COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 106 del 25/05/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 3^ CATEGORIA (PLAY OFF) NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’A.C. MORANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA MONTEMALBE ELLERA – MORANO DISPUTATA IL 21.04.2007 A MANTIGNANA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 47 DEL COMITATO PROVINCIALE DI PERUGIA DEL GIORNO 26.04.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA). – PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE ANASTASI SAMUELE PER TRE GIORNATE DI GARA; – PER INIBIZIONE INFLITTA AL PRESIDENTE RINALDINI FABRIZIO FINO AL 22.05.2007.

COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 106 del 25/05/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 3^ CATEGORIA (PLAY OFF) NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’A.C. MORANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA MONTEMALBE ELLERA - MORANO DISPUTATA IL 21.04.2007 A MANTIGNANA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 47 DEL COMITATO PROVINCIALE DI PERUGIA DEL GIORNO 26.04.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA). - PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE ANASTASI SAMUELE PER TRE GIORNATE DI GARA; - PER INIBIZIONE INFLITTA AL PRESIDENTE RINALDINI FABRIZIO FINO AL 22.05.2007. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 24.05.07, la seguente decisione. SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Perugia comminava le sanzioni sopra riportate. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: •Eccessività delle sanzioni e pertanto chiedeva la riduzione delle medesime. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non compariva l’arbitro della gara. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. - Il reclamo proposto dalla Società A.C. Morano non appare idoneo a superare il chiaro contenuto del referto arbitrale, non “viene messo in discussione dalla stessa reclamante” che si dilunga in argomentazioni che esulano dal comportamento descritto dall’arbitro e sanzionato dal G.S. - La sanzione inflitta dal G.S. al calciatore Anastasi Samuele appare congrua e commisurata ai fatti. - Inammissibile appare il reclamo in ordine alla inibizione inflitta al Presidente Sig. Rinaldini Fabrizio ai sensi dell’art.41 punto 3 lettera b del Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M. - dichiara inammissibile il reclamo per quanto attiene la inibizione inflitta dal G.S. al Presidente Sig. Rinaldini Fabrizio. - respinge il reclamo relativamente alla squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Anastasi Samuele. _ ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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