO-CASALGRANDE del 2.12.2006, ELITE-CASALGRANDE del 9.12.2006, CASALGRANDE-SIMEC EAGLES del 16.12.2006, CAMPANELLA-CASALGRANDE del 13.1.2007, CASALGRANDEMONTEFIORINO del 20.1.2007, CORREGGESE-CASALGRANDE del 27.1.2007, FABBRICO-CASALGRANDE del 19.2.2007, CASALGRANDE-LAMA 80 del 10.2.2007, COTIGNOLA-CASALGRANDE del 17.2.2007, CASALGRANDEOZZANESE del 24.2.2007, REAL IMOLA-CASALGRANDE del 3.3.2007, CASALGRANDE-FAVENTIA del 10.3.2007, FORLIMPOPOLI-CASALGRANDE del 17.3.2007, REGGIUM 99 – CASALGRANDE del 31.3.2007, CASALGRANDEMONTECOLOMBO del 7.4.2007, CASALGRANDE-ELITE del 14.4.2007, SIMEC EAGLES-CASALGRANDE del 21.4.2007 il calc.IORI GIANLUCA, che non risulta tesserato per l’ASS.CALCETTO CASALGRANDE e nelle gare di campionato CASALGRANDE-COTIGNOLA, CASALGRANDE-REAL IMOLA, CASALGRANDE-FORLIMPOPOLI, CASALGRANDE-REGGIUM 99, MONTECOLOMBO-CASALGRANDE, ELITE-CASALGRANDE, CASALGRANDESIMEC EAGLES, CASALGRANDE-MONTEFIORINO, CORREGGESE-CASALGRANDE, CORREGGESEMONTANARI, REGGIUM 99-CASALGRANDE e CASALGRANDE-MONTECOLOMBO il calc.BELTRAN SERGIO, che, ugualmente, non risulta tesserato per l’ASS.CALCETTO CASALGRANDE. Regolarmente notificato l’atto di contestazione, l’A.SS.CALCETTO CASALGRANDE, presente all’odierno dibattimento con il proprio Presidente, ha fatto pervenire memoria difensiva – che qui si riassume - in cui : 1) circa il calc.BELTRAN “prende atto con stupore del fatto che una commissione formata da gente esperta nel settore, o almeno così si presume, possa pensare, addirittura ritenete mendace una dichiarazione, per il semplice fatto di essere tesserato come amatore, visto che la federazione spagnola ha certificato che il colpevole di dichiarazione mendace ha fatto parte per una anno di tale categoria”. Trattandosi della categoria amatori “hanno pensato, in buona fede, che tale tesseramento in Spagna non avesse alcuna rilevanza; 2) “per quello che riguarda il giocatore IORI, è sicuramente un atto di negligenza e non di malafede averlo fatto giocare, poiché per noi era tesserato e ce ne siamo resi conto solo all’arrivo della distinta, dopodichè non ha più giocato con nostro rammarico, non vi era alcun ostacolo al tesseramento e non vi è stata volontarietà nel non farlo” Ribadendo di avere agito sempre in assoluta buone fede, chiede che una eventuale sanzione sia contenuta nei minimi previsti dalla vigente disciplina. La Commissione; - premesso che la partecipazione del calc.IORI alla gara SIMEC EAGLES-CASALGRANDE del 21.4.2007 e del calc.BELTRAN SERGIO alle gare CASALGRANDE-MONTANARI del 26.3.2007 e CASALGRANDE-MONTECOLOMBO del 7.4.2007 sono già state oggetto di provvedimento disciplinare a seguito di reclamo di parte; TORNEO PROVINCE - letto il deferimento; - avute presenti le argomentazioni svolte dall’ASS.CALCETTO CASALGRANDE, - accertato che il calc.IORI GIANLUCA ha preso parte, nelle fila dell’ASS.CALCETTO CASALGRANDE, a n. 26 gare di campionato (per una delle quali, come detto sopra, sono già stati assunti provvedimenti disciplinari) e che il calc.BELTRAN SERGIO, ha preso parte, nelle fila dell’ASS.CALCETTO CASALGRANDE a n. 12 gare di campionato (per due delle quali, come detto sopra, sono già stati assunti provvedimenti disciplinari) , in n.10 delle predette gare insieme al già citato calc.Iori, partecipando, entrambi, senza averne titolo, in quanto non tesserati per l’ASS.CALCETTO CASALGRANDE; - valutato che il comportamento messo in atto nella circostanza dall’ASS.CALCETTO CASALGRANDE integri la violazione dell’art.1 comma 1 del C.G.S., con riferimento anche all’art.42 dello stesso Codice; - visti gli artt.12 e 13 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere all’ASSOCIAZIONE CALCETTO CASALGRANDE la penalizzazione di 25 punti in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva, nonché una ammenda di € 300. Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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