COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 112 del 15/06/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PLAY OFF 3^ CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C. MORANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA MORANOMONTEMALBE DISPUTATA IL 28.04.2007 A OSTERIA DI MORANO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N°48 DEL COMITA TO PROVINCIALE DI PERUGIA DEL GIORNO 03.05.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA) _ PER AMMENDA DI €.650,00; _ PER INIBIZIONE INFLITTA AL DIRIGENTE RINALDINI FABRIZIO FINO AL 31.12.2007; _ PER INIBIZIONE INFLITTA AL DIRIGENTE MARIANI FRANCESCO FINO AL 22.05.2007; _ PER SQUALIFICA INFLITTA ALL’ALLENATORE MECCOLI SPARTACO FINO AL 30.04.2009; _ PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE PECCI CRISTIANO FINO AL 30.04.2009;

COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 112 del 15/06/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PLAY OFF 3^ CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C. MORANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA MORANOMONTEMALBE DISPUTATA IL 28.04.2007 A OSTERIA DI MORANO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N°48 DEL COMITA TO PROVINCIALE DI PERUGIA DEL GIORNO 03.05.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA) _ PER AMMENDA DI €.650,00; _ PER INIBIZIONE INFLITTA AL DIRIGENTE RINALDINI FABRIZIO FINO AL 31.12.2007; _ PER INIBIZIONE INFLITTA AL DIRIGENTE MARIANI FRANCESCO FINO AL 22.05.2007; _ PER SQUALIFICA INFLITTA ALL’ALLENATORE MECCOLI SPARTACO FINO AL 30.04.2009; _ PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE PECCI CRISTIANO FINO AL 30.04.2009; _ PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE LUZI GABRIELE FINO AL 30.06.2008; _ PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE GAUDENZI ANGELO FINO AL 30.05.2008; _ PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE STACCIONI ANDREA FINO AL 31.12.2007. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 14.06.07, la seguente decisione. SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Perugia comminava le sanzioni sopra riportate. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività delle sanzioni e pertanto chiedeva la riduzione delle medesime. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro della gara, ed il rappresentante della società reclamante. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. - In via preliminare dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla società A.C. Morano nei confronti del dirigente Mariani Francesco ai sensi dell’art.41 punto 3 lettera b) del Codice di Giustizia Sportiva. Tutte le incolpazioni ascritte ai tesserati della A.C. Morano trovano fondamento nell’articolato referto arbitrale e negli altri atti del procedimento. - Il reclamo proposto tende infatti ad attenuare le conseguenze dei fatti che non appaiono controversi. Comunque, inquadrati i fatti commessi in unico contesto ed in considerazione delle non gravi conseguenze riportate dall’arbitro, si ritiene equo procedere ad attenuare alcune delle sanzioni inflitte dal G.S.. P.Q.M. Delibera: in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla A.C. Morano: - dichiara inammissibile il reclamo proposto nei confronti del dirigente Mariani Francesco ai sensi dell’art.41 punto 3 lettera b) del C.G.S.; - riduce la squalifica inflitta dal G.S. al Sig. Meccoli Spartaco, allenatore dell’A.C. Morano, fino al 30.10.2008; - riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Pecci Cristiano, fino al 30.10.2008; - riduce la squalifica inflitta dal G:S. al calciatore Luzzi Gabriele fino al 31.03.2008; - riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Gaudenzi Angelo, fino al 28.02.2008. Conferma nel resto l’impugnata decisione del G.S.. •ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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