COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 104 del 18/05/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 3^ CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S.D. TEVERINA IN RIFERIMENTO ALLA GARA TEVERINA – MARMORE DISPUTATA IL 25.03.2007 A LUGNANO IN TEVERINA – (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 34 DEL COMITATO PROVINCIALE DI TERNI DEL GIORNO 28.03.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA). •PER AMMENDA DI €. 500,00; •PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BUCCHINI CRISTIANO FINO AL 30.06.2009; •PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE RUCO LUIGI FINO AL 30.12.2007.

COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 104 del 18/05/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 3^ CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S.D. TEVERINA IN RIFERIMENTO ALLA GARA TEVERINA – MARMORE DISPUTATA IL 25.03.2007 A LUGNANO IN TEVERINA - (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 34 DEL COMITATO PROVINCIALE DI TERNI DEL GIORNO 28.03.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA). •PER AMMENDA DI €. 500,00; •PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BUCCHINI CRISTIANO FINO AL 30.06.2009; •PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE RUCO LUIGI FINO AL 30.12.2007. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 17.05.07, la seguente decisione. SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Terni comminava le sanzioni sopra riportate. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi : eccessività della sanzione e pertanto chiedeva la riduzione della medesima. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro della gara, ed il Presidente della società reclamante. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. - Gli atti del procedimento e l’audizione dell’arbitro consentono di ritenere provati i gravi fatti contestati ai calciatori dell’A.S.D. Teverina Bucchini Cristiano e Ruco Luigi. - Il reclamo proposto dall’A.S.D. Teverina è fondato, viceversa, per quanto riguarda il fattivo comportamento dei propri dirigenti che hanno consentito l’arbitro di raggiungere lo spogliatoio dopo l’aggressione subita da parte di alcuni giocatori della stessa società. - Di questo positivo comportamento da anche atto l’arbitro nel proprio referto. - Il presidente della società reclamante, in sede di audizione, ha cercato di contestare il referto arbitrale nella parte relativa al comportamento dei propri calciatori anche se, in tutta onestà, ha ammesso di non essere stato presente alla gara e che i fatti gli sono stati raccontati. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo proposto dalla A.S.D. Teverina, riduce l’ammenda inflitta alla stessa ad €. 300,00. Conferma nel resto l’impugnata decisione del G.S.. _ ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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