COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°34 dell’8 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL CALCIATORE PASINI PAOLO

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°34 dell’8 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL CALCIATORE PASINI PAOLO Il Comitato Regionale Sardegna della Lega Nazionale Dilettanti ha deferito a questa Commissione il signor Pasini Paolo per doppio tesseramento nella stagione agonistica 2006 – 2007. Il deferimento prende le mosse da una richiesta della P.S.F. Sant’Elena Quartu, inoltrata in data 13.1.07 al suddetto Comitato, di vidimazione di una richiesta di tesseramento del calciatore Pasini, il quale risultava già tesserato per l’ U.S. Monreale A.S.D. con matricola FIGC n. 1566608 vidimata in data 16.12.06. Il Pasini, nelle sua memoria difensiva, pervenuta a questa Commissione in data 16.2.07, il cui contenuto è stato integralmente confermato in sede di audizione, ha dichiarato di avere effettivamente sottoscritto, nel mese di luglio 2006, una richiesta di rinnovo di vincolo con la Società S. Elena, con la quale aveva militato nella stagione appena trascorsa, utilizzando peraltro, in virtù del rapporto di stima e fiducia sussistente tra lui e la Società, una modulo prestampato ove non erano riportati né i suoi dati anagrafici né la data che comprovasse l’effettivo giorno di apposizione della firma medesima; ha aggiunto che, dopo circa due settimane, essendogli stato comunicato da un dirigente della società che il suddetto modulo era andato smarrito, provvedeva a firmare una nuova lista, questa volta contenente tutti i dati necessari, compresa la data; ha aggiunto ancora che,. il giorno 16 dicembre 2006, avendo nel frattempo ottenuto a sua richiesta lo svincolo dalla Società S. Elena, firmava la richiesta di tesseramento a favore della Società Monreale di S.Gavino. Il calciatore sostiene in conclusione che il modulo di richiesta di tesseramento trasmesso nel mese di gennaio 2007 dalla Società S. Elena sia quello da lui sottoscritto in bianco nel luglio 2006 sul quale sarebbe poi stata apposta da altri la data del 13.1.07; a riprova della sua buona fede evidenzia che già il 19.12.06, dopo essersi vincolato con la Monreale, avendo il fondato sospetto che alcuni dirigenti della S. Elena volessero utilizzare la lista da lui a suo tempo sottoscritta in bianco, si era preoccupato di inviare una lettera al Comitato Regionale Sardegna della FIGC specificando i fatti accaduti. La Commissione ritiene che dalla documentazione in atti risulta comprovata in modo incontestabile, sotto il profilo oggettivo, l’esistenza di più richieste di tesseramento sottoscritte dal calciatore Paolo Pasini, una per l’U.S. Monreale datata 16.12.06 ed un’altra per la P.S.F. Sant’Elena Quartu datata 13.1.07, annullata dal Comitato Regionale della Lega Dilettanti perché effettuata in violazione del divieto di cui all’art. 40 c. 4° delle N.O.I.F. La stessa Commissione peraltro, sulla base delle argomentazioni difensive svolte dal calciatore deferito, ritiene che la condotta del medesimo sia stata determinata da leggerezza ed imprudenza e non da un’effettiva volontà di tesserarsi contemporaneamente con due diverse società; ciò che è censurabile nel suo comportamento è solo l’aver sottoscritto il modulo di richiesta di tesseramento per la Società Monreale senza tener conto del fatto che era nelle mani dei dirigenti della S.Elena altro modulo a sua firma, con richiesta di tesseramento a favore di con quest’ultima società. Pertanto, nonostante vi sia stata da parte del Pasini la violazione di uno specifico divieto previsto dalle N.O.I.F., il fatto deve essere valutato di scarsa gravità sotto il profilo soggettivo e meritevole di una sanzione minima. La Commissione, di conseguenza, a norma dell’art. 14, c. 1°, lett. a) del C.G.S., DELIBERA di infliggere al calciatore Pasini Paolo la sanzione dell’ammonizione.
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