COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 82 del 23/03/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NEL DEFERIMENTO PROPOSTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA’ A.S. SAN VENANZO PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI PROMOZIONE REGIONALE ED AVENTE AD OGGETTO LA VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI ISCRIVERE UNA PROPRIA SQUADRA AL CAMPIONATO REGIONALE O PROVINCIALE JUNIORES, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2006/2007;
COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 82 del 23/03/2007
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
NEL DEFERIMENTO PROPOSTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA’ A.S. SAN VENANZO
PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI PROMOZIONE REGIONALE ED AVENTE AD OGGETTO
LA VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI ISCRIVERE UNA PROPRIA SQUADRA AL CAMPIONATO
REGIONALE O PROVINCIALE JUNIORES, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA
2006/2007;
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 20 MARZO 2007, la seguente decisione.
FATTO
Con atto del 18.01.2007 veniva deferita dinanzi questa Commissione Disciplinare la Società in
premessa indicata, partecipante al campionato di Promozione Regionale.
Il deferimento traeva origine dalla affermata violazione sopra riportata.
La trattazione del deferimento, dopo gli adempimenti di rito, veniva fissata e svolta in data odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nessun dubbio è consentito avere sulla responsabilità della Società citata relativamente al fatto
contestato. A tal fine rileva considerare la documentazione acquisita agli atti del presente
procedimento e riferita alla composizione dei Campionati Juniores Regionali e Provinciali.
Nella fattispecie emerge la violazione, da parte della società deferita, dell’obbligo in questione e
relativo alla partecipazione ad uno dei citati Campionati, che doveva invece essere assolto come
espressamente è chiarito nel C.U. n.1 del 01/07/2006 per la stagione sportiva 2006/2007, relativo
alla attività ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti.
Non può assumere rilievo, nel presente giudizio, alcuna circostanza esimente.
Affermata, pertanto, la responsabilità della Società deferita ed in considerazione del Campionato di
appartenenza nella stagione sportiva 2006/2007, con sanzione pecuniaria prevista ed applicabile
fino ad euro 4.100,00 si ritiene equo infliggere alla medesima la sanzione dell’ ammenda di Euro
2.500,00.
P.Q.M.
dichiara responsabile della violazione oggetto di deferimento la Società A.S. San Venanzo,
e per l’effetto infligge alla stessa la sanzione della ammenda pari ad euro 2.500,00 (
duemilacinquecento/00).
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