COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 60 del 28 giugno 2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Deferimento instaurato dalla Procura Federale con nota del 23 maggio 2007 (prot. N. 1977/472pf05- 06/SP/ma) nei confronti del sig. Lorenzo TAFUNI, Presidente della Società U.S. ALTAMURA, del Sig. Pietro LOPEDOTA, dirigente accompagnatore della società U.S. ALTAMURA, della Società U.S. ALTAMURA e del calciatore Luciano DONNAZITA

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 60 del 28 giugno 2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Deferimento instaurato dalla Procura Federale con nota del 23 maggio 2007 (prot. N. 1977/472pf05- 06/SP/ma) nei confronti del sig. Lorenzo TAFUNI, Presidente della Società U.S. ALTAMURA, del Sig. Pietro LOPEDOTA, dirigente accompagnatore della società U.S. ALTAMURA, della Società U.S. ALTAMURA e del calciatore Luciano DONNAZITA F A T T O A seguito degli accertamenti svolti dall’Ufficio Indagini in merito al presunto utilizzo di calciatori non tesserati nella gara U.S. ALTAMURA - G.S. AUDACE BARLETTA del 12.2.2006 è emerso che, nella suddetta gara, è stato impiegato il calciatore Luciano DONNAZITA pur non essendo tesserato; Il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione il sig. Lorenzo TAFUNI, presidente della società U.S. ALTAMURA, il Sig. Pietro LOPEDOTA, quale dirigente accompagnatore ai sensi dell’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva; la società U.S. ALTAMURA per responsabilità diretta ex art. 2 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, il calciatore Luciano DONNAZITA per violazione dell’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per aver partecipato alla gara del 12.2.2006 in forza alla società U.S. ALTAMURA in assenza di tesseramento. La Commissione Disciplinare, atteso quanto deciso come da separato verbale DELIBERA Infliggere al sig. Lorenzo TAFUNI, presidente della società U.S. ALTAMURA, l’inibizione di mesi 6. Infliggere al sig. Pietro LOPEDOTA, dirigente accompagnatore della società U.S. ALTAMURA, l’inibizione di mesi 4. Infliggere la penalizzazione di n. 1 punto in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2007 - 2008 alla società U.S. ALTAMURA. Non comminare alcuna sanzione al sig. Luciano DONNAZITA.
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