COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 15/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 45 – Reclamo Soc. Ceriale F.C. A.S.D. avverso la squalifica del calciatore Zappia Mario per cinque giornate. Gara Ceriale-Celle del 18.2.2007 Campionato di seconda categoria. C.U.n. 31 del 22.2.2007 C.P. Savona

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 15/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 45 - Reclamo Soc. Ceriale F.C. A.S.D. avverso la squalifica del calciatore Zappia Mario per cinque giornate. Gara Ceriale-Celle del 18.2.2007 Campionato di seconda categoria. C.U.n. 31 del 22.2.2007 C.P. Savona La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, osserva: nel corso del primo tempo a seguito di un provvedimento d’espulsione d’un calciatore della soc. Ceriale, alcuni giocatori attorniavano e spintonavano il direttore di gara: nel frangente il calciatore Zappia Marco, capitano della squadra, rivolgeva frase minacciosa all’arbitro che gli mostrava il cartellino rosso. Dal che il provvedimento di squalifica per cinque giornate assunto a suo carico dal Giudice Sportivo; avverso detto provvedimento si è opposta la soc. Ceriale sostenendo l’eccessività della sanzione da concedersi in quanto l’arbitro “non appariva in condizioni psico-fisiche adeguate alla conduzione di un incontro di calcio seppur a livello dilettantistico”. Il reclamo non può trovare accoglimento. Le affermazioni della reclamante, prive di alcun pregio difensivo, devono essere disattese. Il comportamento posto in essere dai calciatori della soc. Ceriale (più sopra riportato) aveva costretto l’arbitro a sospendere la gara per ben venticinque minuti e il calciatore Zappia Marco, aveva partecipato attivamente a quella grave forma di protesta, spintonando l’ufficiale di gara e minacciandolo, disattendendo così ai suoi precisi doveri di capitano della squadra. Concludendo, la sanzione è equa e proporzionata ai fatti riferiti negli atti ufficiali e va confermata. Per questi motivi, respinge il reclamo e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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