COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°36 del 22 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA SOCIETA’ A.C. CARBONIA – VERTENZA ALLENATORE PODDA MAURIZIO

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°36 del 22 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA SOCIETA’ A.C. CARBONIA – VERTENZA ALLENATORE PODDA MAURIZIO Il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, alla riunione del 7 ottobre 2006, accoglieva il ricorso proposto dall’allenatore Maurizio Podda contro l’A.C. Carbonia Calcio e dichiarava, con delibera immediatamente esecutiva, l’obbligo della suddetta Società di corrispondere al ricorrente la somma di Euro 8.500,00 a saldo del premio di tesseramento relativo alla stagione 2005-06, oltre gli interessi fino all’effettivo pagamento. Non avendo la Società provveduto al versamento di quanto dovuto entro il termine previsto dall’art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F. , nonostante l’invito in proposito rivolto con raccomandata spedita in data 26.10.06, il Presidente del Comitato Regionale Sardegna della Lega Nazionale Dilettanti, in data 08.01.07, deferiva la stessa a questa Commissione per i provvedimenti disciplinari previsti dall’art. 7, comma 6 bis del Codice di Giustizia Sportiva, con l’avviso della possibilità di ritirare il deferimento nell’eventualità che, prima della decisione della Commissione Disciplinare, venisse accolta l’istanza di revisione della decisione del Collegio Arbitrale proposta nel frattempo alla C.A.F. oppure si provvedesse al versamento di quanto dovuto. La C.A.F., nella riunione del 20.02.07, ha dichiarato non luogo a procedere in merito al suddetto reclamo. Inoltre non risulta a questa Commissione che al Podda sia stato corrisposto quanto dovuto in esecuzione del lodo del Collegio Arbitrale. Pertanto la Commissione ,secondo quanto statuito dal combinato delle norme di cui all’art. 94 ter, comma 13 delle N.O.I.F. e agli artt. 7, comma 6 bis e 13, comma 1, lett. f) del C.G.S. , non può esimersi dall’irrogare alla Società Carbonia la prevista sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica, che decide peraltro, tenuto conto del valore della vertenza, di contenere nella misura minima Per questi motivi, la Commissione DELIBERA di infliggere alla Società Sportiva A.C. Carbonia Calcio la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica da scontare nella presente stagione sportiva.
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