COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 12/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 57 – Reclamo A.C. Taggia 2000 avverso la squalifica del calciatore Lizza Patrik Pasquale per tre giornate. Gara Taggia 2000-San Filippo Neri del 18 Marzo 2007 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 51 del 22 Marzo 2007

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 12/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 57 - Reclamo A.C. Taggia 2000 avverso la squalifica del calciatore Lizza Patrik Pasquale per tre giornate. Gara Taggia 2000-San Filippo Neri del 18 Marzo 2007 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 51 del 22 Marzo 2007 In data 18.3.2007 si è svolta la gara Taggia 2000-San Filippo Neri all’esito della quale veniva comminata la sanzione della squalifica per tre gare effettive al calciatore Lizza Patrik Pasquale per avere, a fine gara, rivolto frase offensiva all’arbitro. Avverso tale decisione si è opposta l’A.C. Taggia, sostenendo che la frase offensiva era stata rivolta all’arbitro da altro calciatore del quale fornisce le generalità ed a tale tesserato chiede sia attribuita la sanzione. Ritiene la Commissione Disciplinare di non dover aderire alla richiesta della società ricorrente, perché nel referto è riportato che l’arbitro ha riconosciuto nel Lizza Patrick Pasquale il soggetto che lo aveva offeso. Vanno quindi disattese le eccezioni difensive dell’A.C. Taggia ricordando che il processo sportivo si svolge, a’ sensi dell’art. 31 lett. A1 C.G.S. esclusivamente sulle risultanze ufficiali, che non possono essere modificate da dichiarazioni di parte. Per questi motivi la Commissione Disciplinare delibera il rigetto del reclamo e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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