• Stagione sportiva: 2006/2007
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 110 del 08/06/2007
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
1^ CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ SPORTIVA A.S.D. REAL AVIGLIANO IN
RIFERIMENTO ALLA GARA REAL AVIGLIANO – PICCHI SAN GIACOMO DISPUTATA IL
29.04.2007 AD AVIGLIANO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA
NEL C.U. N.98 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 03.05.2007 PUBBLICATO
IN PARI DATA).
– PER AMMENDA DI €. 2000,00;
– PER SQUALIFICA CAMPO DI GIOCO;
– PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE SILVA EVERTON FINO AL 02.05.2011;
– PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE TOLOMEI MARCO FINO AL 02.05.2011;
– PER SQUALIFICA INFLITTA ALCALCIATORE VENTURI MIRKO FINO AL 02.05.2011;
COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 110 del 08/06/2007
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
1^ CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ SPORTIVA A.S.D. REAL AVIGLIANO IN
RIFERIMENTO ALLA GARA REAL AVIGLIANO – PICCHI SAN GIACOMO DISPUTATA IL
29.04.2007 AD AVIGLIANO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA
NEL C.U. N.98 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 03.05.2007 PUBBLICATO
IN PARI DATA).
- PER AMMENDA DI €. 2000,00;
- PER SQUALIFICA CAMPO DI GIOCO;
- PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE SILVA EVERTON FINO AL 02.05.2011;
- PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE TOLOMEI MARCO FINO AL 02.05.2011;
- PER SQUALIFICA INFLITTA ALCALCIATORE VENTURI MIRKO FINO AL 02.05.2011;
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 07.06.07, la seguente decisione.
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria comminava le sanzioni sopra riportate.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività della
sanzione e pertanto chiedeva la riduzione delle medesime.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro della gara, ed il
Presidente della società reclamante.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA.
- Le incolpazioni contestate ai calciatori della società A.S.D. Real Avigliano trovano sicuro
riscontro negli atti del procedimento e nella lunga ed articolata audizione delle parti.
- L’arbitro della gara è apparso fermo e condivisibile nel riconoscimento dei calciatori Tolomei
Marco e Venturi Mirko.
- Così come l’osservatore arbitrale Sig. Amelia ha puntualmente riferito l’episodio contestato al
calciatore Everton Silva pur dando atto di non essere certo che il calciatore conoscesse la sua
qualifica di tesserato AIA.
- Il lungo ed articolato reclamo della A.S.D. Real Avigliano non appare idoneo a confutare gli
episodi contestati ai propri calciatori.
- 2801 / CU 110 -
- L’arbitro e l’osservatore arbitrale danno atto, viceversa, del fattivo e positivo comportamento
dell’assistente e Presidente dell’Avigliano Sig. Lauretta Maurizio finalizzato alla tutela
dell’arbitro ed a ristabilire l’ordine in campo.
- Tuttavia questa Commissione ritiene di dover graduare le sanzioni soprattutto in
considerazione delle conseguenze medico legali.
- Congrua e commisurata ai fatti appare la sanzione inflitta dal G.S. al calciatore Marco Tolomei,
sul cui riconoscimento, peraltro, non è consentito avere alcun dubbio se si tiene conto delle
conseguenze in atto sulla persona dell’arbitro al momento dell’audizione [collare cervicale e
palese stato di shock].
- Si ritiene di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Venturi Mirko per le minore conseguenze
provocate all’arbitro dal calcio ricevuto al polpaccio destro ferma restando la gravità del fatto
commesso ed il certo riconoscimento dell’arbitro.
- Si ritiene di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Silva Everton, protagonista peraltro, di
reiterati atti di violenza nei confronti di calciatori avversari poiché non vi è prova che il
medesimo fosse a conoscenza della qualifica dell’osservatore arbitrale Sig. Amelia.
- Si ritiene, infine, di ridurre le sanzioni inflitte alla società Real Avigliano in considerazione del
fattivo comportamento tenuto dal Presidente Sig. Lauretta da tutti riconosciuto.
P.Q.M.
Delibera:
in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società A.S.D. Real Avigliano:
1) riduce ad anni tre la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Venturi Mirko;
2) riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Silva Everton ad anni due;
3) riduce la squalifica del campo di giuoco inflitta dal G.S. alla società S.S. Avigliano a tre
giornate;
4) riduce l’ammenda inflitta dal G.S. alla stessa società ad €. 1.000,00;
5) Conferma la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Tolomei Marco.
•ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
1^ CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ SPORTIVA A.S.D. REAL AVIGLIANO IN
RIFERIMENTO ALLA GARA REAL AVIGLIANO – PICCHI SAN GIACOMO DISPUTATA IL
29.04.2007 AD AVIGLIANO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA
NEL C.U. N.98 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 03.05.2007 PUBBLICATO
IN PARI DATA).
– PER AMMENDA DI €. 2000,00;
– PER SQUALIFICA CAMPO DI GIOCO;
– PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE SILVA EVERTON FINO AL 02.05.2011;
– PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE TOLOMEI MARCO FINO AL 02.05.2011;
– PER SQUALIFICA INFLITTA ALCALCIATORE VENTURI MIRKO FINO AL 02.05.2011;"