COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 08/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 43 – Reclamo A.S.D. Ponte Carrega Calcio avverso le squalifiche dei calciatori Bocciardo Luca per sei giornate, Floris Stefano per quattro giornate e del massaggiatore Cecchelani Marco fino all’11.4.2007 ed avverso l’inibizione del dirigente Bacchi Giuseppe fino al 30.5.2007 – gara Ponte Carrega – La Zagara del 10 febbraio 2007 Campionato Prima Categoria girone D. C.U. n. 41 dell’11.2.2007

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 08/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 43 - Reclamo A.S.D. Ponte Carrega Calcio avverso le squalifiche dei calciatori Bocciardo Luca per sei giornate, Floris Stefano per quattro giornate e del massaggiatore Cecchelani Marco fino all'11.4.2007 ed avverso l'inibizione del dirigente Bacchi Giuseppe fino al 30.5.2007 - gara Ponte Carrega - La Zagara del 10 febbraio 2007 Campionato Prima Categoria girone D. C.U. n. 41 dell'11.2.2007 La Commissione Disciplinare, letti gli atti del procedimento, osserva: con provvedimento apparso sul C.U. n. 41 dell’11.2.2007 il Giudice Sportivo comminava tra le altre, le seguenti sanzioni a carico di tesserati dell’A.S.D. Ponte Carrega: Calciatore Bocciardo Luca – squalifica per sei giornate – espulso per aver tentato di colpire un avversario da tergo, dopo la formalizzazione del provvedimento tentava di colpire l’arbitro, non riuscendovi perché trattenuto da due compagni, nel mentre offendeva e minacciava il direttore di gara in modo grave. Al termine della gara reiterava comportamento minaccioso ed offensivo. Calciatore Floris Stefano – squalifica per quattro giornate – espulso per doppia ammonizione offendeva e minacciava il direttore di gara. Al termine della gara reiterava comportamento minaccioso ed offensivo. Massaggiatore Cecchelani Marco – squalifica fino all’11 aprile 2007 Dirigente Bacchi Giuseppe – inibizione fino al 30 maggio 2007 perché a fine gara, avevano di forza allontanato dagli spogliatoi l’osservatore arbitrale, (regolarmente qualificatosi) intervenuto a protezione dell’arbitro in una situazione d’incombente pericolo. Nel frangente l’osservatore era stato colpito di striscio con un calcio scagliato da persona non identificata all’indirizzo del direttore di gara. Avverso le predette sanzioni ha proposto reclamo l’A.S.D. Ponte Carrega, sostenendo la non veridicità del referto arbitrale con eccezioni contrarie con le quali vorrebbe scagionare o comunque attenuare i comportamenti dei propri tesserati. Il reclamo è infondato e va respinto. Infatti, la reclamante non ha addotto alcun elemento di prova idoneo ad inficiare la veridicità dell’assunto del rapporto arbitrale. In definitiva, è noto che gli atti provenienti dagli ufficiali di gara, quando chiari e coerenti come nel caso di specie, sono assistiti dalla presunzione di fede privilegiata e, quindi, validi a tutti gli affetti fino a prova contraria. Sotto il profilo equitativo le sanzioni inflitte in prime cure dal giudice sportivo appaiono eque e proporzionate ai fatti e vanno confermate. Per questi motivi respinge il reclamo e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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