COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 01/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO ad opera della Procura Federale, della società A.C. MASLIANICO A.S.D. e del sig. Felice AULETTA.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 01/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO ad opera della Procura Federale, della società A.C. MASLIANICO A.S.D. e del sig. Felice AULETTA. La Commissione Disciplinare, PREMESSO che il Procuratore Federale, con atto del 2 febbraio 2007, ha deferito a Questa Commissione il sig. Felice AULETTA per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza ai sensi dell’art.1 comma 1 e della violazione dell’art.2 comma 1 del CGS con riferimento all’art.39 comma 2 delle NOIF e la società A.C. MASLIANICO A.S.D. per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.2 comma 4 del CGS, in ordine agli addebiti contestati al sig. Felice AULETTA; - che sono stati esperiti gli incombenti di rito; - che i deferiti sono comparsi avanti Questa Commissione; - che il sig. Felice AULETTA ha ammesso di aver apposto sul modulo di trasferimento del calciatore Luca SCACCIA presentato all’ufficio Tesseramenti dalla A.C. MASLIANICO A.S.D. la firma apocrifa del calciatore, avendo ricevuto una chiara autorizzazione da quest’ultimo; - che il sig. AULETTA ha altresì precisato che, all’epoca di tali fatti, non era tesserato per la A.C. MASLIANICO pur avendo ricevuto da questa l’incarico di formare la squadra; - che il rappresentante dell’A.C. MASLIANICO ha affermato di non essere stato messo a conoscenza della “falsità” della firma recata sul modulo di trasferimento consegnato loro dal sig. AULETTA; - che il rappresentante della Procura Federale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti per le violazioni loro ascritte con la condanna dell’AULETTA a mesi 6 di inibizione e della A.C. MASLIANICO dell’ammenda di Euro 200,00; - che il sig. AULETTA si rimetteva alle decisioni di Questa Commissione, precisando di aver agito con leggerezza, seppur in buona fede; - che il rappresentante della A.C. MASLIANICO ha chiesto l’assoluzione per mancanza di responsabilità anche oggettiva e per aver richiesto l’annullamento del tesseramento una volta venuta a conoscenza che la firma dello SCACCIA era apocrifa; - Rilevato che il sig. AULETTA ha commesso la violazione dell’art.1 comma 1 e dell’art.2 comma 1 del CGS, con riferimento all’art.39 comma 2 delle NOIF per aver apposto sul modulo di trasferimento la firma apocrifa del calciatore Luca SCACCIA; - Che la A.C. MASLIANICO ha evidente responsabilità oggettiva in ordine ai fatti commessi dall’AULETTA; DICHIARA La responsabilità dell’AULETTA e della A.C. MASLIANICO per le violazioni delle norme sopra indicate e per gli effetti commina al sig. AULETTA Felice l’inibizione di mesi 6 e della società A.C. MASLIANICO A.S.D. l’ammenda di euro 200,00 Dispone che il presente provvedimento venga comunicato direttamente alle parti a cura della segreteria del CRL
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