COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 05/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 51 – Reclamo A.S.D Realvara B. e B. avverso la regolarità della gara del Campionato Juniores Provinciale Vecchio Levanto-Realvara B. e B. del 24 Marzo 2007.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 05/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 51 - Reclamo A.S.D Realvara B. e B. avverso la regolarità della gara del Campionato Juniores Provinciale Vecchio Levanto-Realvara B. e B. del 24 Marzo 2007. Con reclamo proposto a mezzo lettera raccomandata l’A.S.D. Realvara B. e B. ha adito questa Commissione Disciplinare affinché fosse comminata alla A.S.D. Vecchio Levanto la sanzione della punizione sportiva di perdita della gara Vecchio Levanto-Realvara del 24 Marzo 2007 terminata col risultato di 3-1, sostenendo l’irregolare partecipazione, nelle file della società ospitante, del calciatore Currarino Matteo in posizione irregolare di tesseramento. Rileva la C.D. che il reclamo è inammissibile perché tardivamente pervenuto al Comitato Regionale Liguria. Nei fatti non sono state osservate le modalità procedurali previste dal C.U. n. 69 F.I.G.C. pubblicato il 7.2.2007, concernente l’ “abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le ultime quattro giornate e degli eventuali spareggi dei campionati regionali e provinciali di calcio a 11 e di calcio a 5 – maschili e femminili - della Lega Nazionale Dilettanti - stagione sportiva 2006/2007”. Secondo le disposizioni ivi contenute, i reclami di prima istanza avanti alla Commissione Disciplinare proposti a norma dell’art. 42 comma 3 C.G.S. nelle ultime quattro gare di Campionato, devono pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati entro le ore 12 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara. Nel caso di specie, trattandosi della quartultima gara del Campionato Juniores Provinciale, il reclamo dell’ A.S.D Realvara B. e B. avrebbe dovuto essere depositato o fatto pervenire nella sede del C.R. Liguria entro le ore 12 del 26.3.2007. Poiché la lettera raccomandata n. 1902019020 contenente le motivazioni risulta spedita il 26.3.2007 ed è pervenuta a destinazione il 27 Marzo 2007, il reclamo si presenta inammissibile perché proposto fuori dei termini. Risulta infine del tutto evidente che l’inserimento di gare di recupero in date infrasettimanali, proprio per lo spirito della ratio della citata norma abbreviativa dei termini per la presentazione dei reclami nelle ultime quattro giornate di campionato, non consente interpretazione diversa da quella applicata al caso di specie. Per questi motivi la Commissione Disciplinare dichiara inammissibile il reclamo e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Liguria per gli eventuali adempimenti di competenza.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it