COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 54 del 17 Maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PROMOZIONE Deferimento instaurato dalla Procura Federale con nota del 28 marzo 2007(prot. N. 1410/154pf/SP/na) nei confronti del sig. Arcangelo LENOCI, Presidente della Società A.C. Acquaviva, nonché della Società A.C. Acquaviva.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 54 del 17 Maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PROMOZIONE Deferimento instaurato dalla Procura Federale con nota del 28 marzo 2007(prot. N. 1410/154pf/SP/na) nei confronti del sig. Arcangelo LENOCI, Presidente della Società A.C. Acquaviva, nonché della Società A.C. Acquaviva. F A T T O Il Collegio Arbitrale presso la L.N.D. ha trasmesso gli atti relativi alla vertenza tra l’allenatore ,sig. FRANCESCO DI SPIRITO e la Società A.C. Acquaviva, rilevando che non era stato effettuato il pagamento del premio di tesseramento al predetto allenatore e che non era stato depositato da parte dell’A.C. Acquaviva il contratto presso i competenti organi federali. Il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione Disciplinare il sig. Arcangelo LENOCI, Presidente della Società A.C. Acquaviva in qualità di responsabile ai sensi dell’art. 2 comma 1 CGS in relazione all’art. 91 comma 2 delle NOIF e la Società A.C. Acquaviva per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 2 comma 4 CGS. Disposta la convocazione delle parti interessate, all’udienza del 10 maggio 2007 compariva l’Avv. Giuseppe MONACO per la Procura Federale e nessun rappresentante della Società A.C. Acquaviva. L’Avv. Giuseppe MONACO chiedeva l’affermarsi la responsabilità degli incolpati e proponeva di infliggere al sig. Arcangelo LENOCI l’inibizione fino al 31 dicembre 2008 e,per la responsabilità diretta della Società A.C. Acquaviva, di infliggere alla stessa l’ammenda di euro 1000,00.(mille). Motivi della decisione Affermarsi la responsabilità degli incolpati, per cui vanno adeguatamente sanzionati. P.Q.M.:La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia così provvede: - infliggere al sig. Arcangelo LENOCI l’inibizione fino al 31 dicembre 2008; - dichiarare la Società A.C. Acquaviva responsabile diretta della violazione ascrittale e le infligge l’ammenda di euro 500,00 (cinquecento).
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